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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03339/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, applicando l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e ritenendo le attenuanti prevalenti sull'aggravante contestata, la sentenza del 20 dicembre 2018 del Tribunale di Asti che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante del mezzo fraudolento, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto egli non conosce la lingua italiana e, pur essendo albanese ed alloglotta, non gli è stata notificata anche una traduzione dell'atto in lingua albanese.

Tale omissione aveva reso impossibile la conoscenza da parte sua del contenuto dell'atto e gli aveva impedito di partecipare al giudizio di appello.

Egli non conosceva la lingua italiana e tale sua condizione era stata riconosciuta dal Tribunale, che aveva fatto tradurre in lingua albanese tutti gli atti del giudizio di primo grado.

L'eccezione di nullità era stata tempestivamente dedotta innanzi alla Corte di appello, che, tuttavia, l'aveva rigettata aderendo all'orientamento ermeneutico che esclude che in favore dell'imputato alloglotta domiciliato presso la propria abitazione o presso il proprio difensore sussista un obbligo di procedere alla traduzione degli atti.

Tale orientamento, sostiene il ricorrente, è stato contraddetto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste - a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 6, n. 30143 del 07/07/2021, Li, Rv. 281705).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni del Tribunale senza dare risposta ai motivi di gravame.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'illogicità della motivazione relativa all'entità della pena, definita eccessiva, evidenziando che non è stata fornita una motivazione in ordine allo scostamento dal minimo edittale, mentre è necessaria una specifica motivazione qualora le pena sia pari o superiore alla media edittale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, dal tenore dell'ordinanza del 21 ottobre 2021 emerge che la Corte territoriale ha rigettato la eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ritenendo provato che l'imputato conoscesse la lingua italiana.Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di diritto alla traduzione degli atti, che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992) e il ricorrente non ha inteso dolersi della illogicità o della contraddittorietà della motivazione fornita sul punto dalla Corte di appello.

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

I motivi di gravame attaccavano esclusivamente l'applicazione dell'aggravante, la disapplicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ed il trattamento sanzionatorio.

In particolare, la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello concernente l'aggravante, fornendo adeguata motivazione.

Quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il motivo di gravame era manifestamente infondato, atteso che per effetto dell'aggravante la pena edittale, calcolata sulla base dei criteri indicati dalla disposizione appena citata, era pari ad anni sei di reclusione e quindi superiore al limite previsto dal primo comma della citata disposizione.

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

La Corte territoriale ha poi accolto il motivo di appello con il quale si invocava l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, procedendo ad un nuovo giudizio di bilanciamento, conclusosi con vantaggio per l'imputato, e riducendo la pena.

Quanto alla pena, essa è stata determinata in mesi sei di reclusione ed euro 156 di multa, ossia in misura corrispondente al minimo edittale, ed è stata ridotta dapprima a mesi quattro di reclusione ed euro 104 di multa per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., poi a mesi tre di reclusione ed euro 90,00 di multa per le attenuanti generiche ed infine a mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa per la scelta del rito.

La pena risulta fissata in misura prossima al limite minimo edittale conseguente all'applicazione delle attenuanti e della riduzione per la scelta del rito, cosicché la pena risulta adeguatamente motivata anche attraverso il mero richiamo alle modalità dell'azione criminosa.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, applicando l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e ritenendo le attenuanti prevalenti sull'aggravante contestata, la sentenza del 20 dicembre 2018 del Tribunale di Asti che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante del mezzo fraudolento, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto egli non conosce la lingua italiana e, pur essendo albanese ed alloglotta, non gli è stata notificata anche una traduzione dell'atto in lingua albanese. Tale omissione aveva reso impossibile la conoscenza da parte sua del contenuto dell'atto e gli aveva impedito di partecipare al giudizio di appello. Egli non conosceva la lingua italiana e tale sua condizione era stata riconosciuta dal Tribunale, che aveva fatto tradurre in lingua albanese tutti gli atti del giudizio di primo grado. L'eccezione di nullità era stata tempestivamente dedotta innanzi alla Corte di appello, che, tuttavia, l'aveva rigettata aderendo all'orientamento ermeneutico che esclude che in favore dell'imputato alloglotta domiciliato presso la propria abitazione o presso il proprio difensore sussista un obbligo di procedere alla traduzione degli atti. Tale orientamento, sostiene il ricorrente, è stato contraddetto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste - a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 6, n. 30143 del 07/07/2021, Li, Rv. 281705). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni del Tribunale senza dare risposta ai motivi di gravame. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'illogicità della motivazione relativa all'entità della pena, definita eccessiva, evidenziando che non è stata fornita una motivazione in ordine allo scostamento dal minimo edittale, mentre è necessaria una specifica motivazione qualora le pena sia pari o superiore alla media edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, dal tenore dell'ordinanza del 21 ottobre 2021 emerge che la Corte territoriale ha rigettato la eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ritenendo provato che l'imputato conoscesse la lingua italiana.Questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di diritto alla traduzione degli atti, che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992) e il ricorrente non ha inteso dolersi della illogicità o della contraddittorietà della motivazione fornita sul punto dalla Corte di appello. 2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. I motivi di gravame attaccavano esclusivamente l'applicazione dell'aggravante, la disapplicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ed il trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello concernente l'aggravante, fornendo adeguata motivazione. Quanto alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il motivo di gravame era manifestamente infondato, atteso che per effetto dell'aggravante la pena edittale, calcolata sulla base dei criteri indicati dalla disposizione appena citata, era pari ad anni sei di reclusione e quindi superiore al limite previsto dal primo comma della citata disposizione. È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). La Corte territoriale ha poi accolto il motivo di appello con il quale si invocava l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, procedendo ad un nuovo giudizio di bilanciamento, conclusosi con vantaggio per l'imputato, e riducendo la pena. Quanto alla pena, essa è stata determinata in mesi sei di reclusione ed euro 156 di multa, ossia in misura corrispondente al minimo edittale, ed è stata ridotta dapprima a mesi quattro di reclusione ed euro 104 di multa per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., poi a mesi tre di reclusione ed euro 90,00 di multa per le attenuanti generiche ed infine a mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa per la scelta del rito. La pena risulta fissata in misura prossima al limite minimo edittale conseguente all'applicazione delle attenuanti e della riduzione per la scelta del rito, cosicché la pena risulta adeguatamente motivata anche attraverso il mero richiamo alle modalità dell'azione criminosa. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
Decreto Cassazione n. 03339/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris