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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27254/2022

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5/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11815/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrente – N. 11815/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 2445/2020depositata in data 22.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. dellaLombardia accolse l’appello proposto dalla società contribuenteavverso la sentenza della C.T.P. di Milano, che aveva rigettato il ricorso della stessa società in relazione all’avviso di accertamento notificatole, con cui –in relazione alla dichiarazione presentata per l’anno 2014 - le si erano contestati l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti(per € 433.614,00) e l’indebita variazione in diminuzione al rigo RF55, per € 70.949,00, concernente la trasferta dei dipendenti di società in autotrasporto, non prevista per le società cooperative riguardo alle trasferte dei soci al di fuori del territoriocomunale; in particolare, nel ribaltare l’esito del primo giudizio, il giudice d’appello – dopo aver richiamato le regole applicabili in tema di operazioni inesistenti – testualmente affermò che “nel caso in esame consta che la Società cooperativa appellante ha provato, sin dal contraddittorio procedimentale e nel giudizio di primo grado, che le operazioni e i costi portati in deduzione non si riferiscono a operazioni fittizie o inesistenti.

Al contrario, ha provato –anche in via presuntiva –che le operazioni si riferiscono a forniture avvenute all’interno di contratti di appalto, deducendo altresì l’esistenza di rapporti di lavoro collegati allo svolgimento di tali attività.

L’appellante ha inoltre documentato alcuni aspetti N. 11815/21 R.G. della propria attività, da cui è facile dedurre l’effettività delle operazioni dichiarate e portate in deduzione secondo massime di comune esperienza”; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; consideratoche: 1.1 - preliminarmente, va nno disattes e l e eccezion i di inammissibilità del ricorso, sollevatedalla società contribuente, sotto diversi profili ; 1.2 - va anzitutto escluso che – ai fini del rispetto dei requisiti di contenuto - forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c. – il ricorso debba ripercorrere pedissequamente ogni snodo del processo di merito, o richiamare ed indicare ogni singolo documento prodotto dalle parti, come mostra di intendere, al fondo, la controricorrente: in realtà, ciò che il citato articolo richiede, in particolare, è che l’esposizione dei fatti (processuali e sostanziali) sia idonea a comprendere, con una certa immediatezza,il contenuto dei motivi (art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; v.

Cass. n. 593/2013, Cass. n. 7187/2022, in motivazione), che questi siano dotati della necessaria specificità (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.) , requisito che postula “per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” ( ex multis , Cass. n. 17224/2020; nello stesso senso, Cass. n. 18998/2021) ed infine che il ricorso N. 11815/21 R.G. debba indicare gli atti e i documenti su cui esso è fondato (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.); ciò posto, ritiene la Corte che il ricorso (ad eccezione del secondo motivo, il cui esame però – come si dirà tra breve – resta assorbito dall’accoglimento del primo, donde la non necessità di adottare la relativa pronuncia di inammissibilità) rispetti tutti i detti requisiti, giacch é a) l’esposizione delle vicende sostanziali e processuali svolta dall’Agenzia consente senza alcun dubbio alla Corte di comprendereil contenuto delle doglianze, in rapporto sia alle stesse vicende, che anche al tenore della sentenza impugnata; b) almeno con riferimento al primo e al terzo motivo(v. supra), il ricorso specificamente attinge al contenuto della sentenza, evidenziando con chiarezza quali siano gli errores in iudicando et in procedendoimputati al giudice d’appello, ossia il malgoverno delle regole in tema di prova presuntiva, il connesso deficit motivazionale (benché non rubricato), e il totale difetto di motivazione in relazione all’accoglimento dell’appello circa il secondo rilievo dell’avviso di accertamento; infine, c) il ricorso non è fondato specificamente su uno o più documenti, ma appunto sulla denuncia di un generale difetto di motivazione della sentenza d’appello, nonché dell’erronea applicazione delle disposizioni in tema di governo della prova presuntiva, censure per nulla basate su una ipotetica omessa o erronea valutazione dei documenti stessi (questione che, all’evidenza, costituisce un posterius, rispetto ai vizi denunciati), donde la non necessità, nella specie,di procedere all’indicazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (v.

Cass., Sez.

Un., n.16887/2013); N. 11815/21 R.G. 1.2 – va parimenti respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente circa la pretesa natura meritale delle censure, giacché il ricorso (specialmente col primo motivo) non si limita a criticare l’apprezzamento del giudice d’appello circa l’affermazione secondo cui la contribuente avrebbe assolto l’onere della prova sulla stessa gravante, semplicemente postulando un diverso esitodel giudizio (nel qual caso l’eccezione avrebbe avuto senz’altro fondamento),ma denuncia da un lato la totale assenza di indicazione degli elementi fattuali su cui detto apprezzamento è stato enunciato, e dall’altro la violazione dei criteri circa la selezione e la valutazione dei fatti posti a fondamento della prova indiretta, sicché non può esservi alcun dubbio sull’ascrivibilità delle censure stesse al piano dei vizi denunciabili ex art.360 c.p.c.; 1.3 –stessa sorte segue l’ulteriore eccezione sollevata dalla contribuente, con l’invocazione dell’art. 360-bisc.p.c.; come discende con evidenza da quanto già osservato, ciò che qui rileva è che il giudice d’appello, pur richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sull’onere della provain tema di operazioni oggettivamente inesistenti, non ne abbia poi fatto un uso adeguato, incorrendo –in tesi – nei vizi denunciati; non può dunque esservi spazio per l’ipotesi di inammissibilità compendiata dalla suddetta disposizione; 2.1 – ciò posto, col primo motivo l’Agenzia lamenta l’erroneità della decisione impugnata sotto almeno due profili: A) anzitutto, ci si duole del difetto di motivazione, per non aver la C.T.R. selezionato e valutato gli elementi di fatto rilevanti a sostegno della pur riscontrata prova per presunzioni che la N. 11815/21 R.G. contribuente avrebbe utilmente offerto, così non consentendo alle parti di conoscere l’iter logico seguito; B) in secondo luogo, si denuncia la labilità degli elementi comunque posti a supporto del convincimento manifestato dallo stesso giudice del merito, questo avendo fatto ricorso a scarni argomenti valutativi circa la presenza di un dipendente in nero(circostanza, peraltro, riferita ad un solo fornitore), senza adeguatamente esaminare e valutare come da tale fatto possa giustificarsi l’imponente mole di trasporti oggetto delle contestate fatture; 2.2 –il motivo è fondato; in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficioha l’onere di provare (anche mediante presunzioni) la fittizietà dell’operazione, solo in caso positivo emergendo l’onere del contribuente di dimostrare l’effettività dell’operazione stessa (ex multis, Cass. n. 28628/2021); la C.T.R. – dopo aver implicitamente ritenuto assolto l’onere posto a carico dell’Agenzia (nella sostanza, sul rilievo della pur riscontrata “irregolarità delle fatture e la loro non - corrispondenza agli importi ”) - ha comunque ritenuto assolto l’onere gravante sulla contribuente ( e ciò “ anche in via presuntiva ”) senza affatto indicare la fonte del proprio convincimento, né i fatti posti a fondamento dello stesso, se non solo genericamente (“alcuni aspetti”) e peraltro facendo leva sulla mera allegazione della contribuente circa “ l’esistenza di rapporti di lavoro collegati allo svolgimento di tali attività”, nonché facendo riferimento a “massime di comune esperienza” non meglio indicate(come pure, a ben vedere,finisce col riconoscere la stessa società, a p. 4 del controricorso) ; di conseguenza, risultano pienamente fondate le doglianze dell’Agenzia in relazione ad entrambi i profili suddetti, giacché la C.T.R. ha forn ito da un lato N. 11815/21 R.G. una motivazione che – pur presente nella sua veste grafica – è meramente apparente, perché non consente di arguire su quali elementi fattuali sia stata resa l’affermazione (a tal punto, apodittica) circa l’assolvimento dell’onere della prova da parte della società, e dall’altroha mancato di procedere alla selezione e alla ponderazione dei fatti(primari o secondari) su cui poggiare il ragionamento inferenziale che presidiala prova per presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. (v.

Cass. n. 9054/2022); non senza dire che la prova dell’effettività delle operazioni non p uò certo desumersi dalla mera esistenza di uno o più dipendenti dei fornitori (circostanza che peraltro, secondo la stessa C.T.R., è statameramente dedotta dalla società, non già provata); 3.1 – il secondo motivo , con cui – riguardo alla medesima question e - si denuncia l’omesso esame di fatti decisiviper il giudizio, resta conseguentemente assorbito; 4.1 – col terzo motivo l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per motivazione inesistente, in violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. tout court accolto l’appello d ella società anche in relazione al secondo rilievo di cui all’avviso di accertamento , concernente le trasferte dei dipendenti, senza tuttavia spendere un rigo sulle ragioni dell’accoglimento; 4.2 –il motivo è anch’esso fondato; ribaltando in toto l’esito del giudizio di primo grado, la C.T.R. s’è concentrata, con ogni evidenza, sulla sola questione delle operazioni oggettivamente N. 11815/21 R.G. inesistenti, senza dedicare alcuna attenzione all’ulteriore questione oggetto di ripresa fiscale, oggetto di specifico motivo d’appello, nondimeno accogliendolo; è quindi evidente che la sentenza impugnata è nulla in parte qua, difettando qualsivoglia argomento posto a sostegno del pur pronunciato accoglimento dell’appello; 5.1 -in definitiva, il primo e il terzo motivo sono accolt i , mentre il secondo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello della società, attenendosi aisuperior i principi , e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo e il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11815/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrente – N. 11815/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 2445/2020depositata in data 22.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. dellaLombardia accolse l’appello proposto dalla società contribuenteavverso la sentenza della C.T.P. di Milano, che aveva rigettato il ricorso della stessa società in relazione all’avviso di accertamento notificatole, con cui –in relazione alla dichiarazione presentata per l’anno 2014 - le si erano contestati l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti(per € 433.614,00) e l’indebita variazione in diminuzione al rigo RF55, per € 70.949,00, concernente la trasferta dei dipendenti di società in autotrasporto, non prevista per le società cooperative riguardo alle trasferte dei soci al di fuori del territoriocomunale; in particolare, nel ribaltare l’esito del primo giudizio, il giudice d’appello – dopo aver richiamato le regole applicabili in tema di operazioni inesistenti – testualmente affermò che “nel caso in esame consta che la Società cooperativa appellante ha provato, sin dal contraddittorio procedimentale e nel giudizio di primo grado, che le operazioni e i costi portati in deduzione non si riferiscono a operazioni fittizie o inesistenti. Al contrario, ha provato –anche in via presuntiva –che le operazioni si riferiscono a forniture avvenute all’interno di contratti di appalto, deducendo altresì l’esistenza di rapporti di lavoro collegati allo svolgimento di tali attività. L’appellante ha inoltre documentato alcuni aspetti N. 11815/21 R.G. della propria attività, da cui è facile dedurre l’effettività delle operazioni dichiarate e portate in deduzione secondo massime di comune esperienza”; avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria; consideratoche: 1.1 - preliminarmente, va nno disattes e l e eccezion i di inammissibilità del ricorso, sollevatedalla società contribuente, sotto diversi profili ; 1.2 - va anzitutto escluso che – ai fini del rispetto dei requisiti di contenuto - forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c. – il ricorso debba ripercorrere pedissequamente ogni snodo del processo di merito, o richiamare ed indicare ogni singolo documento prodotto dalle parti, come mostra di intendere, al fondo, la controricorrente: in realtà, ciò che il citato articolo richiede, in particolare, è che l’esposizione dei fatti (processuali e sostanziali) sia idonea a comprendere, con una certa immediatezza,il contenuto dei motivi (art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; v. Cass. n. 593/2013, Cass. n. 7187/2022, in motivazione), che questi siano dotati della necessaria specificità (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.) , requisito che postula “per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia” ( ex multis , Cass. n. 17224/2020; nello stesso senso, Cass. n. 18998/2021) ed infine che il ricorso N. 11815/21 R.G. debba indicare gli atti e i documenti su cui esso è fondato (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.); ciò posto, ritiene la Corte che il ricorso (ad eccezione del secondo motivo, il cui esame però – come si dirà tra breve – resta assorbito dall’accoglimento del primo, donde la non necessità di adottare la relativa pronuncia di inammissibilità) rispetti tutti i detti requisiti, giacch é a) l’esposizione delle vicende sostanziali e processuali svolta dall’Agenzia consente senza alcun dubbio alla Corte di comprendereil contenuto delle doglianze, in rapporto sia alle stesse vicende, che anche al tenore della sentenza impugnata; b) almeno con riferimento al primo e al terzo motivo(v. supra), il ricorso specificamente attinge al contenuto della sentenza, evidenziando con chiarezza quali siano gli errores in iudicando et in procedendoimputati al giudice d’appello, ossia il malgoverno delle regole in tema di prova presuntiva, il connesso deficit motivazionale (benché non rubricato), e il totale difetto di motivazione in relazione all’accoglimento dell’appello circa il secondo rilievo dell’avviso di accertamento; infine, c) il ricorso non è fondato specificamente su uno o più documenti, ma appunto sulla denuncia di un generale difetto di motivazione della sentenza d’appello, nonché dell’erronea applicazione delle disposizioni in tema di governo della prova presuntiva, censure per nulla basate su una ipotetica omessa o erronea valutazione dei documenti stessi (questione che, all’evidenza, costituisce un posterius, rispetto ai vizi denunciati), donde la non necessità, nella specie,di procedere all’indicazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., n.16887/2013); N. 11815/21 R.G. 1.2 – va parimenti respinta l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente circa la pretesa natura meritale delle censure, giacché il ricorso (specialmente col primo motivo) non si limita a criticare l’apprezzamento del giudice d’appello circa l’affermazione secondo cui la contribuente avrebbe assolto l’onere della prova sulla stessa gravante, semplicemente postulando un diverso esitodel giudizio (nel qual caso l’eccezione avrebbe avuto senz’altro fondamento),ma denuncia da un lato la totale assenza di indicazione degli elementi fattuali su cui detto apprezzamento è stato enunciato, e dall’altro la violazione dei criteri circa la selezione e la valutazione dei fatti posti a fondamento della prova indiretta, sicché non può esservi alcun dubbio sull’ascrivibilità delle censure stesse al piano dei vizi denunciabili ex art.360 c.p.c.; 1.3 –stessa sorte segue l’ulteriore eccezione sollevata dalla contribuente, con l’invocazione dell’art. 360-bisc.p.c.; come discende con evidenza da quanto già osservato, ciò che qui rileva è che il giudice d’appello, pur richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sull’onere della provain tema di operazioni oggettivamente inesistenti, non ne abbia poi fatto un uso adeguato, incorrendo –in tesi – nei vizi denunciati; non può dunque esservi spazio per l’ipotesi di inammissibilità compendiata dalla suddetta disposizione; 2.1 – ciò posto, col primo motivo l’Agenzia lamenta l’erroneità della decisione impugnata sotto almeno due profili: A) anzitutto, ci si duole del difetto di motivazione, per non aver la C.T.R. selezionato e valutato gli elementi di fatto rilevanti a sostegno della pur riscontrata prova per presunzioni che la N. 11815/21 R.G. contribuente avrebbe utilmente offerto, così non consentendo alle parti di conoscere l’iter logico seguito; B) in secondo luogo, si denuncia la labilità degli elementi comunque posti a supporto del convincimento manifestato dallo stesso giudice del merito, questo avendo fatto ricorso a scarni argomenti valutativi circa la presenza di un dipendente in nero(circostanza, peraltro, riferita ad un solo fornitore), senza adeguatamente esaminare e valutare come da tale fatto possa giustificarsi l’imponente mole di trasporti oggetto delle contestate fatture; 2.2 –il motivo è fondato; in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficioha l’onere di provare (anche mediante presunzioni) la fittizietà dell’operazione, solo in caso positivo emergendo l’onere del contribuente di dimostrare l’effettività dell’operazione stessa (ex multis, Cass. n. 28628/2021); la C.T.R. – dopo aver implicitamente ritenuto assolto l’onere posto a carico dell’Agenzia (nella sostanza, sul rilievo della pur riscontrata “irregolarità delle fatture e la loro non - corrispondenza agli importi ”) - ha comunque ritenuto assolto l’onere gravante sulla contribuente ( e ciò “ anche in via presuntiva ”) senza affatto indicare la fonte del proprio convincimento, né i fatti posti a fondamento dello stesso, se non solo genericamente (“alcuni aspetti”) e peraltro facendo leva sulla mera allegazione della contribuente circa “ l’esistenza di rapporti di lavoro collegati allo svolgimento di tali attività”, nonché facendo riferimento a “massime di comune esperienza” non meglio indicate(come pure, a ben vedere,finisce col riconoscere la stessa società, a p. 4 del controricorso) ; di conseguenza, risultano pienamente fondate le doglianze dell’Agenzia in relazione ad entrambi i profili suddetti, giacché la C.T.R. ha forn ito da un lato N. 11815/21 R.G. una motivazione che – pur presente nella sua veste grafica – è meramente apparente, perché non consente di arguire su quali elementi fattuali sia stata resa l’affermazione (a tal punto, apodittica) circa l’assolvimento dell’onere della prova da parte della società, e dall’altroha mancato di procedere alla selezione e alla ponderazione dei fatti(primari o secondari) su cui poggiare il ragionamento inferenziale che presidiala prova per presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. (v. Cass. n. 9054/2022); non senza dire che la prova dell’effettività delle operazioni non p uò certo desumersi dalla mera esistenza di uno o più dipendenti dei fornitori (circostanza che peraltro, secondo la stessa C.T.R., è statameramente dedotta dalla società, non già provata); 3.1 – il secondo motivo , con cui – riguardo alla medesima question e - si denuncia l’omesso esame di fatti decisiviper il giudizio, resta conseguentemente assorbito; 4.1 – col terzo motivo l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per motivazione inesistente, in violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. tout court accolto l’appello d ella società anche in relazione al secondo rilievo di cui all’avviso di accertamento , concernente le trasferte dei dipendenti, senza tuttavia spendere un rigo sulle ragioni dell’accoglimento; 4.2 –il motivo è anch’esso fondato; ribaltando in toto l’esito del giudizio di primo grado, la C.T.R. s’è concentrata, con ogni evidenza, sulla sola questione delle operazioni oggettivamente N. 11815/21 R.G. inesistenti, senza dedicare alcuna attenzione all’ulteriore questione oggetto di ripresa fiscale, oggetto di specifico motivo d’appello, nondimeno accogliendolo; è quindi evidente che la sentenza impugnata è nulla in parte qua, difettando qualsivoglia argomento posto a sostegno del pur pronunciato accoglimento dell’appello; 5.1 -in definitiva, il primo e il terzo motivo sono accolt i , mentre il secondo è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello della società, attenendosi aisuperior i principi , e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo e il terzo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composi
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