CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 42154/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 13.2.2020 della Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per la Castro e l'inammissibilità per il Casula; uditi i difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA]' e AndreavSighieri, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia resa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale della stessa città quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 per aver preso parte, entrambi con il ruolo di partecipanti, così riqualificato il fatto per il primo dei due imputati dai giudici del gravame rispetto alla veste di promotore, finanziatore e organizzatore inizialmente ascrittagli, ad un'associazione trasnazionale finalizzata all'importazione di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] e al suo smercio sul territorio italiano, nonché a taluni reati fine, consumati o tentati, ai sensi dell'art. 73 del medesimo decreto legislativo; ha in ogni caso rideterminato la pena nei confronti del primo in nove anni e quattro mesi di reclusione a seguito della riqualificazione del reato associativo e nei confronti della seconda in sei anni ed otto mesi di reclusione per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la ricostruzione della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'odierno ricorrente, traferitosi in Ecuador per sottrarsi all'esecuzione di una misura cautelare emessa nei suoi confronti, acquistava con regolare cadenza, grazie ai contatti con la criminalità locale, ingenti quantitativi di cocaina che spediva, nascondendoli attraverso l'utilizzo di peculiari agenti chimici, all'interno di oggetti di uso comune, in pacchi indirizzati alla [OSCURATO:PERSONA], preventivamente contattata da [OSCURATO:PERSONA], convivente del Casula, in Italia e segnatamente a Genova dove venivano ritirati dalla donna e da costei trasportati in Sardegna per consegnali a [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, a sua volta, provvedeva ad estrarre, avvalendosi delle prestazioni di [OSCURATO:PERSONA], le sostanze stupefacenti dagli oggetti in cui era stata incorporata e a rivenderle sulla piazza sarda. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, ognuno per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, il cui contenuto viene sinteticamente di seguito riprodotto in conformità a quanto previsto dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito all'art. 8 cod. proc. pen., la competenza territoriale radicata presso il foro di Cagliari sul presupposto che, essendo ignoto il luogo di costituzione del sodalizio, il territorio sardo era quello in cui si era manifestata l'ultima parte dell'azione criminosa, sostenendo, invece, che Genova fosse il luogo dove si era effettivamente manifestata l'operatività del sodalizio, come del resto dimostrato dalla piena coincidenza tra la data iniziale della contestazione del delitto associativo e quella di inizio della consumazione del primo reato fine, avvenuta per l'appunto a Genova, entrambe fissate al 6 dicembre 2009, e dove peraltro si erano svolte, quanto meno in parte, tutte le condotte degli ulteriori reati fine. Sostiene pertanto che nessuna rilevanza rivesta, allorquando si verta in tema di reato associativo, la mancata conoscenza del luogo in cui è stato concluso il pactum sceleris, dovendosi avere riguardo, in considerazione dell'attività concreta che la consorteria è chiamata a svolgere, al luogo, in applicazione della regola sancita dall'art. 8 terzo comma cod. proc. pen. che impone di identificare l'inizio della consumazione nel luogo in cui si è palesata e realizzata l'operatività della struttura associativa come affermato da Cass. 26763/2013, ovvero in quello in cui l'operatività del sodalizio divenga esternamente percepibile per la prima volta, secondo Cass. 24263/2007, coincidente con la realizzazione del primo reato, che essendo quello di cui al capo B), è Genova, o del primo atto diretto a commettere i delitti programmati, che è comunque coincidente con l'imputazione di cui al capo B), e dunque è sempre Genova. Approdo questo verso il quale comunque convergono, secondo la difesa, tutti i criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che quand'anche si ritenga di dover fare riferimento al luogo di ideazione e programmazione dell'azione criminosa, la competenza, ove questo non sia individuabile, deve essere determinata con riferimento ai reati commessi via via meno gravi, solo da ultimo soccorrendo le regole supplet,tive fissate dall'art. 9 cod. proc. pen., con conseguente radicamento, anche in applicazione del suddetto criterior della competenza presso il foro di Genova dove si è perfezionato il reato di cui al capo B). 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 6 CEDU, l'inutilizzabilità delle prove acquisite a suo carico per i reati di cui ai capi A), C) ed I) attraverso l'operato dell'agente [OSCURATO:PERSONA] stante il suo ruolo di agente provocatore, per avere costui, con un intervento debordante i compiti di un infiltrato, consistenti nella mera attività di osservazione e controllo degli altrui illeciti, indotto l'imputata a commettere reati dai quali costei si sarebbe altrimenti astenuta. Ciò, secondo la difesa, è reso evidente dal contenuto delle conversazioni intercettate che mostrano, quanto al reato associativo, che la Castro si fosse limitata ad avere contatti esclusivamente con la Salazar e che solo con l'avvento dell'[OSCURATO:PERSONA] fosse stata spinta, su sollecitazione di quest'ultimo ) ad interloquire anche con il marito dell'amica in Ecuador per presentarlo all'agente; quanto al capo C) che l'imputata avesse rifiutato di concludere personalmente l'affare propostole dalla sodale equadoregna essendosi determinata a chiedere l'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale si era mostrato ampiamente disponibile a concludere tale genere di operazioni, solo a seguito delle pressioni ricevute da costui in tal senso; quanto al capo I) che fossero state le sollecitazioni dell'agente ad aver indotto i sodali ecuadoregni a preparare espressamente per lui una partita ingente di cocaina, essendosi la Castro prestata soltanto a fare da tramite tra i venditori, su richiesta di questi ultimi, ed il sedicente acquirente. 2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 74 d.P.R. 309/1990, la sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico emergendo dall'istruttoria soltanto delitti estemporanei, di volta in volta concordati, dai due fratelli Casula con soggetti diversi, fermo restando che l'imputata aveva preso parte ad un solo episodio di importazione di cocaina, essendo stati tutti gli altri indotti dalle pressioni dell'agente provocatore, segno palese della sua estraneità al connubio criminale posto in essere dai due germani. Deduce che elementi significativi dell'insussistenza del sodalizio sono l'assenza di una cassa comune, di strutture operative risultando che in un'unica occasione il Sanna avesse messo a disposizione un casolare, le numerosissime conversazioni intervenute per ogni singola importazione nelle quali veniva ogni volta concordato il prezzo, il guadagno, così come l'intera preparazione, dalle modalità di spedizione a quelle di ritiro della merce. Sarebbero invece segni inequivoci della sua inconfigurabilità il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse libero di scegliere il destinatario dello stupefacente, così come i tempi ed i luoghi della consegna, nonché la circostanza che alla Castro fosse stata rivolta la domanda da parte della Salazar se fosse interessata ad acquisire la cocaina o se avesse qualche conoscente intenzionato a concludere l'affare. 2.4. Con il quarto motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e al vizio motivazionale, la mancanza di prova dell'affectio societatis che avrebbe legato l'imputata al sodalizio, emergendo dal compendio istruttorio esclusivamente i suoi contatti telefonici con la Salazar, integranti al più la mera disponibilità manifestata da costei ad un singolo associato, di per sé insufficiente a configurare un contributo all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione criminosa. Ad esclusione dell'elemento soggettivo militano, invece, secondo la difesa, la circostanza che la donna fosse del tutto estranea ai vincoli di parentela che legavano gli altri affiliati; cheiad eccezione della Salazar, di cui era amica da lunga data, neppure aveva rapporti di conoscenza con gli altri coimputati;che,al momento del suo arresto, fosse stata abbandonata a se stessa, a differenza di altri sodali che in analoghi frangenti erano stati economicamente sostenuti; che nessun ruolo avesse ricoperto nell'organizzazione del traffico di stupefacenti, come indebitamente contestatole, in difetto delle necessarie risorse economiche e psicologiche per fronteggiare operazioni di siffatta portata, essendosi limitata in un'unica occasione, ovverosia in relazione al reato di cui al capo B)2a fungere da corriere e che mai era stata coinvolta in altra associazione criminale, della quale manca, peraltro, qualsiasi evidenza. Contesta altresì il suo coinvolgimento nei reati di cui ai capi C) e I) in cui si era limitata a fungere da tramite tra la Salazar e l'[OSCURATO:PERSONA], ferme restano in ogni caso le provocazioni di quest'ultimo, di talchèall'infuori del reato di cui al capo B), mancano i presupposti necessari a delineare il suo contributo all'associazione. A tali elementi si aggiunge il fatto che la sua partecipazione non è mai emersa dagli interrogatori resi tanto da [OSCURATO:PERSONA] quanto da [OSCURATO:PERSONA] e che dalla relazione dell'attività di indagine relativa al reato di cui al capo B) non emerge il suo nominativo fra quelld; dei soggetti ivi indicati come partecipi.2.5. Con il quinto motivo lamenta il difetto di giurisdizione in relazione ai capi E), F) e G) essendosi le relative condotte svolte esclusivamente all'estero dove la sostanza stupefacente, preparata per la spedizione, era stata intercettata alla partenza, senza che alcuna valenza possa rivestire, neppure quale frammento di condotta, l'indirizzo italiano dell'imputata figurante sui relativi plichi e risalendo in ogni caso i fatti in contestazione ad epoca di gran lunga antecedente alla data di costituzione del sodalizio indicata nell'imputazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la mancanza di motivazione, malgrado la specifica contestazione articolata con l'atto di appello, in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui al capo I), avendo la Corte cagliaritana esaminato soltanto la sua posizione con riferimento alla riqualificazione del delitto associativo ai sensi del secondo comma dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e rideterminato il trattamento sanzionatorio. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine all'assunta qualifica di partecipe del sodalizio, neppure evincibile dalla sentenza di primo grado che ne aveva ritenuto il ruolo di finanziatore e capo del ramo sardo dell'organizzazione, invece riformato, in accoglimento del proprio motivo di appello, dalla Corte distrettuale che aveva riqualificato il fatto, con riferimento al reato associativo, ai sensi dell'art. 74, secondo comma d.P.R. [OSCURATO:PERSONA] 1. Muovendo dal ricorso della [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi l'infondatezza del primo motivo. Vertendosi in tema di reati connessi, il criterio primario per la determinazione della competenza per territorio il criterio primario è quello dell'individuazione del luogo di consumazione del reato più grave, pacificamente costituito dal reato associativo, e solo nell'ipotesi in cui detta individuazione non sia possibile per mancanza di elementi sufficienti soccorre il collegamento con il luogo di / consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui (Sez. 2, Sentenza n. 3850 del 21/10/2016 - dep. 26/01/2017, Cassola, Rv. 269246) senza che possano trovare, invece, applicazione i criteri residuali, dettati dall'art. 9 cod. proc. pen., esclusivamente riferiti, come si desume sia dalla collocazione, sia dal contenuto letterale, a procedimenti con reato singolo. Va tuttavia puntualizzato, come ben evidenziato dalla Corte distrettuale sulla falsariga della pronuncia a Sezioni Unite n.40537/2009, che non fa parte delle regole suppletYive fissate per l'individuazione del giudice competente quando sia sconosciuto il luogo di commissione del reato la disposizione contenuta nel primo / comma dell'art. 9, la quale costituisce, invece, un criterio integrativo delle regole generali fissate dall'art. 8 proprio al fine di individuare il luogo di commissione del reato. Conseguentemente, per luogo di commissione, ai fini della competenza per territorio, deve intendersi quello risultante dalle regole poste dall'art. 8 e dal primo comma dell'art. 9, ossia il luogo in cui il reato è stato consumato, ovvero il luogo in cui è avvenuta l'azione od omissione se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte, ovvero il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione se si tratta di reato permanente, ovvero il luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto se si tratta di delitto tentato, ed infine, se nessuna di queste regole è utilizzabile, l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (Sez. U, Sentenza n. 40537 del 16/07/2009 - dep. 20/10/2009, Orlandelli, Rv. 244330). Ciò detto, il principio ermeneutico pacificamente invalso in seno a questa Corte in tema di reati associativi, secondo il quale la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio e che tale fase vada riferita, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, non tanto al luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto a quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 2, Sentenza n. 26763 del 15/03/2013 - dep. 19/06/2013, Leuzzi, Rv. 256650), risulta artatamente invocato dalla difesa, che fa derivare da esso conseguenze del tutto debordanti il suo stesso ambito di applicazione. Il presupposto fattuale da cui muove la Corte sarda, ovverosia la mancata conoscenza del luogo di esternazione di operatività del sodalizio non viene affatto contrastato dalla ricorrente che si limita ad affermare che ciò sia avvenuto nella città di Genova, ma non fornisce alcun elemento al riguardo né con riferimento al momento in cui l'operatività era diventata esternamente percepibile né a quello in cui la struttura aveva cominciato concretamente ad operare, emergendo dagli atti processuali che il capoluogo ligure fosse solo il luogo in cui la droga, importata dall'Ecuador, transitava per venire poi portata dalla stessa imputata in Sardegna dove, dopo essere stata estratta attraverso un complesso procedimento chimico dai materiali all'interno dei quali veniva occultata, era immessa nel mercato locale per la vendita. Peraltro a Genova neppure risiedeva, ad eccezione dell'odierna ricorrente, nessuno degli altri sodali, onde comunque potrebbe farsi riferimento al fatto che la droga fosse stata da costei semplicemente ritirata al suo sbarco presso il porto ligure, ovvero entrata in suo possessgall'arrivo presso l'indirizzo dalla stessa indicato per ritenere che ciò fosse un'esternazione dell'operatività del sodalizio.La fallacia della tesi difensiva si annida, a ben guardare, nel fatto che, nel tralasciare integralmente il primo comma dell'art. 9 cod. proc. pen., finisce comunque con il saltare a piè pari lo stesso reato associativo, essendo evidente che l'affermazione, secondo la quale sarebbe Genova e non la Sardegna il luogo in cui si sono svolte tutte le operazioni oggetto dei capi di imputazione o comunque una parte rilevante delle relative condotte, lascia trapelare l'adozione di un criterio di collegamento ancorato esclusivamente ai reati fine. E, in ogni caso, neanche seguendo il criterio della gravità dei reati fine si potrebbe arrivare a radicare la competenza presso il circondario ligure atteso che il reato di cui al capo B) che, essendo l'unico contestato nella forma consumata, sarebbe teoricamente il più grave (e la conclusione non muta ove ci riferisca al suddetto delitto trattandosi del primo in termini cronologici posto in essere dal sodalizio e dunque quello attraverso il quale l'associazione avrebbe esternato la sua operatività), non risulta affatto essersi perfezionato a Genova (luogo di sbarco del carico importato) dovendosi avere riguardo, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, alla conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, senza necessità dell'acquisizione dell'autonoma detenzione della sostanza stupefacente (Sez. 4, Sentenza n. 6498 del 26/01/2021 Ud. (dep. 19/02/2021, Rv. 280932), ovvero, seguendo un parzialmente difforme orientamento minoritario, all'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore, la quale si realizza attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 4, Sentenza n. 49896 del 15/10/2019 - dep. 10/12/2019, Rv. 277949). Quale che sia l'interpretazione prescelta, non risulta che Genova fosse il luogo in cui si era perfezionato l'acquisto, né il luogo in cui si era verificata l'effettiva autonoma detenzione dello stupefacente da parte dell'importatore, entrambe le suddette condotte essendosi verosimilmente perfezionate in Ecuador. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto chei dovendosi avere riguardo al reato più grave, tale essendo quello associativo, il luogo di commissione debba essere individuato utilizzando, secondo gli univoci dettami elaborati dalla giurisprudenza, non solo le regole indicate nell'art. 8, ma eventualmente anche quella di cui al primo comma dell'art. 9, secondo cui "se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione": essendo ignoto il luogo dove si erano svolte le attività di ideazione e programmazione dell'attività associativa, è stato, nella puntale declinazione dei sopra riportati criteri, fatto riferimento ai sensi dell'art. 9, primo comma cod. proc. pen. all'ultimo luogo in cui era avvenuta una parte della condotta e perciò al territorio sardo.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per il secondo motivo, le cui doglianze, concernenti l'utilizzabilità delle prove raccolte attraverso l'agente sotto copertura, si pongono, per vero, ai limiti dell'ammissibilità. Malgrado gli sforzi profusi nell'analisi delle varie conversazioni intercettate, la difesa non riesce a superare il rilievo, su cui si incentra la disamina del copioso compendio captato ad opera della Corte cagliaritana, e perciò dirimente, in ordine all'esclusione di qualsivoglia provocazione dell'agente undercover nei confronti dell'imputata a fronte di reati già programmati, se non addirittura di partite di cocaina già nella disponibilità dell'associazione, di cui l'imputata era parte. Ciò emerge in termini inequivoci per il reato di cui al capo C), avente ad oggetto il tentativo di importazione di 500 grammi di stupefacente, in cui è la Castro, sollecitata, con la prospettiva di un suo guadagno personale, dalla Salazar, a sua volta pressata dall'urgenza di reperire liquidità non essendo ancora riuscita a vendere la precedente fornitura contestata al capo B), ad aver contattato l'agente al fine di proporgli l'acquisto della nuova partita di droga al momento ferma ancora a Barcellona, da costui peraltro rifiutato. Come ancor più diffusamente chiarisce la sentenza di primo grado, cui la stessa pronuncia impugnata rinvia per relationem e, perciò, da ritenersi parte integrante del corpo motivazionale, l'imputata non si rifiutò affatto di eseguire l'incarico impartitole dalla Salazar, ma si limitò ad esprimere dubbi sulla sua riuscita, comunque adoperandosi, e così concorrendo nell'azione delittuosa, per indurre l'agente a concludere l'affare, che tuttavia solo astrattamente si era dichiarato disponibile all'acquisto di una partita di cocaina per poi rifiutare nel concreto la proposta, proprio perciò arrestandosi la contestazione al solo tentativo. Anche per il capo I) la richiesta proviene, sempre su sollecitazione della Salazar, direttamente dalla Castro ed atteso il suo specifico oggetto, costituito dal recupero dell'acido solforico necessario all'estrazione di 3 kg di cocaina contenuta in una partita la cui importazione dall'Ecuador era imminente, del tutto coerente è la conclusione tratta da entrambi i giudici di merito secondo cui l'operazione di acquisizione della droga, al momento in cui il carabiniere si dichiara disponibile ad attivarsi per l'esecuzione di quanto richiestogli, fosse stata già concretamente avviata dal sodalizio in conformità alle stesse collaudate procedure che ne caratterizzavano il modus operandi. Lo stesso dicasi per l'acquisto di 38 kg di cocaina in relazione al quale la disponibilità all'acquisto da parte dell'agente interviene in relazione ad una fornitura già individuata e comunque nella indiretta disponibilità del gruppo tanto che l'affare con quest'ultimo non si è mai concluso, per essere stata la merce acquistata da un altro cliente. Alla luce delle suddette condotte, valutate con riferimento alla loro sequenza cronologica ed al contesto complessivo di riferimento, deve ritenersi pienamente coerente con i dettami giurisprudenziali, secondo cui in tanto è ravvisabile la provocazione da parte di un agente sotto copertura in quanto la sua condotta si inserisca con rilevanza causale nell'"iter crinninis", provocandone la perpetrazione da parte di chi sarebbe rimasto altrimenti estraneo alla impresa criminosa (Sez. 3, Sentenza n. 37805 del 09/05/2013 - dep. 16/09/2013, Jendoubi, Rv. 257675), la riconducibilità delle iniziative assunte dal carabiniere nell'ambito delle legittime attribuzioni di un infiltrato in quanto circoscritte alla manifestazione di disponibilità agli acquisti propostigli dalla Castro nel ruolo di intermediatrice con [OSCURATO:PERSONA], che ricopriva il ruolo di vertice del sodalizio, ovvero alla prestazione del contributo da costei richiestogli per la riuscita di operazioni tutte già ampiamente pianificate, se non addirittura già concluse, relative all'importazione di quantitativi di droga destinati allo smercio su piazza. Invero la lettura alternativa offerta dalla difesa delle conversazioni intercettate non riesce ad evidenziare, nel tralasciare tale presupposto fattuale ampiamente illustrato da entrambi i giudici di merito, un reale vulnus dell'apparato logico argomentativo attraverso il quale si sviluppano le due pronunce, evidenzianti, invece, in una puntuale e coerente disamina ed interpretazione del compendio captato, e come tale non sindacabile in sede di legittimità, l'assenza di alcuna istigazione ai delitti da parte dell'agente, limitatosi a disvelare un'intenzione criminale esistente, ancorchè ancora latente, e a fornire solo l'occasione per concretizzare la stessa, e, quindi, senza determinarla in modo essenziale (Sez. 3, Sentenza n. 20238 del 07/02/2014 - dep. 15/05/2014, Buruiana, Rv. 260081). 3. Il terzo motivo, compendiandosi in censure che si appuntano sul giudizio valutativo della prova e che peraltro riproducono le stesse doglianze articolate con l'atto di appello, deve essere dichiarato inammissibile. Nessuno degli elementi adotti dalla difesa vale a scardinare il solido compendio probatorio su cui si fonda la sussistenza del delitto associativo. Muovendo dalla premessa ermeneutica, univocamente condivisa dalla giurisprudenza di questa Corte e puntualmente applicata dalla sentenza impugnata, secondo cui, ai fini dell'individuazione di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario che almeno tre persone siano vincolate tra loro da un patto associativo - sorto anche in modo informale e non contestuale - avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; che il sodalizio disponga, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo e che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (ex multis Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 (dep. 2014 ), Pompei, Rv. 258796), deve rilevarsi come le doglianze difensive, lungi dal focalizzare gli elementi costitutivi dell'associazione, si appuntino sulla pretesa carenza di particolari di contorno ovvero si incentrino sulla premessa metodologica secondo la quale l'esistenza del sodalizio è stata desunta dall'analisi dei reati fine, sul giudizio valutativo effettuato dalla sentenza impugnata, senza comunque individuare una qualsivoglia frattura o deficit del percorso logico argomentativo ivi sviluppato. Niente affatto necessaria risulta la sussistenza di una cassa comune a fronte di un'associazione che, pur contemplando un ristretto numero di partecipi, era comunque strutturata su base verticistica, all'apice della quale si collocava [OSCURATO:PERSONA], dominus incontrastato del sodalizio, che programmava, finanziava e coordinava, con l'ausilio della moglie ile operazioni di importazione di cocaina dall'Ecuador, avvalendosi della costante collaborazione della Castro sia per il ritiro della merce al suo sbarco sul territorio italiano e di trasportarlo in Sardegna, sia per la ricerca degli acquirenti delle singole forniture, nonché del fratello Fabio, residente nell'isola, che provvedeva all'estrazione della sostanza drogante, a sua volta fruendo delle competenze chimiche e del contributo materiale di [OSCURATO:PERSONA], dai vari oggetti in cui era stata occultata e a rivenderla sulla piazza sarda. Deriva da tale schema l'esistenza di una organizzazione strutturata che, ripetendo le stesse modalità di approvvigionamento e distribuzione con sistematica cadenza e disponendo delle risorse sia tecniche che materiali necessarie alla procedura estrattiva derivante dalle peculiari modalità di occultamento della merce sulle navi su cui veniva trasportata, era in grado di immettere sul mercato con continuità, indipendentemente dalla sua breve vita, quantitativi anche ingenti di cocaina secondo un predefinito programma delinquenziale, eloquente risultando a tal fine l'approvvigionamento della partita di droga di cui al capo C), organizzata senza che ancora si fosse compiuta la precedente operazione di cui al capo ES), confermata anche dalle telefonate intercorse in quel periodo tra i due fratelli Casula. Non è infatti richiesta, come già affermato da questa Corte, la presenza di un'organizzazione complessa e articolata con cospicua dotazione di disponibilità economiche, assolvendo pienamente allo supporto logistico richiesto per la configurabilità dell'associazione in esame l'esistenza di strutture, anche rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune, create in modo da offrire un ausilio stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/2/2019, Cicciari, Rv. 275583). Né d'altra parte è di ostacolo al perfezionamento del delitto la circostanza che le singole operazioni venissero in concreto concordate tra i vari sodali alla luce delle differenti variabili di volta in volta ricorrenti, concernenti tanto le modalità attuative del crimine (il soggetto destinatario della spedizione, le modalità di inoltro della merce, le incombenze da espletare allo sbarco, e via dicendo) quanto il guadagno degli affiliati. Va al riguardo puntualizzato come di nessun ostacolo alla costituzione del rapporto associativo sia né la diversità degli scopi personali perseguiti dai singoli affiliati, la quale non preclude la realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti, né i differenti utili che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale, i quali non precludono la costituzione e l'operatività del vincolo associativo (Sez. 3, n. 6871 del 8/7/2016 (dep. 2017), Bandera e altri, Rv. 269150; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 (dep. 2016), Addio e altri, Rv. 265945). Quel che rileva, invece, è che i singoli partecipi siano stabilmente disponibili a svolgere le funzioni assegnategli in relazione allo specifico settore in cui opera la consorteria criminosa, vuoi che si tratti dell'approvvigionamento, vuoi del ritiro, vuoi del trasporto, vuoi della distribuzione della droga, assumendo, così, una ruolo continuativo, che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale realizzando, invece, attraverso la adesione di ognuno ad un progetto indeterminato nel tempo, la partecipazione al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014 - dep. 21/07/2014, Cera, Rv. 261747; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018 - dep. 14/11/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). E ciò proprio in virtù dell'automatismo delle procedure seguite e delle cautele adottate è quanto accaduto nella fattispecie in esame. 4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il quarto motivo in ragione della sua aspecificità. La difesa non si confronta affatto con le puntuali osservazioni svolte dalla sentenza impugnata in punto di affectio societatis, risultando le censure svolte, che si sviluppano, per vero, tutte nell'orbita del fatto, ampiamente disattese dalle contrapposte argomentazioni spese dalla Corte territoriale. Non è affatto vero che la Castro si sia limitata ad intrattenere rapporti con la sola Salazar, ancorchè si trattasse dell'interlocutrice con cui si interfacciava abitualmente, secondo la scansione di ruoli e mansioni contemplate dallo stesso schema associativo: viene al contrario accertato sulla base del compendio intercettato che l'imputata abbia avuto rapporti sia con [OSCURATO:PERSONA] ed il Sanna cui aveva consegnato la cocaina di cui al capo B) portandola presso di loro in Sardegna e che si sia con il primo anche sentita telefonicamente in relazione a differenti forniture, sia con [OSCURATO:PERSONA] come risulta dai contatti telefonici accertati con riferimento al reato di cui al capo I, dettagliatamente illustrati dalla pronuncia di primo grado. Né risponde al vero che il suo contributo si fosse limitato a quello di tramite per operazioni estemporanee, di volta in volta concordate con la compagna del dominus: tanto il giudice di primo grado quanto la Corte di Appello convergono nel ritenere che costei abbia sia materialmente partecipato al compimento così come all'organizzazione delle attività criminose, facendosi carico anche di reperire acquirenti per le singole partite di droga di cui era prossimo l'arrivo, sia contribuito materialmente attraverso versamenti, sia pure a titolo di anticipo, di danaro proprio all'operatività del sodalizio, evidenze queste ancor più significative della sua intraneità al gruppo. 5. Il quinto motivo è inammissibile in ragione della sua manifesta infondatezza. Pienamente conforme alle previsioni normative deve ritenersi la giurisdizione del giudice italiano con riferimento ai reati di cui ai capi E), F) e G), la cui condotta, costituita dalla tentata importazione di partite di cocaina in Italia, risulta sia pure in parte qua essersi svolta sul territorio nazionale dove l'imputata, ivi residente, si era interfacciata con gli altri componenti dell'associazione per comunicare loro il proprio indirizzo, ovverosia il luogo dove avrebbe dovuto essere recapitata la droga che la stessa avrebbe ritirato, così come comprovato da quello indicato sui pacchi oggetto della spedizione, a nulla rilevando che lo stesso corrispondesse a quello effettivo della Castro o a quello di persone di sua fiducia, accortezza questa verosimilmente utilizzata al fine di sviare eventuali indagini di polizia. Poiché ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso, purchè non circoscritto alla mera intenzione dell'agente, collegabile con l'attività illecita posta in essere all'estero (Sez. 6, Sentenza n. 56953 del 21/09/2017 - dep. 20/12/2017, Rv. 272220), la circostanza che l'Italia fosse il luogo di destinazione della cocaina destinata allo smercio, unitamente alla condotta dell'imputata, attivatasi tanto affinchè la merce giungesse al recapito indicato, quanto per scongiurare, in relazione al capo D) , il pericolo di intercettazione del pacco speditole, costituisce elemento ampiamente sufficiente a radicare presso il giudice italiano la competenza ex art. 6 cod. pen.. 6. Passando alla disamina del ricorso del Casula lo stesso deve ritenersi parzialmente fondato nei termini di seguito indicati. Le contestazioni relative all'affermazione della sua responsabilità a titolo di partecipe all'associazione criminosa oggetto del secondo motivo, che atteso l'ordine logico e sistematico che la trattazione del ricorso impone deve essere esaminato prioritariamente, devono essere dichiarate inammissibili. Non risulta, invero, se non nei limiti di una deduzione soltanto contestativa e priva degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto imposti per il corretto svolgimento di un'impugnativa a norma dell'art. 581, lett. c, cod. proc. pen. all'art. 581, lett. c, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, che la questione abbia costituito oggetto di specifica censura innanzi ai giudici del gravame. In ogni caso la risposta resa al riguardo dalla Corte insulare, secondo cui questi si è reso "responsabile di condotte meramente partecipative, funzionali al buon esito delle operazioni di importazione", nonché dell'approvvigionamento della piazza sarda su cui immetteva la cocaina oggetto delle importazioni dall'Ecuador destinandola allo smercio, non consente di ravvisare l'omissione motivazionale lamentata dalla difesa in relazione alla dispiegata doglianza, non senza evidenziarsi, quanto alla sua adeguatezza, come la laconicità delle argomentazioni spese dalla sentenza impugnata sul punto siano strettamente correlate al difetto di specificità che inficia ab origine la contestazione contenuta nell'atto di appello e trovino perciò in esso piena giustificazione. 7. Meritevole di accoglimento è, invece, il primo motivo. Non risulta che i giudici distrettuali abbiano in alcun modo esaminato la responsabilità dell'imputato in relazione al reato fine di cui al capo I) dell'imputazione, nonostante ciò avesse costituito oggetto di puntuale e dettagliata contestazione del primo motivo del ricorso in appello. A fronte di tale carenza motivazionale si impone, pertanto, limitatamente a tale capo, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari. 8. Conclusivamente, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, seguendo a tale esito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.; la sentenza impugnata deve essere invece annullata nei confronti del Casula in relazione al punto sopra indicato, risultando nel resto il ricorso inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitat