CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2025
Cassazione n. 33450/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9536/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale presso il medesimo. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale presso il medesimo -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3257/2022depositata il 18/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl ha ricevuto incarico dalla società [OSCURATO:PERSONA] spa di recapitare in Spagna alcuni macchinari pesanti. In quanto spedizioniere,Cargo ha affidato il trasporto alla società [OSCURATO:SOCIETA],ora in liquidazione. Riferisce di avere dato al vettore tutte le istruzioni necessarie alla consegna, nonché le istruzioni date dal mittente per ottenere i permessi necessari al trasporto. Al rapporto di trasporto si è poi aggiunta [OSCURATO:SOCIETA]. Ma entrambi i vettori si sarebbero resi inadempienti, non avendo trasmesso i permessi necessari per transitare in Spagna, con la conseguenza che Cargo ha risolto il contratto e si è rivolta ad altro vettore, con aggravio di costi. Ma, poichéTess aveva emesso fatture per circa 24 mila euro, Cargo ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, entrambi i vettori per l'accertamento negativo del credito e la risoluzione del contratto. Il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente la domanda, dopo avere disatteso l'eccezione di difetto di competenza territoriale, e quella di legittimazione passiva della Ote. Ha dunque accertato l'inadempimento delle convenute e le ha condannate al risarcimento del danno nella misura di 10271,00 euro a favore della Cargo. La decisione è stata riformata dalla Corte di Appello, la quale, quanto all'inadempimento, ha osservato che non vi era termine per adempiere, che possa essere stato dunque violato, poiché i termini per ottenere l'autorizzazione in Spagna non potevano dipendere dai vettori; quanto al recesso di Cargo ha osservato che la società non aveva contrattualmente il relativo poteredi farlo, e dunque avrebbe dovuto fare formale comunicazione di recesso, che invece non era stata correttamente fatta. Questa decisione è qui impugnata da Cargo con quattro motivi di censura, di cui chiede il rigetto la [OSCURATO:SOCIETA], con controricorso. Non si è costituita Tess. Fissata la trattazione nell’odierna adunanza camerale, il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 324 e 329 c.p.c. Secondo la ricorrente, le due società convenute, soccombenti in primo grado, non hanno impugnato le statuizioni della sentenza relative all'inadempimento, ed in particolare quelle relative al riparto dell'onere della prova nelgiudizio di accertamento negativo, nonché quelle relative all'accertato inadempimento. Il motivo è inammissibile. La sua illustrazione è del tutto assertoria, poiché non spiega perché l’omessa impugnazione della parte di sentenza di primo grado che la ricorrente riproduce sarebbe stata incidente sulla decisione resa dalla corte territoriale. In particolare, non spiega in alcun modo come e perché il decisum sfavorevole della sentenza, relativo allo scrutinio del quarto motivo di appello, sarebbe stato incompatibile con la mancanza di impugnazione della detta parte; infine, il motivo omette di individuare preliminarmente dove e come l’atto di appello avrebbe omesso di censurare anche implicitamente quella parte, in palese violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. Se il motivo fosse esaminabile sarebbe comunque infondato. Dalla sentenza impugnata risulta che il capo di decisione del primo grado, relativo all'inadempimento, è stato impugnato con il quarto motivo di appello, con cui si è contestata l'intera ricostruzione fattuale a base dell'inadempimento: infatti, la sentenza, nello scrutinare il quarto motivo di appello, esordisce a pag. 6 dicendo che quel motivo contesta in sostanza la ricostruzione fattuale che ha portato all’accertamento dell’inadempimento e della conseguente risoluzione . E l’intera disamina del motivo si risolve proprio in considerazioni che pervengono all’esclusione di un inadempimento imputabile giustificativo della risoluzione. Né ovviamente può prospettarsi acquiescenza, la quale presuppone che su un capo di sentenza si tenga un comportamento concludente significativo della volontà di accettare la statuizione e non impugnarla, comportamento che nemmeno è dedotto in che cosa sia consistito. 2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. Secondo la ricorrente, poiché i due convenuti non avevano appellato la sentenza sul punto dell'inadempimento, erano prive dell'interesse ad appellare. Osserva t estualmente la ricorrente : non avendo le controparti impugnato la sentenza con riferimento alla pronuncia di accertamento del loro inadempimento e di risarcimento dei danni ex art 1218 c.c. ......erano prive di interesse ad appellare . Il motivo a ben vedere può essere cosìinteso: che le due convenute avevano impugnato solo alcune delle ragioni poste a base della statuizione di primo grado. Dunque, non potevano poi appellare le altre. Il motivo è però proposto come di omessa pronuncia, che invece è resa dal giudice sia pure implicitamente, nel momento in cui ha ritenuto come proposta con il quarto motivo una impugnazione su tutta la ricostruzione fattuale dell'inadempimento (p. 8 della sentenza). Diversamente inteso, il motivo di censura è contraddittorio: posto che assumere che eranoprive di interesse ad appellare presuppone che quindi hanno appellato, e non può dunque dirsi contemporaneamente che non lo hanno fatto. Il motivo è inammissibile. E’ principio di diritto che Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (nella specie, il difetto di legittimazione "iure hereditario") non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. 321/ 2016; Cass. 6174/ 2018; Cass. 26913/2024). [OSCURATO:PERSONA] rileva che in ogni caso, il motivo, se fosse apprezzabile con una sorta di riconversione, come volto a rafforzare in realtà la stessa censura di cui al primo motivo – sarebbe del tutto privo di fondamento, atteso che a pag. 14 della comparsa di costituzione e risposta risultava dedotto quanto segue: L’appello avversario è inammissibile ex art 348 bis c.p.c. in quanto, non solo non ha ragionevole probabilità di essere accolto ma soprattutto non sussiste l’interesse delle controparti che non hanno impugnato la sentenza con riferimento alla domanda di accertamento del loro inadempimento e di risarcimento dei danni ex art 1218 c.c. né hanno contestato la valutazione effettuata dal Giudice di primo grado in merito alla ripartizione dell’onere probatorio e al mancato assolvimento dello stesso da parte di TESS e OTE. . Come si vede l’assunto finale risultava del tutto generico ed inidoneo ad individuare l’eccezione, stante la sua portata meramente assertiva. Analoga considerazione merita quanto risultante a pag. 4 della memoria cui si allude al secondo e terzo rigo della pag. 18 del ricorso. 3.-Con il terzo motivo si prospetta violazione sia dell’articolo 1454 c.c. che degli articoli 112 e 132 c.p.c. La ricorrente contestain primo luogo alla Corte di Appello di avere erroneamente applicato l'art. 1454 c.c., in tema di diffida ad adempiere, nel momento in cui ha esclusola congruità del termine assegnato per adempiere. Sostiene la ricorrente che l'art. 1454 c.c. autorizza la parte adempiente a fissare un termine entro cui agire eritiene che la Corte di appello abbia immotivatamente ritenuto il termine dato alle due convenute come non congruo: il giudizio circa la non congruità del termine, su cui si fonda la decisione della Corte, è rimasto del tutto privo di motivazione, in violazione del disposto di cui art. 111 Cost. e 132 c.p.c. (p. 20). Dunque, una prima censura è di difetto di motivazione. Una seconda censura entra invece nel merito della ratio decidendi , ed eccepisce che il sindacato effettuato dal giudice di merito sulla congruità del termine va effettuato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed altresì del tempo che ha avuto a disposizione il debitore per adempiere; circostanze invece non considerate dalla decisione impugnata: inoltre, le controparti non hanno mai eccepito, né in primo grado né in appello, la non congruità del termine assegnato per l’adempimento ex art. 1454 c.c. La pronuncia della Corte, quindi, si pone in contrasto con il disposto di cui art. 112 c.p.c. (p. 21) In conclusione, il motivo sembra contenere censure di tipo diverso. Esso è inammissibile. Ed infatti, il capo di sentenza qui impugnato (che decide il quarto motivo di appello) contiene una ratiodecisiva, che non è oggetto di censura: vale a dire che, formulata in quei termini, la diffida, non era idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.. Questa ratio è enunciata là dove la Corte ha espressamente detto che era discutibile che le comunicazioni effettuate dalla ricorrente,e di cui costei pretendeva l’apprezzamento come diffide ad adempiere, fossero, pur superato il problema del termine concesso, idonee ad essere apprezzate come diffide “posto che è stata ritenuta inidonea a produrre l’effetto risolutivo la diffida che in luogo della monizione prevista dall’articolo in commento contenga, solamente, la generica manifestazione della volontà del creditore di agire nelle sedi più opportune (Cass. sez. II, 11.5.1990 n. 4066)”. Questa ratio decidendiè ignorata dal motivo. Peraltro, se la si volesse intendere invece censurata con quanto si enuncia nella seconda proposizione della pag. 21, sarebbecomunque palesela genericità della censura, posto che nemmeno ci si fa carico del precedente citato dalla sentenza impugnata e di confrontarlo con la fattispecie della diffida che si riproduce senza commento alcuno. Mette conto di rilevare che, ove si ritenesse che l’inciso “è discutibile” con cui la Corte di Appellofa precedere la ricordata affermazione sia idoneo ad escludere che di motivazione effettiva si sia trattato, entrambe le censureproposte sarebbero prive di fondamento. La prima perché l’affermazione della non congruità del termine si spiega con quanto la corte di merito ha osservato prima a partire dalla seconda proposizione della pagina 21, mentre l’assunto che il problema della non congruità del termine sarebbe stato apprezzato dalla stessa corte, in violazione dell’art. 112 c.p.c., pur nella sua genericità, se si spiegasse -e trattasi dell’unica spiegazione possibile - nel senso che si sarebbe trattato di un’eccezione in senso stretto sarebbe palesemente privo di fondamento, posto che la norma del secondo comma dell’art. 1454 c.c. non affida alla parte interessata il monopolio della relativa deduzione. Inoltre, si rileva che nella parte finale l’illustrazione lamenta – in modo assertorio - omessa motivazione alludendo alla mancata considerazione di una serie di risultanze documentali. La censura, se si dovesse ricondurre alla violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 risulterebbe inammissibile perché basata su elementi aliunde(contra i dicta delle sentenze nn. 8053 e 80954 del 2014). Ove si volesse apprezzare ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. risulterebbe dedotta senza alcuna indicazione del se e dove si sia argomentato circa la rilevanza dei fatti rappresentati nei documenti. Non solo. L’assoluta apoditticità della deduzione sarebbe priva di qualsiasi argomentazione in punto di loro decisività. 4.-Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo e controverso. llmotivo, che investe il capo di sentenza che ha ritenuto non vi fosse un termine per adempiere, e di conseguenza non vi fosse inadempimento per mancato rispetto, per l'appunto, del termine, contiene più censure. Innanzitutto, quella di omesso esame di alcuni fatti rilevanti, ossia del fatto che era stato pattuito il rilascio delle autorizzazioni entro, per l'appunto, un certo termine. Inoltre,vi è la censura che investe l'argomento dei giudici di merito secondo cui i permessi erano stati comunque rilasciati ma contenevano solo errori materiali da correggere. Secondo la ricorrente questo accertamento è errato in quanto i permessi non sono mai stati rilasciati, né essi avevano errori da correggere. Questa censura è presentata sia come violazione dell'onere della prova che come errore percettivo. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto,la deduzione del fatto omesso deve essere specifica ed indicare quale era la sua decisività, in che termini cioè sarebbe stato decisivo considerarlo, ed in che termini è stato controverso nel giudizio di appello (Cass. 25359/ 2021;Cass. 13625/ 2019). Inoltre, la censura non è neanche riferita ad un fatto, ma più che altro alla interpretazione del contratto: se vi fosse o meno un termine all'adempimento è questione di interpretazione della volontà delle parti, che, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, a differenza della qualificazione di tale volontà, può essere censurata solo per difetto di motivazione. Infine, essa denuncia sotto l’apparente violazione di legge, una errata ricostruzione dei fatti, o una errata prova di essi, nella parte in cui si assume che le autorizzazioni non erano mai pervenute o avevano errori da correggere, che è accertamento in fatto riservato al giudice di merito. La deduzione del vizio ex art. 115 c.p.c. non rispetta i criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. n. 11892 del 2016, nonché, ex multis, Cass. n. 20867 del 2020). Del tutto privo di giustificazione è, poi, l’assunto che sarebbe stato violato l’art. 2697 c.c. Parte ricorrente invoca Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 e Cass. n. 26769 del 2017 del tutto a torto, atteso che non dice alcunché che evidenzi la deduzione della violazione di quella norma secondo i principi indicati da dette decisioni. Il motivo si risolve in una manifestazione di dissenso, peraltro pure generica, dalla valutazione della quaestio facti fatta dalla sentenza impugnata. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza. La complessità della vicenda, sia storica che procedurale, depone per il rigetto della richiesta di maggiori spese ex art. 96 terzo comma c.p.c. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Distrae le spese così liquidate a favore del difensore della parte resistente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per