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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 43898/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 942/18 in data 25/06/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva in data 16/09/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con memoria in data 22/09/2022, ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in euro 6.000 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] infondato il motivo di ricorso con cui veniva dedotta la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. in un caso in cui l'istanza di termine a difesa - unitamente alla nuova nomina difensiva - era stata trasmessa via pec il giorno prima dell'udienza, ma, a causa del malfunzionamento del sistema, erano pervenute all'ufficio giudiziario dopo la conclusione dell'udienza).

Il precedente evocato dalla difesa appare del tutto inconferente, essendo lo stesso relativo ad una comunicazione di legittimo impedimento del difensore trasmessa a mezzo pec nell'ambito del procedimento avanti al Tribunale di sorveglianza.

3. Aspecifico e comunque evocativo di non consentite censure in fatto è il terzo motivo.

Non rientra, infatti, nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Fermo quanto precede, le ragioni di doglianza esposte nel terzo motivo di ricorso non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

4. Fondato, come detto, è invece il secondo motivo, concernente l'intervenuta prescrizione del reato già al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado.

La recidiva contestata non era stata, infatti, ritenuta dal giudice di primo grado, che aveva "escluso l'aumento, in quanto facoltativo, per la contestata recidiva": donde, in difetto di impugnazione della sentenza di primo grado sul punto da parte del pubblico ministero, determina come conseguenza l'inoperatività non solo dell'aumento della pena, ma anche dei conseguenti effetti della recidiva ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere (cfr., Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, S., Rv. 271714; Sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015, Carbone, Rv. 265382; Sez. 3, n. 9834 del 17/11/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 266459; Sez. 2, n. 2090 del 10/01/2012, Nigro, Rv. 251776): pertanto, già il

1. Con sentenza in data 25/06/2021, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Teramo in data 22/06/2017, appellata da [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. (fatto accertato in epoca anteriore al 19/01/2012), confermava la condanna del sunnominato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa, con esclusione dell'aumento di pena a titolo di contestata recidiva, con condanna altresì al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue.

Primo motivo: inosservanza di legge processuale e nella specie dell'art. 108, comma 1, cod. proc. pen. per mancato differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito del rigetto della richiesta difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di concessione termine ex art. 108 cod. proc. pen., motivata dall'essere stato il difensore officiato dell'incarico dall'imputato (detenuto per altro) solo il giorno precedente (24/06/2021).

Secondo motivo: inosservanza di legge penale e nella specie dell'art. 157 cod. pen., essendo stato il fatto accertato in data 19/01/2012 ed essendo il reato soggetto a termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei, decorso alla data della pronuncia della sentenza di appello.

Terzo motivo: inosservanza di legge processuale e nella specie dell'art. 530 cod. proc. pen. per mancata pronuncia di sentenza assolutoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo non essendovi prova che la comunicazione a mezzo pec, avente ad oggetto l'istanza di rinvio, fosse stata sottoposta alla Corte di Appello a seguito dell'invio della detta comunicazione.

La forma comunicativa a mezzo posta elettronica certificata, pur individuabile, al pari del telegramma o del telefax, come strumento attraverso il quale detta dichiarazione può essere fatta pervenire alla autorità procedente, comporta l'onere per l'interessato di assicurarsi che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice e sia stato tempestivamente portato all'attenzione di quest'ultimo: assicurazioni che il ricorrente non è stato in grado di fornire (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Ferrara, Rv. 277014, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto giudice dell'appello, essendo nel frattempo maturato il termine di prescrizione (venuto a scadenza, in assenza di cause di sospensione, il 19/07/2019), avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio l'immediata di estinzione (Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370).

5. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 942/18 in data 25/06/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva in data 16/09/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con memoria in data 22/09/2022, ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in euro 6.000 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] infondato il motivo di ricorso con cui veniva dedotta la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. in un caso in cui l'istanza di termine a difesa - unitamente alla nuova nomina difensiva - era stata trasmessa via pec il giorno prima dell'udienza, ma, a causa del malfunzionamento del sistema, erano pervenute all'ufficio giudiziario dopo la conclusione dell'udienza). Il precedente evocato dalla difesa appare del tutto inconferente, essendo lo stesso relativo ad una comunicazione di legittimo impedimento del difensore trasmessa a mezzo pec nell'ambito del procedimento avanti al Tribunale di sorveglianza. 3. Aspecifico e comunque evocativo di non consentite censure in fatto è il terzo motivo. Non rientra, infatti, nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Fermo quanto precede, le ragioni di doglianza esposte nel terzo motivo di ricorso non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 4. Fondato, come detto, è invece il secondo motivo, concernente l'intervenuta prescrizione del reato già al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado. La recidiva contestata non era stata, infatti, ritenuta dal giudice di primo grado, che aveva "escluso l'aumento, in quanto facoltativo, per la contestata recidiva": donde, in difetto di impugnazione della sentenza di primo grado sul punto da parte del pubblico ministero, determina come conseguenza l'inoperatività non solo dell'aumento della pena, ma anche dei conseguenti effetti della recidiva ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere (cfr., Sez. 6, n. 54043 del 16/11/2017, S., Rv. 271714; Sez. 2, n. 48293 del 26/11/2015, Carbone, Rv. 265382; Sez. 3, n. 9834 del 17/11/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 266459; Sez. 2, n. 2090 del 10/01/2012, Nigro, Rv. 251776): pertanto, già il 1. Con sentenza in data 25/06/2021, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Teramo in data 22/06/2017, appellata da [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 640 cod. pen. (fatto accertato in epoca anteriore al 19/01/2012), confermava la condanna del sunnominato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa, con esclusione dell'aumento di pena a titolo di contestata recidiva, con condanna altresì al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede a favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. Primo motivo: inosservanza di legge processuale e nella specie dell'art. 108, comma 1, cod. proc. pen. per mancato differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito del rigetto della richiesta difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di concessione termine ex art. 108 cod. proc. pen., motivata dall'essere stato il difensore officiato dell'incarico dall'imputato (detenuto per altro) solo il giorno precedente (24/06/2021). Secondo motivo: inosservanza di legge penale e nella specie dell'art. 157 cod. pen., essendo stato il fatto accertato in data 19/01/2012 ed essendo il reato soggetto a termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei, decorso alla data della pronuncia della sentenza di appello. Terzo motivo: inosservanza di legge processuale e nella specie dell'art. 530 cod. proc. pen. per mancata pronuncia di sentenza assolutoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo non essendovi prova che la comunicazione a mezzo pec, avente ad oggetto l'istanza di rinvio, fosse stata sottoposta alla Corte di Appello a seguito dell'invio della detta comunicazione. La forma comunicativa a mezzo posta elettronica certificata, pur individuabile, al pari del telegramma o del telefax, come strumento attraverso il quale detta dichiarazione può essere fatta pervenire alla autorità procedente, comporta l'onere per l'interessato di assicurarsi che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice e sia stato tempestivamente portato all'attenzione di quest'ultimo: assicurazioni che il ricorrente non è stato in grado di fornire (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Ferrara, Rv. 277014, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto giudice dell'appello, essendo nel frattempo maturato il termine di prescrizione (venuto a scadenza, in assenza di cause di sospensione, il 19/07/2019), avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio l'immediata di estinzione (Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370). 5. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili e condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi
Sentenza Cassazione n. 43898/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris