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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2024

Cassazione n. 11264/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; D (àtiii.J alL.0 letto il ricorso proposto nell'interesse di avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse dalla difesa del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata dal ricorso è manifestamente infondata attesa la abitualità ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cp rivendicata dalla difesa alla luce delle pregresse molteplici condanne per evasione comminate al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 2 dicembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; D (àtiii.J alL.0 letto il ricorso proposto nell'interesse di avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse dalla difesa del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata dal ricorso è manifestamente infondata attesa la abitualità ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cp rivendicata dalla difesa alla luce delle pregresse molteplici condanne per evasione comminate al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 11264/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris