CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 marzo 2021
Cassazione n. 19142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22737/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TRENTO via dei Paradisi, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TRENTO n.237/2021 depositata il 29/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, spese che liquida in € 750,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Così deciso