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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17536/2026

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ibunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalerinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 26/11/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta diriesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ilquale il G.i.p. del Tribunale di Palmi aveva disposto il sequestro preventivo della somma di €17.500,00 in contanti, in relazione al fumus del reato di ricettazione della stessa somma.2.

Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, comma 3, e 321 dello stesso codice eall’art. 648 cod. pen., «violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla sussistenzadel fumus del reato di ricettazione».La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe apparente là dove il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] «ritiene sussistente il fumus commissi delicti di ricettazione sulla base delmero rinvenimento di denaro contante, senza alcuna spiegazione concreta circa laprovenienza illecita dello stesso né indicazione di elementi probatori idonei a dimostrarneun’origine delittuosa».Sulla premessa che «il mero possesso di ingente somma di denaro non può giustificaredi per sé la sussistenza di una ipotesi delittuosa», l’[OSCURATO:PERSONA] contesta che il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe «limitato a una presunzione astratta di illiceità sulla sola base delquantitativo di denaro» e non avrebbe «descritto fatti concreti integranti la condotta diricettazione, né […] valorizzato specifici elementi probatori che giustifichino il collegamentocon un reato presupposto».Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato «argomentazioni inconferenti», qualiquelle che egli: a) alla guida della propria autovettura, non si era fermato all’alt che gli eraintimato dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Taurianova, «perché egli siferma a 100 metri dal luogo in cui aveva effettuato il sorpasso della pattuglia […] ed èperaltro probabile che il tentennamento ad arrestare la marcia […] fosse legato al fatto cheegli stava guidando con patente sospesa»; b) aveva «farfugliato giustificazioni in ordine allaprovenienza della somma di denaro» (così il ricorso), «perché, come si evince dal verbale disequestro, nessuna domanda gli è stata rivolta»; c) in sede di escussione da parte dellapolizia giudiziaria, aveva dichiarato di volersi avvalere del diritto a che le sue dichiarazionifossero documentate mediante riproduzione fonografica.Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], «nessuna di queste circostanze è in grado di inquadrare un fumusdel reato presupposto», a fronte di un obbligo che «impone una motivazione “modulata” inrelazione al tipo di illecito, alla natura del bene (nel caso di specie, denaro), alla distanzafunzionale tra bene e reato».Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata «non descrive alcun fatto specifico; nonindividua alcun reato presupposto; non spiega perché proprio quella somma debba ritenersiprovento di reato», con la conseguenza che il sequestro si risolverebbe «in una indebitaindagine esplorativa».Inoltre, diversamente da quanto è stato ritenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nonsarebbero «ininfluenti» le risultanze costituite dal provvedimento del Tribunale disorveglianza di Messina, con il quale gli era stata concessa la messa alla prova, e dalprovvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata rigettata una richiestadi sottoporlo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno,all’art. 73 DPR 309/90 nell’anno 2022, abbia successivamente manifestato resipiscenzaoffrendo collaborazione per la cattura dei correi».2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 64, 125, 178, 179 e 350 dello stessocodice, «violazione dei diritti di difesa per omissioni e nullità insanabili».Denuncia «il pregiudizio difensivo derivante dal mancato avviso di ricevere assistenzadifensiva durante la perquisizione», vizio che «si ripropone a cascata su tutti gli attisuccessivi ivi compreso il momento nel quale il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto forniregiustificazioni in ordine alla provenienza del denaro».Dopo avere ribadito «che durante l’attività di sequestro alcuna domanda è stata rivoltaall’indagato», il ricorrente afferma che «il vero vulnus difensivo nasce proprio nel momento incui il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto offrire informazioni».A questo proposito, denuncia che «l’atto istruttorio» (il riferimento appare essereall’escussione del ricorrente da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria presso ilCommissariato di polizia di Taurianova la sera del 01/11/2025): a) «viene richiesto con lapresenza del difensore, sebbene intestato ai sensi dell’art. 351 cpp e recante, in calce,proprio gli avvisi spettanti ai soggetti estranei ai fatti»; b) verrà espletato senza procederealla riproduzione fonografica per l’indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personaletecnico; c) «[n]essun avviso verrà rivolto in ordine alla garanzie di cui all’art. 64 cpp».In ordine a quest’ultimo aspetto, il ricorrente espone che, alla conseguente richiesta delproprio difensore di formulare l’avvertimento circa la facoltà di non rispondere, «gli inquirentidecidono di “soprassedere” rivolgendo ad [OSCURATO:PERSONA] delle domande sui fatti.

A quel punto (enon perché non volesse giustificare il denaro) non capendo quale fosse il fatto di reatocontestato […], lo stesso si è avvalso del diritto di non rispondere».Sarebbe tuttavia «evidente» che tale decisione «è stata “deviata” dalla costruzionedelle prime fasi dell’indagine, già chiaramente lesive del più elementare diritto difensivo diavvalersi, su richiesta, di un difensore all’atto della perquisizione».2.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, comma 3, 253 e 321 dello stesso codice,«[v]iolazione dell’obbligo di motivazione sull’origine lecita del denaro e prova difensiva».Lamenta che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare glielementi di prova che erano stati addotti dalla propria difesa in ordine alla provenienza lecitadel denaro sequestrato, in particolare: il fatto che egli «aveva allegato dettagliatedichiarazioni e documentazioni circa l’attività sportiva svolta come ciclista, dalla qualeemerge che ha percepito premi in denaro per piazzamenti e vittorie in gare amatoriali edilettantistiche, come peraltro consuetudine in tali manifestazioni»; il fatto che sua madreStella Spirì aveva «reso formale dichiarazione che conferma l’origine delle somme comederivanti da tali attività sportive e da premi correlati».Tali elementi di prova dimostrerebbero «che la circostanza della detenzione di denaronon trova alcuna presunzione di illiceità».Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in particolare omesso di valutare «che il datoche il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ricevesse dei proventi dalle competizioni sportive fosse “certificato” dallanota che gli assistenti sociali inviano al TDS di Messina nel maggio 2025 (all.to 3) allorchésegnalano di aver verificato che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] – operaio in altro settore – avesse ulterioriintroiti derivanti dall’attività sportiva che lo stesso praticava».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo e il terzo motivo – i quali, attenendo entrambi alla motivazione dell’ordinanzaimpugnata in punto di fumus del contestato reato di ricettazione, possono essere esaminaticongiuntamente – non sono fondati.1.1.

Il principio di riferimento, anche in tema di responsabilità ex art. 648 cod. pen., nelcaso di possesso di consistenti somme di denaro è quello, più volte ribadito dalla Corte dicassazione, secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nelpossesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibilegiustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anchein considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienzaillecita (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308-01, relativa a una fattispecieconcernente il rinvenimento della somma complessiva di oltre € 153.000,00 in contanti,occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell’imputato, privo di stabile occupazione, chenon aveva saputo indicarne la provenienza.

Nello stesso senso: Sez. 2, n. 5616 del15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02).Tale principio deve essere ribadito anche in quanto esso costituisce applicazione delpiù generale principio secondo cui l’affermazione della responsabilità per il delitto diricettazione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delittopresupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudiceaffermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv.251028-01; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305-01; Sez. 4, n. 11303 del07/11/1997, Bernasconi, Rv. 209393-01).Né il suddetto principio si può ritenere in contrasto con l’affermazione della stessaCorte di cassazione secondo cui, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro ilpatrimonio che presuppongono la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter,648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elementocostitutivo delle relative fattispecie, pur non occorrendone la ricostruzione in tutti gli estremistorico-fattuali, sia individuato quantomeno nella sua tipologia (Sez. 2, n. 6584 del15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019,Maddaloni, Rv. 277020-01).

Tale orientamento, infatti, ha evidenziato l’impossibilitàdell’apposizione di un vincolo cautelare che sia fondato sulla sola quantità di denarocontante rinvenuto in possesso di un soggetto, ma non ha escluso la possibilità di ritenere lasussistenza del menzionato fumus commissi delicti qualora, oltre a tale dato, si aggiunganoulteriori circostanze tali da suffragare la prova logica della provenienza delittuosa del denaro,nei limiti, ovviamente, della valutazione che è propria della fase cautelare.Da ciò discende che il fumus del delitto di ricettazione potrà essere riconnessoall’individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del denaro contante,significative della volontà di occultarlo, ma, altresì, in presenza di accertati contatti conesponenti criminali, del coinvolgimento dell’agente in fatti di reato e, comunque, di ulteriorielementi che si possano ritenere significativi della provenienza del denaro da reato.1.2.

Ciò posto, il Collegio ritiene che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia evidenziato,con una motivazione né mancante né meramente apparente, gli elementi significativi delfumus della provenienza delittuosa della somma di denaro in contanti rinvenuta e sottopostaa sequestro, segnatamente: il mancato arresto dell’[OSCURATO:PERSONA] all’alt che gli era stato intimatodagli agenti della Polizia di Stato; la notevole entità della suddetta somma, geometricamentesuperiore rispetto ai limiti normativi che sono previsti per i pagamenti in contanti; il trasportodel denaro in automobile da un luogo a un altro; l’avere l’[OSCURATO:PERSONA] fornito ai suddetti agentidella Polizia di Stato, nell’immediatezza del rinvenimento della somma, l’implausibilespiegazione che essa gli era stata consegnata poco prima da un soggetto di cui non era ingrado di fornire le generalità (per poi avvalersi della facoltà di non rispondere in occasionedella menzionata escussione presso il Commissariato di polizia di Taurianova la sera del01/11/2025); l’essere l’[OSCURATO:PERSONA] gravato, tra l’altro, da un precedente penale per il reato didetenzione e trasporto di sostanze stupefacenti (accertato il 03/03/2022), delitto che, per suanatura, comporta il “passaggio” di somme di denaro.Quanto alle contestazioni che sono state avanzate dal ricorrente circa la valenza di talielementi, si osserva che: a) non si può ritenere illogica la valorizzazione, unitamente agli altrielementi indicati, dell’elemento costituito dalla sottrazione all’alt che era stato intimato dagliagenti della Polizia di Stato, atteso che tale condotta ben si può ritenere logicamenteindicativa della volontà di sottrarsi a controlli anche con riguardo alla trasportata somma didenaro; b) diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, dal verbale di sequestropreventivo risulta che «gli operatori chiedevano al Sig. [OSCURATO:PERSONA] la provenienza ditale ingente somma, ricevendo, a seguito di tale quesito posto, risposte fuorvianti e prive dialcuna logica; infatti, lo stesso dichiarava di non essere neanche [a] conoscenza dellegeneralità complete del soggetto che gli aveva consegnato, a suo dire poco prima, dettasomma di denaro»; c) la sollevata questione concernente la richiesta (o no) di riproduzionefonografica delle dichiarazioni rese presso il Commissariato di polizia di Taurianova la seradel 01/11/2025 non ha, all’evidenza, alcuna incidenza rispetto al presente procedimentofinalizzato alla verifica della legittimità o no del sequestro della somma di denaro (ciò aprescindere dal fatto che l’[OSCURATO:PERSONA], essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, nonrese in realtà alcuna dichiarazione, salvo quella, obbligatoria, relativa alla propriaidentificazione e a una dichiarazione relativa all’attività lavorativa svolta e allo stipendiopercepito).Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la tesi difensiva secondo cui la sommasequestrata sarebbe provenuta dai premi che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe vinto per le sue vittorie epiazzamenti in gare ciclistiche dilettantistiche o amatoriali, rilevando tuttavia come dalladocumentazione che era stata prodotta dall’indagato al riguardo non emergesse la provadella percezione di premi in denaro da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla doglianza che ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato come «il dato che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] dei proventi dalle competizioni sportive fosse “certificato” dalla nota che gliassistenti sociali inviano al TDS di Messina nel maggio 2025 (all.to 3)», si deve osservareche: a) non risulta, né il ricorrente lo afferma, che tale nota fosse stata prodotta in sede diriesame; b) in ogni caso, dalla lettura della stessa nota risulta esclusivamente che l’Albaneseaveva «riferito di praticare ciclismo a livello agonistico da diversi anni, partecipando acompetizioni retribuite in base alla prestazioni», cioè una mera affermazione dell’indagato (enon una “certificazione”), dalla quale non risulta peraltro né che le sue prestazioni gliavevano effettivamente garantito dei premi in denaro né l’entità di tali eventuali premi.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si deve insomma ritenere avere dato conto di avereeffettuato un compiuta valutazione degli elementi che, in concreto, deponevano per lasussistenza, sul piano logico, del fumus della provenienza delittuosa delle sommesequestrate, nonché degli elementi che erano stati addotti in senso contrario dalla difesadell’indagato, così rendendo una motivazione che, nei limiti, ovviamente, della valutazioneche è propria della fase cautelare, si deve ritenere non sindacabile in sede di ricorso percassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Quanto alla lamentata invalidità dell’atto di perquisizione che era stato compiuto dallapolizia giudiziaria del Commissariato di pubblica sicurezza di Taurianova ai sensi dell’art. 4della legge 22 maggio 1975, n. 152, la Corte di cassazione ha chiarito come l’eventualeillegittimità dell’atto di perquisizione non comporti effetti invalidanti sul successivo sequestrodel corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a normadell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv.278996-02, relativa a una fattispecie proprio in tema di perquisizione personale e veicolareai sensi dell’art. 4 della legge n. 152 del 1975; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M’Nasri, Rv.248685-02; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114-01; Sez. 1, n. 18438 del28/04/2006, Proietti, Rv. 234672-01).Quanto alla lamentata invalidità dell’escussione dell’[OSCURATO:PERSONA] presso il Commissariatodi polizia di Taurianova la sera del 01/11/2025, essa, come si è detto esaminando il primomotivo, non ha alcuna incidenza rispetto al presente procedimento finalizzato alla verificadella legittimità o no del sequestro della somma di denaro, se non per mero fatto chel’[OSCURATO:PERSONA], essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, aveva in quella sederinunciato a fornire spiegazioni sull’origine di tale somma.

Contrariamente a quanto èsostenuto dal ricorrente, non si comprende come tale scelta possa essere stata «“deviata”»dalla mancata presenza di un difensore al momento della perquisizione, dovendosi rilevarecome la stessa scelta sia stata compiuta alla presenza di un difensore (la stessa avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]).

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalerinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26/11/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta diriesame che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ilquale il G.i.p. del Tribunale di Palmi aveva disposto il sequestro preventivo della somma di €17.500,00 in contanti, in relazione al fumus del reato di ricettazione della stessa somma.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, comma 3, e 321 dello stesso codice eall’art. 648 cod. pen., «violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla sussistenzadel fumus del reato di ricettazione».La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe apparente là dove il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] «ritiene sussistente il fumus commissi delicti di ricettazione sulla base delmero rinvenimento di denaro contante, senza alcuna spiegazione concreta circa laprovenienza illecita dello stesso né indicazione di elementi probatori idonei a dimostrarneun’origine delittuosa».Sulla premessa che «il mero possesso di ingente somma di denaro non può giustificaredi per sé la sussistenza di una ipotesi delittuosa», l’[OSCURATO:PERSONA] contesta che il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe «limitato a una presunzione astratta di illiceità sulla sola base delquantitativo di denaro» e non avrebbe «descritto fatti concreti integranti la condotta diricettazione, né […] valorizzato specifici elementi probatori che giustifichino il collegamentocon un reato presupposto».Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato «argomentazioni inconferenti», qualiquelle che egli: a) alla guida della propria autovettura, non si era fermato all’alt che gli eraintimato dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Taurianova, «perché egli siferma a 100 metri dal luogo in cui aveva effettuato il sorpasso della pattuglia […] ed èperaltro probabile che il tentennamento ad arrestare la marcia […] fosse legato al fatto cheegli stava guidando con patente sospesa»; b) aveva «farfugliato giustificazioni in ordine allaprovenienza della somma di denaro» (così il ricorso), «perché, come si evince dal verbale disequestro, nessuna domanda gli è stata rivolta»; c) in sede di escussione da parte dellapolizia giudiziaria, aveva dichiarato di volersi avvalere del diritto a che le sue dichiarazionifossero documentate mediante riproduzione fonografica.Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], «nessuna di queste circostanze è in grado di inquadrare un fumusdel reato presupposto», a fronte di un obbligo che «impone una motivazione “modulata” inrelazione al tipo di illecito, alla natura del bene (nel caso di specie, denaro), alla distanzafunzionale tra bene e reato».Ad avviso del ricorrente, l’ordinanza impugnata «non descrive alcun fatto specifico; nonindividua alcun reato presupposto; non spiega perché proprio quella somma debba ritenersiprovento di reato», con la conseguenza che il sequestro si risolverebbe «in una indebitaindagine esplorativa».Inoltre, diversamente da quanto è stato ritenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nonsarebbero «ininfluenti» le risultanze costituite dal provvedimento del Tribunale disorveglianza di Messina, con il quale gli era stata concessa la messa alla prova, e dalprovvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stata rigettata una richiestadi sottoporlo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno,all’art. 73 DPR 309/90 nell’anno 2022, abbia successivamente manifestato resipiscenzaoffrendo collaborazione per la cattura dei correi».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 64, 125, 178, 179 e 350 dello stessocodice, «violazione dei diritti di difesa per omissioni e nullità insanabili».Denuncia «il pregiudizio difensivo derivante dal mancato avviso di ricevere assistenzadifensiva durante la perquisizione», vizio che «si ripropone a cascata su tutti gli attisuccessivi ivi compreso il momento nel quale il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto forniregiustificazioni in ordine alla provenienza del denaro».Dopo avere ribadito «che durante l’attività di sequestro alcuna domanda è stata rivoltaall’indagato», il ricorrente afferma che «il vero vulnus difensivo nasce proprio nel momento incui il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto offrire informazioni».A questo proposito, denuncia che «l’atto istruttorio» (il riferimento appare essereall’escussione del ricorrente da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria presso ilCommissariato di polizia di Taurianova la sera del 01/11/2025): a) «viene richiesto con lapresenza del difensore, sebbene intestato ai sensi dell’art. 351 cpp e recante, in calce,proprio gli avvisi spettanti ai soggetti estranei ai fatti»; b) verrà espletato senza procederealla riproduzione fonografica per l’indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personaletecnico; c) «[n]essun avviso verrà rivolto in ordine alla garanzie di cui all’art. 64 cpp».In ordine a quest’ultimo aspetto, il ricorrente espone che, alla conseguente richiesta delproprio difensore di formulare l’avvertimento circa la facoltà di non rispondere, «gli inquirentidecidono di “soprassedere” rivolgendo ad [OSCURATO:PERSONA] delle domande sui fatti. A quel punto (enon perché non volesse giustificare il denaro) non capendo quale fosse il fatto di reatocontestato […], lo stesso si è avvalso del diritto di non rispondere».Sarebbe tuttavia «evidente» che tale decisione «è stata “deviata” dalla costruzionedelle prime fasi dell’indagine, già chiaramente lesive del più elementare diritto difensivo diavvalersi, su richiesta, di un difensore all’atto della perquisizione».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, comma 3, 253 e 321 dello stesso codice,«[v]iolazione dell’obbligo di motivazione sull’origine lecita del denaro e prova difensiva».Lamenta che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare glielementi di prova che erano stati addotti dalla propria difesa in ordine alla provenienza lecitadel denaro sequestrato, in particolare: il fatto che egli «aveva allegato dettagliatedichiarazioni e documentazioni circa l’attività sportiva svolta come ciclista, dalla qualeemerge che ha percepito premi in denaro per piazzamenti e vittorie in gare amatoriali edilettantistiche, come peraltro consuetudine in tali manifestazioni»; il fatto che sua madreStella Spirì aveva «reso formale dichiarazione che conferma l’origine delle somme comederivanti da tali attività sportive e da premi correlati».Tali elementi di prova dimostrerebbero «che la circostanza della detenzione di denaronon trova alcuna presunzione di illiceità».Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in particolare omesso di valutare «che il datoche il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ricevesse dei proventi dalle competizioni sportive fosse “certificato” dallanota che gli assistenti sociali inviano al TDS di Messina nel maggio 2025 (all.to 3) allorchésegnalano di aver verificato che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] – operaio in altro settore – avesse ulterioriintroiti derivanti dall’attività sportiva che lo stesso praticava».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo e il terzo motivo – i quali, attenendo entrambi alla motivazione dell’ordinanzaimpugnata in punto di fumus del contestato reato di ricettazione, possono essere esaminaticongiuntamente – non sono fondati.1.1. Il principio di riferimento, anche in tema di responsabilità ex art. 648 cod. pen., nelcaso di possesso di consistenti somme di denaro è quello, più volte ribadito dalla Corte dicassazione, secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nelpossesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibilegiustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anchein considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienzaillecita (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308-01, relativa a una fattispecieconcernente il rinvenimento della somma complessiva di oltre € 153.000,00 in contanti,occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell’imputato, privo di stabile occupazione, chenon aveva saputo indicarne la provenienza. Nello stesso senso: Sez. 2, n. 5616 del15/01/2021, Grumo, Rv. 280883-02).Tale principio deve essere ribadito anche in quanto esso costituisce applicazione delpiù generale principio secondo cui l’affermazione della responsabilità per il delitto diricettazione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delittopresupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudiceaffermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv.251028-01; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Longo, Rv. 243305-01; Sez. 4, n. 11303 del07/11/1997, Bernasconi, Rv. 209393-01).Né il suddetto principio si può ritenere in contrasto con l’affermazione della stessaCorte di cassazione secondo cui, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro ilpatrimonio che presuppongono la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter,648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elementocostitutivo delle relative fattispecie, pur non occorrendone la ricostruzione in tutti gli estremistorico-fattuali, sia individuato quantomeno nella sua tipologia (Sez. 2, n. 6584 del15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019,Maddaloni, Rv. 277020-01). Tale orientamento, infatti, ha evidenziato l’impossibilitàdell’apposizione di un vincolo cautelare che sia fondato sulla sola quantità di denarocontante rinvenuto in possesso di un soggetto, ma non ha escluso la possibilità di ritenere lasussistenza del menzionato fumus commissi delicti qualora, oltre a tale dato, si aggiunganoulteriori circostanze tali da suffragare la prova logica della provenienza delittuosa del denaro,nei limiti, ovviamente, della valutazione che è propria della fase cautelare.Da ciò discende che il fumus del delitto di ricettazione potrà essere riconnessoall’individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del denaro contante,significative della volontà di occultarlo, ma, altresì, in presenza di accertati contatti conesponenti criminali, del coinvolgimento dell’agente in fatti di reato e, comunque, di ulteriorielementi che si possano ritenere significativi della provenienza del denaro da reato.1.2. Ciò posto, il Collegio ritiene che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia evidenziato,con una motivazione né mancante né meramente apparente, gli elementi significativi delfumus della provenienza delittuosa della somma di denaro in contanti rinvenuta e sottopostaa sequestro, segnatamente: il mancato arresto dell’[OSCURATO:PERSONA] all’alt che gli era stato intimatodagli agenti della Polizia di Stato; la notevole entità della suddetta somma, geometricamentesuperiore rispetto ai limiti normativi che sono previsti per i pagamenti in contanti; il trasportodel denaro in automobile da un luogo a un altro; l’avere l’[OSCURATO:PERSONA] fornito ai suddetti agentidella Polizia di Stato, nell’immediatezza del rinvenimento della somma, l’implausibilespiegazione che essa gli era stata consegnata poco prima da un soggetto di cui non era ingrado di fornire le generalità (per poi avvalersi della facoltà di non rispondere in occasionedella menzionata escussione presso il Commissariato di polizia di Taurianova la sera del01/11/2025); l’essere l’[OSCURATO:PERSONA] gravato, tra l’altro, da un precedente penale per il reato didetenzione e trasporto di sostanze stupefacenti (accertato il 03/03/2022), delitto che, per suanatura, comporta il “passaggio” di somme di denaro.Quanto alle contestazioni che sono state avanzate dal ricorrente circa la valenza di talielementi, si osserva che: a) non si può ritenere illogica la valorizzazione, unitamente agli altrielementi indicati, dell’elemento costituito dalla sottrazione all’alt che era stato intimato dagliagenti della Polizia di Stato, atteso che tale condotta ben si può ritenere logicamenteindicativa della volontà di sottrarsi a controlli anche con riguardo alla trasportata somma didenaro; b) diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, dal verbale di sequestropreventivo risulta che «gli operatori chiedevano al Sig. [OSCURATO:PERSONA] la provenienza ditale ingente somma, ricevendo, a seguito di tale quesito posto, risposte fuorvianti e prive dialcuna logica; infatti, lo stesso dichiarava di non essere neanche [a] conoscenza dellegeneralità complete del soggetto che gli aveva consegnato, a suo dire poco prima, dettasomma di denaro»; c) la sollevata questione concernente la richiesta (o no) di riproduzionefonografica delle dichiarazioni rese presso il Commissariato di polizia di Taurianova la seradel 01/11/2025 non ha, all’evidenza, alcuna incidenza rispetto al presente procedimentofinalizzato alla verifica della legittimità o no del sequestro della somma di denaro (ciò aprescindere dal fatto che l’[OSCURATO:PERSONA], essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, nonrese in realtà alcuna dichiarazione, salvo quella, obbligatoria, relativa alla propriaidentificazione e a una dichiarazione relativa all’attività lavorativa svolta e allo stipendiopercepito).Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la tesi difensiva secondo cui la sommasequestrata sarebbe provenuta dai premi che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe vinto per le sue vittorie epiazzamenti in gare ciclistiche dilettantistiche o amatoriali, rilevando tuttavia come dalladocumentazione che era stata prodotta dall’indagato al riguardo non emergesse la provadella percezione di premi in denaro da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla doglianza che ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato come «il dato che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] dei proventi dalle competizioni sportive fosse “certificato” dalla nota che gliassistenti sociali inviano al TDS di Messina nel maggio 2025 (all.to 3)», si deve osservareche: a) non risulta, né il ricorrente lo afferma, che tale nota fosse stata prodotta in sede diriesame; b) in ogni caso, dalla lettura della stessa nota risulta esclusivamente che l’Albaneseaveva «riferito di praticare ciclismo a livello agonistico da diversi anni, partecipando acompetizioni retribuite in base alla prestazioni», cioè una mera affermazione dell’indagato (enon una “certificazione”), dalla quale non risulta peraltro né che le sue prestazioni gliavevano effettivamente garantito dei premi in denaro né l’entità di tali eventuali premi.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si deve insomma ritenere avere dato conto di avereeffettuato un compiuta valutazione degli elementi che, in concreto, deponevano per lasussistenza, sul piano logico, del fumus della provenienza delittuosa delle sommesequestrate, nonché degli elementi che erano stati addotti in senso contrario dalla difesadell’indagato, così rendendo una motivazione che, nei limiti, ovviamente, della valutazioneche è propria della fase cautelare, si deve ritenere non sindacabile in sede di ricorso percassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Quanto alla lamentata invalidità dell’atto di perquisizione che era stato compiuto dallapolizia giudiziaria del Commissariato di pubblica sicurezza di Taurianova ai sensi dell’art. 4della legge 22 maggio 1975, n. 152, la Corte di cassazione ha chiarito come l’eventualeillegittimità dell’atto di perquisizione non comporti effetti invalidanti sul successivo sequestrodel corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a normadell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv.278996-02, relativa a una fattispecie proprio in tema di perquisizione personale e veicolareai sensi dell’art. 4 della legge n. 152 del 1975; Sez. 6, n. 37800 del 23/06/2010, M’Nasri, Rv.248685-02; Sez. 2, n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114-01; Sez. 1, n. 18438 del28/04/2006, Proietti, Rv. 234672-01).Quanto alla lamentata invalidità dell’escussione dell’[OSCURATO:PERSONA] presso il Commissariatodi polizia di Taurianova la sera del 01/11/2025, essa, come si è detto esaminando il primomotivo, non ha alcuna incidenza rispetto al presente procedimento finalizzato alla verificadella legittimità o no del sequestro della somma di denaro, se non per mero fatto chel’[OSCURATO:PERSONA], essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, aveva in quella sederinunciato a fornire spiegazioni sull’origine di tale somma. Contrariamente a quanto èsostenuto dal ricorrente, non si comprende come tale scelta possa essere stata «“deviata”»dalla mancata presenza di un difensore al momento della perquisizione, dovendosi rilevarecome la stessa scelta sia stata compiuta alla presenza di un difensore (la stessa avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]). 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17536/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris