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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 43983/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 14/11/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, in relazione al reato allo stesso contestato di cui all' art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 712 cod.pen..

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi mai dedotti con l'atto di appello principale.

Ed invero la deduzione in appello dei motivi in punto di responsabilità è avvenuta soltanto con i motivi nuovi depositati il 29-11-2019 privi di connessione con l'atto di appello principale con il quale il Famà aveva lamentato soltanto la mancata concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 capoverso cod.pen. e delle attenuanti generiche nella massima estensione.

Al proposito deve ricordarsi come i motivi nuovi do impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Rv. 254485).

E nel caso in esame alcuna connessione sussiste tra le doglianze in punto circostanze attenuanti e quelle dedotte con i motivi nuovi di appello aventi ad oggetto la contestazione della sussistenza degli elementi del reato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Est sore IcSjN4Z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 14/11/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, in relazione al reato allo stesso contestato di cui all' art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 712 cod.pen.. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi mai dedotti con l'atto di appello principale. Ed invero la deduzione in appello dei motivi in punto di responsabilità è avvenuta soltanto con i motivi nuovi depositati il 29-11-2019 privi di connessione con l'atto di appello principale con il quale il Famà aveva lamentato soltanto la mancata concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 capoverso cod.pen. e delle attenuanti generiche nella massima estensione. Al proposito deve ricordarsi come i motivi nuovi do impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Rv. 254485). E nel caso in esame alcuna connessione sussiste tra le doglianze in punto circostanze attenuanti e quelle dedotte con i motivi nuovi di appello aventi ad oggetto la contestazione della sussistenza degli elementi del reato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il onsigliere Est sore IcSjN4Z