CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05022/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente PU SENTENZA sul ricorso n. 15531 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA].GE. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al largo A. Sarti, n. 4, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso. 3ie-r A7k. ' s. CONTRO RICORRENTE avverso la sentenza n. 1011/2017 della Corte d'Appello di Bologna, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 25 novembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, "confezionato <assemblando> atti e documenti dei precedenti gradi di merito"; in subordine, ha chiesto rigettarsi il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1011/2017 la Corte d'Appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dalla "CO.GE. [OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. avverso la sentenza n. 1417/2008 del Tribunale di Parma e, in riforma dell'appellata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo n. 977/2004, con il quale il Tribunale di Parma aveva ingiunto alla "CO.GE . [OSCURATO:PERSONA]" il pagamento alla (ricorrente, poi appellata,) "[OSCURATO:PERSONA]" della somma di euro di euro 67.885,43, oltre accessori. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione. La "CO.GE. [OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 3. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni. La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. 5. Si rileva che la "parte prima" del ricorso per cassazione (cfr. pag. 3), intitolata "antecedenti processuali", è suddivisa in due paragrafi, il primo, rubricato "(antecedenti processuali) relativi al giudizio di primo grado" (pagg. 3 - 17), il secondo, rubricato "(antecedenti processuali) relativi al giudizio di secondo grado" (pagg. 17 - 56). Nel primo paragrafo risultano riprodotti integralmente e pedissequamente il testo del ricorso per decreto ingiuntivo, il testo del decreto ingiuntivo, il testo dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo della "CO.GE ." ed il testo della comparsa di costituzione e risposta della "[OSCURATO:PERSONA]". Nel secondo paragrafo risultano riprodotti integralmente e pedissequamente il testo della citazione d'appello della "CO.GE .", il testo della comparsa di costituzione e risposta della "[OSCURATO:PERSONA]", il testo della comparsa conclusionale della "CO.GE.", il testo della comparsa conclusionale della "[OSCURATO:PERSONA]", il testo della memoria di replica della "CO.GE ." ed il testo della memoria di replica della "[OSCURATO:PERSONA]". 6. La riferita "strutturazione" della "parte prima" del ricorso per cassazione - deputata "in astratto" a rappresentare l' "esposizione sommaria dei fatti di causa" - mercé la tecnica dell' "assemblaggio", "assemblaggio" per nulla scalfito o stemperato dai "passaggi di collegamento" tra le pedisseque riproduzioni degli atti processuali, dà ragione dell'inammissibilità, riconducibile, appunto, alla prefigurazione del n. 3 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ., dell'esperita impugnazione (cfr. in tal senso memoria della "CO.GE.", pag. 2). Più esattamente, è sufficiente il riferimento all'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; è, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (cfr. Cass. sez. un.11.4.2012, n. 5698; nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell'assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell'interruzione, sentenza d'appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l'illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi. Cfr. Cass. (ord.) 2.5.2013, n. 10244; Cass. (ord.) 22.11.2013, n. 26277; Cass. sez. lav. (ord.) 25.11.2020, n. 26837). 7. Si tenga conto, in pari tempo, che le sezioni unite di questa Corte spiegano ulteriormente che l'inottemperanza all'onere di cui al n. 3 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ. non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. un. 22.5.2014, n. 11308; Cass. 22.2.2016, n. 3385, secondo cui il ricorso per cassazione redatto per "assemblaggio", attraverso la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all'art. 366, n. 3), c.p.c., che non può, a fronte dell'utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall'illustrazione del o dei motivi; Cass.24.4.2018, n. 10072). 8. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 9. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., a rimborsare alla controricorrente, "CO.GE . [OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 25