CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 20066/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della Corte di cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, ricorrono ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte di cui in epigrafe, con cui erano stati dichiarati inammissibili, per assenza della procura speciale ad impugnare in appello, i ricorsi avverso il decreto della Corte di appello di Bari che, in sede di prevenzione, aveva rigettato le impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla confisca di prevenzione di beni ricondotti alla titolarità dei rispettivi coniugi. 2. La Corte di cassazione, si osserva, avrebbe erroneamente rilevato l'assenza della procura speciale che era invero in atti, seppure non trasmessa con il fascicolo da parte della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché costituente rimedio non previsto, quanto alla disposta confisca, ex art. 625-bis cod. proc. pen. 2. Deve premettersi come la natura del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., strumento avente natura eccezionale e derogatoria del giudicato, impone una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici, non estensibili oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto sancito dall'art. 14 disp. gen. Da tanto consegue l'esclusione della proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti di una decisione intervenuta in tema di misura di prevenzione. Deve, infatti, rinviarsi all'ormai pacifico orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui il ricorso straordinario è proponibile, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., da parte ed "a favore" del solo "condannato" e, conseguentemente, contro una decisione della Corte di cassazione che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, ha reso definitiva la sentenza di condanna (Sez. 6, n. 20684 del 09/05/2016, Mastropietro e altro, Rv. 266745; sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009, Seidita, Rv, 245090; da ultimo, Sez. 5, n. 6419 del 19/12/2023, dep. 2024, non mass.; Sez. 2, n. 45689 del 19/10/2023, non mass.). I richiamati arresti di legittimità, che hanno anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost. (cfr. Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017, Pelle, Rv. 271398), sono stati tenuti fermi - per quel che in questa sede rilevala - anche per la specifica posizione del terzo interessato (tra le varie, Sez. 7, n. 17910 del 15/05/2020, non mass.; Sez. 6, n. 46142 del 29/10/2019, non mass.; Sez. 5, n. 24679 del 23/04/2018, non mass.). Sul punto decisivo risulta quanto messo in risalto da questa Corte nel suo massimo consesso che, proprio in occasione dell'analisi dei caratteri propri del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ha evidenziato, a titolo esemplificativo, alla non esperibilità del rimedio avverso alle decisioni in materia di misure di prevenzione (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790). La procedura prevista dall'art. 625-bis, cod. proc. pen., non è, pertanto, applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658). 3. Da quanto sopra discende l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della