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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 14014/2026

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instaurato nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 01/12/2025 del Gip Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica pressoquesta Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente ai capi 1), 2) e 9) e il rigetto nel resto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 1 dicembre 2025, il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esitodi giudizio abbreviato:- ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di CosimoAmato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato di cui al capo 1),nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furtoaggravato cui al capo 7) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] amato per il reato di furto aggravato di cui alcapo 8);- ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RobertoProietto dalle residue imputazioni di furto, tentato furto, ricettazione a loro rispettivamenteascritte.2.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha interposto appello, deducendol’erroneità della declaratoria di improcedibilità per i reati di cui ai capi 1 e 8 nonché per il capo7, l’erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. in ordine allavalutazione dei dati acquisiti tramite dei tabulati telefonici e l’erronea valutazione del compendioprobatorio relativo ai reati di cui a capi da 2 a 8 della rubrica.3.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la trasmissione degli atti a questaCorte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ritenendo la sentenza inappellabile dal Pubblicoministero ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (come modif. dalla legge 9 agosto2024, n. 114), poiché ha prosciolto gli imputati da reati «per i quali si procede con citazionediretta» (cfr. provvedimento dep. il 4 febbraio 2026).4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente ai capi 1), 2) e 9) e il rigetto nel resto (cfr.requisitoria scritta).Non deve tenersi conto delle memorie – che non contengono repliche a quanto rassegnatedal Procuratore generale – depositate il 1° aprile 2026, nell’interesse dell’imputato LucaCrisafulli, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il 3 aprile 2026, nell’interesse dell’avvocatoArmando [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il giorno 8 aprile 2026, nell’interesse di CosimoAmato, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ossia quando era già spirato il termine di quindici giorni(da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) primadell’udienza del 10 settembre 2025, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7,ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01;Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01).5.

È dirimente osservare che, contrariamente a quanto esposto nel provvedimento ditrasmissione, nel caso di specie non si è proceduto con citazione diretta a giudizio ma si èproceduto con richiesta di rinvio a giudizio, come in effetti esposto nella stessa sentenzaimpugnata, resa dal Giudice dell’udienza preliminare all’esito di giudizio abbreviato.

Ragion percui non trova applicazione il disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e devono restituirsigli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per la celebrazione del giudizio di appello.

P.Q.MQualificato l'atto di impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
instaurato nei confronti di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 01/12/2025 del Gip Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica pressoquesta Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente ai capi 1), 2) e 9) e il rigetto nel resto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 1 dicembre 2025, il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esitodi giudizio abbreviato:- ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di CosimoAmato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato di cui al capo 1),nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furtoaggravato cui al capo 7) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] amato per il reato di furto aggravato di cui alcapo 8);- ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RobertoProietto dalle residue imputazioni di furto, tentato furto, ricettazione a loro rispettivamenteascritte.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha interposto appello, deducendol’erroneità della declaratoria di improcedibilità per i reati di cui ai capi 1 e 8 nonché per il capo7, l’erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. in ordine allavalutazione dei dati acquisiti tramite dei tabulati telefonici e l’erronea valutazione del compendioprobatorio relativo ai reati di cui a capi da 2 a 8 della rubrica.3. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la trasmissione degli atti a questaCorte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ritenendo la sentenza inappellabile dal Pubblicoministero ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (come modif. dalla legge 9 agosto2024, n. 114), poiché ha prosciolto gli imputati da reati «per i quali si procede con citazionediretta» (cfr. provvedimento dep. il 4 febbraio 2026).4. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente ai capi 1), 2) e 9) e il rigetto nel resto (cfr.requisitoria scritta).Non deve tenersi conto delle memorie – che non contengono repliche a quanto rassegnatedal Procuratore generale – depositate il 1° aprile 2026, nell’interesse dell’imputato LucaCrisafulli, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il 3 aprile 2026, nell’interesse dell’avvocatoArmando [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il giorno 8 aprile 2026, nell’interesse di CosimoAmato, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ossia quando era già spirato il termine di quindici giorni(da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) primadell’udienza del 10 settembre 2025, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7,ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01;Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01).5. È dirimente osservare che, contrariamente a quanto esposto nel provvedimento ditrasmissione, nel caso di specie non si è proceduto con citazione diretta a giudizio ma si èproceduto con richiesta di rinvio a giudizio, come in effetti esposto nella stessa sentenzaimpugnata, resa dal Giudice dell’udienza preliminare all’esito di giudizio abbreviato. Ragion percui non trova applicazione il disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e devono restituirsigli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per la celebrazione del giudizio di appello. P.Q.MQualificato l'atto di impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
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