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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25514/2026

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orrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-intimate-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1980/2022depositata il 30 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale diAgrigento l’allora [OSCURATO:PERSONA] popolare di Lodi, a seguito della segnalazione delproprio nominativo alla [OSCURATO:PERSONA] e della successiva richiesta dipagamento, a titolo di fideiussione, della somma 88.865,32 euro, dovutadal figlio [OSCURATO:PERSONA].In tale giudizio, per quanto di interesse in questa sede, chiedeva, tral’altro, di accertare che la garanzia da lui prestata a favore del figlio eralimitata al solo rapporto di conto corrente indicato in atti e fino all’importodi euro 10.000; chiedeva inoltre di dichiarare la nullità della clausola cherisoluzione del contratto di garanzia per violazione dei doveri dicorrettezza e buona fede avendo la banca continuato imprudentemente aconcedere credito al debitore principale e illegittimamente segnalato ilfideiussore alla [OSCURATO:PERSONA], con conseguente domanda di risarcimentodel danno.Dopo la produzione in giudizio della fideiussione da parte dellaconvenuta, il Pisano rinunciava alla richiesta di accertamento del limite dieuro 10.000 euro della garanzia, mantenendo ferme le ulteriori domande.2.

Successivamente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.821/2012 emesso dal Tribunale per l’importo di 88.736,90 nei suoiconfronti, quale fideiussore, e del figlio, quale debitore principale,proponendo in tale giudizio difese e domande sostanzialmentesovrapponibili a quelle di cui al giudizio da lui instaurato.3.

Le due cause venivano riunite e il Tribunale di Agrigento, consentenza n. 216/2016, rigettava le domande del Pisano, confermando ildecreto ingiuntivo.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo tra l’altro l’usurarietà degliinteressi applicati al rapporto garantito, e la conseguente nullità ex art.1815 c.c., nonché la nullità della fideiussione omnibus.Numero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/2026La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1980/2022, rigettavaintegralmente l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.Si è difesa con controricorso la controparte, ora [OSCURATO:SOCIETA]..La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità del ricorsoavendo il ricorrente depositato la copia informatica della sentenzaimpugnata, recante la firma digitale dell’estensore e del presidente, a luitrasmessa in allegato alla comunicazione della cancelleria, comunicazionedalla quale risulta il numero e la data di pubblicazione della sentenza, edella quale è allegata copia informatica dell’intera busta.Ed infatti, ai sensi dell’art. 196-octies disp. att. c.p.c. - inserito dall’art.4, comma 12, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - le copie informatiche deiprovvedimenti del giudice allegate alle comunicazioni telematicheequivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancellieredi attestazione di conformità all’originale.2.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione degli artt. 1421 e 1815 c.c., dell’art. 644 c.p., dell’art.345 c.p.c. e della normativa antiusura (art. 2 l. n. 108/1996).2.1.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibilel’eccezione relativa alla natura usuraria degli interessi applicati, data larilevabilità d’ufficio delle nullità negoziali nei giudizi di impugnazione,secondo i principi affermati da Sez.

U. n. 26242 del 12/12/2014,Rv. 633509-01 e Cass. Sez. 2, n. 17466 del 20 agosto 2020, nonmassimata.Il controricorrente obietta che la questione dell’usura è stata introdottasolo in appello, modificando radicalmente il tema di indagine rispetto alledomande originarie, incentrate sulla violazione dei doveri di correttezzadella banca e sulla segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che ilNumero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/2026ricorrente non ha nemmeno allegato e prodotto tempestivamente ladocumentazione necessaria per verificare il carattere usurario dei tassi,con conseguente inammissibilità e comunque infondatezza della censura.2.2.

Il motivo è fondato.La corte territoriale ha ritenuto inammissibile, in quanto nuova, ladomanda formulata nell’atto di appello dell’odierno ricorrente di«dichiarare l’usurarietà del tasso di interessi applicato … e per l’effettodichiarare nulle ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. le disposizionicontrattuali (se esistenti) che prevedono il pagamento degli interessi sullesomme a debito» (così riportata nelle conclusioni delle parti trascritte nellasentenza impugnata), limitandosi a richiamare e a fare applicazione delprincipio, affermato da questa Suprema Corte, per cui «costituiscedomanda nuova, improponibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc.civ., la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti,mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e,introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteril'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia» (Cass.Sez. 3, n. 10128 del 25/6/2003, Rv. 564565-01; Cass. Sez. 3,n. 11202 del 17/7/2003, Rv. 565220-01) evidenziando che con taledomanda «viene denunciata una condotta nuova e diversa della bancarispetto a quella in origine formulata nel primo grado di giudizioconsistente nella violazione del dovere di buona fede e correttezza nellaconcessione di nuove linee di credito al debitore nella segnalazione delnominativo dell'appellante alla centrale rischi».A fronte della specifica deduzione di una nullità rilevabile d’ufficio laCorte territoriale non ha esaminato la questione, senza chiarire se, aprescindere appunto dall’ammissibilità della domanda di parte, tale nullitàsussistesse o meno ed omettendo l’esame della questione, nonostante ilsuo dovere di rilievo d’ufficio della nullità, e altresì la possibilità diNumero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/2026convertire ed esaminare la domanda come eccezione di nullitàlegittimamente formulata dall'appellante, alla luce del secondo commadell’art. 345.La sentenza impugnata si è, in tal modo, posta in contrasto con ilseguente principio affermato dalle Sezioni Unite conla sentenza n. 26243 del 12/12/2014 (Rv. 633566 - 01), che recita: «Ladomanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per laprima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod.proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligatocomunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la suanecessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma,cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullitàlegittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma delcitato art. 345».Insegnano così le Sezioni Unite che la norma di cui all’art. 345 c.p.c. –che detta il principio della inammissibilità, da dichiararsi d'ufficio, delledomande nuove proposte dinanzi al giudice dell'impugnazione - vacoordinata, nella sua portata precettiva, con il «perdurante obbligo dirilevare di ufficio una causa di nullità negoziale imposto al giudice diappello (al pari di quello di legittimità) dall'art. 1421 c.c.., che nonconosce né consente limitazioni di grado.Ne consegue, da un canto, che al giudice di appello investito di unadomanda nuova volta alla declaratoria di nullità di un negozio del quale inprimo grado si era chiesta l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione,l'annullamento (senza che il giudice di prime cure abbia rilevato néindicato alle parti cause di nulliità negoziale), è preclusa la facoltà diesaminarla perché inammissibile.

Dall'altro, che a quello stesso giudice èfatto obbligo di rilevare d'ufficio una causa di nullità non dedotta nérilevata in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell'art. 101 IIcomma (norma di portata generale e dunque applicabile anche in sede diNumero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/2026appello); dall'altro ancora, che tale obbligo deve ritenersi altresì attivabileda ciascuna delle parti ai sensi dell'art. 345 secondo comma c.p.c., checonsente la proposizione di eccezioni rilevabili di ufficio».Le Sezioni Unite in tale sentenza hanno affermato che, in presenza diuna domanda nuova di nullità, il giudice d’appello, rilevata in limine lainammissibilità della domanda nuova, ha l’obbligo di esaminare laquestione, in conseguenza della conversione della domanda(inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità, edeve motivare in ordine alla ritenuta validità del contratto, conargomentazioni perfettamente speculari rispetto a quelle che avrebbesvolto se quella nullità egli stesso avesse autonomamente rilevato, nonpotendosi limitare ad una declaratoria di inammissibilità in ragione dellanovità della domanda di nullità, emanando, in tal modo, una pronunciache racchiuderebbe un significante esplicito (l'inammissibilità delladomanda) ed un implicito significato (la validità negoziale).Il motivo merita perciò accoglimento.3.1.

Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990per l’omesso rilievo della nullità della fideiussione per violazione dellanormativa antitrust, assumendo che il contratto riprodurrebbe le clausoleABI censurate dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005(reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.).Il controricorrente oppone che la questione sarebbe stata introdottaper la prima volta nel presente giudizio di legittimità e, perciò,tardivamente e senza adeguate e tempestive allegazioni di fatto;evidenzia inoltre che la fideiussione risale al 14 novembre 1997, cioè a unperiodo precedente rispetto a quello oggetto dell’accertamentodell’Autorità di vigilanza, e che il ricorrente non ha fornito prova nédell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale riferibile al caso concreto nédella conformità della garanzia allo schema ABI censurato.Numero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/2026In ogni caso, secondo il controricorrente, anche ove si ravvisasse unaviolazione antitrust, essa potrebbe determinare soltanto la nullità parzialedelle specifiche clausole e non dell’intero contratto di fideiussione.3.2.

Anche il secondo motivo è fondato, perché le nullità negoziali chenon siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di talerilievo in grado di appello o in cassazione.Nella specie dalle conclusioni dell’appellante trascritte nella sentenzad’appello risulta che la questione della nullità delle clausole 2, 6 e 8 delcontratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust era statasollevata nel giudizio di appello, con la conseguenza che, per le ragioniesposte nella disanima del primo motivo, il giudice d’appello avrebbedovuto esaminare nel merito la questione, e motivare sulla ritenutavalidità del contratto.Nella sentenza impugnata è, invece, del tutto omesso l’esame dellaquestione.4.

Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., l’omesso esame della questione della mancata tempestivaproposizione da parte della banca delle proprie istanze contro il debitoreprincipale entro sei mesi dalla chiusura del rapporto e l’omessamotivazione in relazione alla questione relativa all’art. 1957 c.c., e allaconseguente liberazione del fideiussore.Il controricorrente replica che la garanzia azionata deve esserequalificata come contratto autonomo di garanzia, in quanto prevede ilpagamento a semplice richiesta del creditore; pertanto, per consolidatagiurisprudenza, non troverebbe applicazione la disciplina dell’art. 1957c.c., che presuppone invece la natura accessoria della fideiussione.

Da ciòderiverebbe l’infondatezza della censura concernente la decadenza delcreditore e la liberazione del garante.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo, attenendoquest’ultimo anche alla clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.Numero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/2026La questione della validità di tale clausola è, infatti, pregiudizialerispetto all’esame nel merito dell’osservanza del termine di cui allasuddetta norma.5.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza cassatacon rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione,demandandosi al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, e cassala sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appellodi Palermo.Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-intimate-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1980/2022depositata il 30 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/20261. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale diAgrigento l’allora [OSCURATO:PERSONA] popolare di Lodi, a seguito della segnalazione delproprio nominativo alla [OSCURATO:PERSONA] e della successiva richiesta dipagamento, a titolo di fideiussione, della somma 88.865,32 euro, dovutadal figlio [OSCURATO:PERSONA].In tale giudizio, per quanto di interesse in questa sede, chiedeva, tral’altro, di accertare che la garanzia da lui prestata a favore del figlio eralimitata al solo rapporto di conto corrente indicato in atti e fino all’importodi euro 10.000; chiedeva inoltre di dichiarare la nullità della clausola cherisoluzione del contratto di garanzia per violazione dei doveri dicorrettezza e buona fede avendo la banca continuato imprudentemente aconcedere credito al debitore principale e illegittimamente segnalato ilfideiussore alla [OSCURATO:PERSONA], con conseguente domanda di risarcimentodel danno.Dopo la produzione in giudizio della fideiussione da parte dellaconvenuta, il Pisano rinunciava alla richiesta di accertamento del limite dieuro 10.000 euro della garanzia, mantenendo ferme le ulteriori domande.2. Successivamente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.821/2012 emesso dal Tribunale per l’importo di 88.736,90 nei suoiconfronti, quale fideiussore, e del figlio, quale debitore principale,proponendo in tale giudizio difese e domande sostanzialmentesovrapponibili a quelle di cui al giudizio da lui instaurato.3. Le due cause venivano riunite e il Tribunale di Agrigento, consentenza n. 216/2016, rigettava le domande del Pisano, confermando ildecreto ingiuntivo.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo tra l’altro l’usurarietà degliinteressi applicati al rapporto garantito, e la conseguente nullità ex art.1815 c.c., nonché la nullità della fideiussione omnibus.Numero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/2026La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1980/2022, rigettavaintegralmente l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.Si è difesa con controricorso la controparte, ora [OSCURATO:SOCIETA]..La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve darsi atto della procedibilità del ricorsoavendo il ricorrente depositato la copia informatica della sentenzaimpugnata, recante la firma digitale dell’estensore e del presidente, a luitrasmessa in allegato alla comunicazione della cancelleria, comunicazionedalla quale risulta il numero e la data di pubblicazione della sentenza, edella quale è allegata copia informatica dell’intera busta.Ed infatti, ai sensi dell’art. 196-octies disp. att. c.p.c. - inserito dall’art.4, comma 12, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - le copie informatiche deiprovvedimenti del giudice allegate alle comunicazioni telematicheequivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancellieredi attestazione di conformità all’originale.2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione degli artt. 1421 e 1815 c.c., dell’art. 644 c.p., dell’art.345 c.p.c. e della normativa antiusura (art. 2 l. n. 108/1996).2.1. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibilel’eccezione relativa alla natura usuraria degli interessi applicati, data larilevabilità d’ufficio delle nullità negoziali nei giudizi di impugnazione,secondo i principi affermati da Sez. U. n. 26242 del 12/12/2014,Rv. 633509-01 e Cass. Sez. 2, n. 17466 del 20 agosto 2020, nonmassimata.Il controricorrente obietta che la questione dell’usura è stata introdottasolo in appello, modificando radicalmente il tema di indagine rispetto alledomande originarie, incentrate sulla violazione dei doveri di correttezzadella banca e sulla segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che ilNumero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/2026ricorrente non ha nemmeno allegato e prodotto tempestivamente ladocumentazione necessaria per verificare il carattere usurario dei tassi,con conseguente inammissibilità e comunque infondatezza della censura.2.2. Il motivo è fondato.La corte territoriale ha ritenuto inammissibile, in quanto nuova, ladomanda formulata nell’atto di appello dell’odierno ricorrente di«dichiarare l’usurarietà del tasso di interessi applicato … e per l’effettodichiarare nulle ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. le disposizionicontrattuali (se esistenti) che prevedono il pagamento degli interessi sullesomme a debito» (così riportata nelle conclusioni delle parti trascritte nellasentenza impugnata), limitandosi a richiamare e a fare applicazione delprincipio, affermato da questa Suprema Corte, per cui «costituiscedomanda nuova, improponibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc.civ., la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti,mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e,introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteril'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia» (Cass.Sez. 3, n. 10128 del 25/6/2003, Rv. 564565-01; Cass. Sez. 3,n. 11202 del 17/7/2003, Rv. 565220-01) evidenziando che con taledomanda «viene denunciata una condotta nuova e diversa della bancarispetto a quella in origine formulata nel primo grado di giudizioconsistente nella violazione del dovere di buona fede e correttezza nellaconcessione di nuove linee di credito al debitore nella segnalazione delnominativo dell'appellante alla centrale rischi».A fronte della specifica deduzione di una nullità rilevabile d’ufficio laCorte territoriale non ha esaminato la questione, senza chiarire se, aprescindere appunto dall’ammissibilità della domanda di parte, tale nullitàsussistesse o meno ed omettendo l’esame della questione, nonostante ilsuo dovere di rilievo d’ufficio della nullità, e altresì la possibilità diNumero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/2026convertire ed esaminare la domanda come eccezione di nullitàlegittimamente formulata dall'appellante, alla luce del secondo commadell’art. 345.La sentenza impugnata si è, in tal modo, posta in contrasto con ilseguente principio affermato dalle Sezioni Unite conla sentenza n. 26243 del 12/12/2014 (Rv. 633566 - 01), che recita: «Ladomanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per laprima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod.proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame - obbligatocomunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la suanecessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma,cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullitàlegittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma delcitato art. 345».Insegnano così le Sezioni Unite che la norma di cui all’art. 345 c.p.c. –che detta il principio della inammissibilità, da dichiararsi d'ufficio, delledomande nuove proposte dinanzi al giudice dell'impugnazione - vacoordinata, nella sua portata precettiva, con il «perdurante obbligo dirilevare di ufficio una causa di nullità negoziale imposto al giudice diappello (al pari di quello di legittimità) dall'art. 1421 c.c.., che nonconosce né consente limitazioni di grado.Ne consegue, da un canto, che al giudice di appello investito di unadomanda nuova volta alla declaratoria di nullità di un negozio del quale inprimo grado si era chiesta l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione,l'annullamento (senza che il giudice di prime cure abbia rilevato néindicato alle parti cause di nulliità negoziale), è preclusa la facoltà diesaminarla perché inammissibile. Dall'altro, che a quello stesso giudice èfatto obbligo di rilevare d'ufficio una causa di nullità non dedotta nérilevata in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell'art. 101 IIcomma (norma di portata generale e dunque applicabile anche in sede diNumero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/2026appello); dall'altro ancora, che tale obbligo deve ritenersi altresì attivabileda ciascuna delle parti ai sensi dell'art. 345 secondo comma c.p.c., checonsente la proposizione di eccezioni rilevabili di ufficio».Le Sezioni Unite in tale sentenza hanno affermato che, in presenza diuna domanda nuova di nullità, il giudice d’appello, rilevata in limine lainammissibilità della domanda nuova, ha l’obbligo di esaminare laquestione, in conseguenza della conversione della domanda(inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità, edeve motivare in ordine alla ritenuta validità del contratto, conargomentazioni perfettamente speculari rispetto a quelle che avrebbesvolto se quella nullità egli stesso avesse autonomamente rilevato, nonpotendosi limitare ad una declaratoria di inammissibilità in ragione dellanovità della domanda di nullità, emanando, in tal modo, una pronunciache racchiuderebbe un significante esplicito (l'inammissibilità delladomanda) ed un implicito significato (la validità negoziale).Il motivo merita perciò accoglimento.3.1. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990per l’omesso rilievo della nullità della fideiussione per violazione dellanormativa antitrust, assumendo che il contratto riprodurrebbe le clausoleABI censurate dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005(reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.).Il controricorrente oppone che la questione sarebbe stata introdottaper la prima volta nel presente giudizio di legittimità e, perciò,tardivamente e senza adeguate e tempestive allegazioni di fatto;evidenzia inoltre che la fideiussione risale al 14 novembre 1997, cioè a unperiodo precedente rispetto a quello oggetto dell’accertamentodell’Autorità di vigilanza, e che il ricorrente non ha fornito prova nédell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale riferibile al caso concreto nédella conformità della garanzia allo schema ABI censurato.Numero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/2026In ogni caso, secondo il controricorrente, anche ove si ravvisasse unaviolazione antitrust, essa potrebbe determinare soltanto la nullità parzialedelle specifiche clausole e non dell’intero contratto di fideiussione.3.2. Anche il secondo motivo è fondato, perché le nullità negoziali chenon siano state rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di talerilievo in grado di appello o in cassazione.Nella specie dalle conclusioni dell’appellante trascritte nella sentenzad’appello risulta che la questione della nullità delle clausole 2, 6 e 8 delcontratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust era statasollevata nel giudizio di appello, con la conseguenza che, per le ragioniesposte nella disanima del primo motivo, il giudice d’appello avrebbedovuto esaminare nel merito la questione, e motivare sulla ritenutavalidità del contratto.Nella sentenza impugnata è, invece, del tutto omesso l’esame dellaquestione.4. Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., l’omesso esame della questione della mancata tempestivaproposizione da parte della banca delle proprie istanze contro il debitoreprincipale entro sei mesi dalla chiusura del rapporto e l’omessamotivazione in relazione alla questione relativa all’art. 1957 c.c., e allaconseguente liberazione del fideiussore.Il controricorrente replica che la garanzia azionata deve esserequalificata come contratto autonomo di garanzia, in quanto prevede ilpagamento a semplice richiesta del creditore; pertanto, per consolidatagiurisprudenza, non troverebbe applicazione la disciplina dell’art. 1957c.c., che presuppone invece la natura accessoria della fideiussione. Da ciòderiverebbe l’infondatezza della censura concernente la decadenza delcreditore e la liberazione del garante.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo, attenendoquest’ultimo anche alla clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.Numero registro generale 12882/2023Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 25514/2026Data pubblicazione 18/09/2026La questione della validità di tale clausola è, infatti, pregiudizialerispetto all’esame nel merito dell’osservanza del termine di cui allasuddetta norma.5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza cassatacon rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione,demandandosi al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, e cassala sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appellodi Palermo.Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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