CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 13118/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14836/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 63T62A944U), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) - intimat a - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 882 del 20/4/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/3/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] proponeva querela di falso in via principale per far accertare la falsità delle dichiarazioni rese dall’agente notificatore nelle relate di notifica di cinque cartelle di pagamento e, a tal fine conveniva in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate -Riscossione); −l ’ agente della riscossione, costituitosi nel giudizio, otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa l’operatore postale [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), al quale era stato appaltato il servizio di notifica, per essere manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’eventuale accoglimento della domanda attorea; −la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva l ’ inammissibilità della propria chiamata in causa, per carenza di legittimazione passiva rispetto alla querela di falso e difetto di interesse a contraddire; eccepiva, altresì, l’improcedibilità della domanda dell’attrice in ragione della mancata conferma della querela, adempimento prescritto dall’art. 99 disp. att. c.p.c.; −il processo di primo grado si concludeva con la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1475 del 14/6/2021, che dichiarava la falsità delle relate di notifica oggetto della querela e condannava [OSCURATO:SOCIETA] e AdER, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite; −la decisione era impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. con appello principale e da Agenzia delle Entrate -Riscossione con appello incidentale; −la Corte d’appello di Bologna - pronunciandosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di AdER e di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (intervenuta nel giudizio exart. 111 in quanto successore a titolo particolare di [OSCURATO:SOCIETA].) e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (non estromessa dal giudizio per opposizione della Rizzoli e di AdER), con l’intervento del Pubblico Ministero - rigettava entrambi gli appelli e confermava la pronuncia del primo giudice, con la sentenza n. 882 del 20/4/2023; −per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale forniva alla propria decisione la seguente motivazione: «Sul primo motivo di appello la Corte ritiene che, qualora la querela di falso non venga confermata in prima udienza ex art. 99 disp. att. c.p.c., a ciò può porsi rimedio in corso di giudizio, non essendo previste decadenze, anche mediante comportamenti concludenti (Cass. ord. 23896 del 10.11.2014). La ratio della norma è da rinvenirsi nel fatto che se, come in questo caso, la querela è proposta in via principale e non in via incidentale, il convenuto solo con la comparsa di risposta può, per la prima volta, manifestare le proprie intenzioni circa l’uso che intende fare del documento che si assume essere falso e quindi potrebbe ammettere o negare la falsità, o negare di volere far uso del documento, o negare la falsità, ma aggiungere altre circostanze che rendono quel documento superfluo come fonte di prova. Per tale motivo l’art. 99 disp. a. c.p.c. prevede la conferma della querela in prima udienza per evitare contenziosi inutili e conseguenze pregiudizievoli per il querelante, adeguando il suo comportamento alla linea di difesa adottata dal convenuto nel costituirsi in giudizio (Cass. 28/3/1997 n. 2773). Una improcedibilità collegata alla tardività della conferma della querela, tra l’altro, sarebbe in palese contrasto con la ratio legis finalizzata alla tutela dell’interesse del querelante; la possibilità di una conferma della querela resta invece esclusa se il giudice si sia pronunciato rilevandone la mancanza, ma non quando, come nella specie, manchi un accertamento in tal senso. Il secondo e terzo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente. [OSCURATO:SOCIETA] eccepisce il suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio di querela di falso, ma la sua chiamata in giudizio da parte dell’Agenzia delle entrate in primo grado è avvenuta per garanzia impropria, giacché l’Agenzia ha chiesto di essere manlevata da eventuali conseguenze pregiudizievoli discendenti da una declaratoria di falsità ricollegabile ad un’attività del messo notificatore dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. La domanda di manleva come spiegata appare sicuramente legittima, in virtù del rapporto contrattuale tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA] per il quale quest’ultima risponde. La sua chiamata in giudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate ben si giustifica quindi con l’esigenza di rendere pienamente opponibile alla stessa la sentenza sulla querela di falso anche in successivi giudizi risarcitori. … L’Agenzia delle Entrate ha peraltro legittimamente chiamato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] per essere manlevata rispetto alle eventuali conseguenze pregiudizievoli della falsità, sia in relazione alla domanda risarcitoria comunque svolta in primo grado di rimborso delle spese relative all’impugnazione delle cartelle esattoriali (non analizzata dal giudice in quella sede dove poteva essere trattata solo la querela di falso), sia in relazione ad ipotetici futuri giudizi risarcitori per rendere compiutamente opponibile la sentenza. Per tutti tali motivi va rigettato sia l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia l’appello incidentale proposto da Agenzia delle Entrate, con conseguente condanna di entrambi in solido alle spese sostenute da [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio.»; −avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi; −resistevano con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate - Riscossione, mentre l ’ intimata [OSCURATO:SOCIETA]. (già, [OSCURATO:SOCIETA].) non svolgeva difese nel giudizio di legittimità; −la ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c. −a ll’esito della camera di consiglio del 26 / 3 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente, non rileva la verifica della ritualità della notifica del ricorso anche al Pubblico Ministero; −infatti, il necessario coinvolgimento del Pubblico Ministero in un’azione come quella per cui è causa (nella quale è prevista la sua partecipazione, ma non anche il potere di promuovere l’azione) può dirsi adeguatamente operato nel giudizio di legittimità anche soltanto mettendo quell’ufficio in grado di parteciparvi (Cass. Sez. U., sentenza n. 3556 del 10/12/2017, Rv. 642438-01) e, quindi, con la sola comunicazione al relativo ufficio dell’av- viso di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in cui il ricorsosarà trattato; −sempre in via preliminare, si rileva che la [OSCURATO:PERSONA] non è in- terventore adesivo dipendente (contrariamente a quanto sostenuto dalla Rizzoli nel controricorso), bensì successore a titolo particolare della [OSCURATO:SOCIETA]. e, come tale, legittimato all’impugnazione della pronuncia d’appello; −le contestazioni svolte dalla controricorrente sulla validità, efficacia ed opponibilità della cessione d’azienda, se non pretestuose (in particolare, quelle relative alla mancata notifica dell’atto di cessione alla Rizzoli o al corrispettivo di questa), si infrangono sull’accertamento compiuto dalla Corte di merito (non oggetto di impugnazione, nemmeno incidentale), se- condo cui «In data 31.3.2022 è intervenuta in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., successore a titolo particolare di [OSCURATO:SOCIETA]., per intervenuto acquisto in data 1.7.2020 dell’azienda di [OSCURATO:SOCIETA]. con subentro in tutti i rapporti attivi e passivi, chiedendo l’estromissione dell’appellante e l’accoglimento dei motivi di appello al quale ha interamente aderito.»; −col primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 99, disp. att. c.p.c. e 83 c.p.c.; la querela di falso non è stata confermata ri- tualmente né dal querelante personalmente né dal suo procuratore, non essendo quest’ultimo munito di valida procura speciale»; −la censura è inammissibile per violazione dell ’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; −come correttamente dedotto dalla ricorrente, l’art. 99, comma 1, disp. att. c.p.c. prescrive che «La querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale» e, secondo la giurisprudenza, si tratta di un onere prescritto a pena di impro- cedibilità della querela proposta in via principale (in proposito, Cass. Sez. 3, 09/01/2014, n. 196: «Illuminante, sul punto, è altresì la motivazione di Sez. 1, Sentenza n. 6959 del 06/07/1999, Rv. 528307, la quale … individuò la diversa ratio dell ’ obbligo di presentazione personale della querela (art.221 c.p.c.), e di quello di confermarla alla prima udienza (art. 99 disp. att. c.p.c.). Fondamento della prima previsione -si legge nella motivazione della sentenza appena ricordata - è la “ circostanza che l ’ esperimento della que- rela di falso, a motivo delle sanzioni pecuniarie consequenziali al rigetto, non rientra nei poteri del difensore munito di ordinanza procura alle liti”. La funzione della conferma ex art. 99 disp. att. c.p.c., invece, “ è da ricercare in ciò, che la querela può riuscire superflua qualora il convenuto, nella com- parsa di risposta, dichiari che non intende servirsi del documento incrimi- nato, così come del resto le deduzioni svolte dal medesimo possono essere di tal peso da indurre l’attore a recedere dalla querela stessa”. È dunque evidente come, per la decisione appena ricordata, la “conferma” ex art. 9 disp. att. c.p.c. sia necessaria soltanto nel giudizio di falso proposto in via principale, perché solo in questo caso la lettura della comparsa di risposta potrebbe indurre l’attore a rimeditare la propria scelta di proporre la que- rela. Nel giudizio di falso proposto in via incidentale, invece, la “conferma” dinanzi al giudice al cospetto del quale è stato riassunto il giudizio di falso è superflua, perché il querelante già sa che la controparte intende servirsi del documento, e non v’è bisogno alcuno che valuti nuovamente la conve- nienza o l’opportunità di proporre la querela.»); −tuttavia, il predetto adempimento ex art. 99 disp. att. c.p.c. - la cui omissione non richiede una specifica eccezione della controparte, potendo il giudice rilevare la circostanza anche ex officio- può essere compiuto an- che in un momento successivo alla prima udienza, dato «che la norma in- dicata non pone sanzioni di nullità o di improcedibilità, onde alla mancata conferma nella prima udienza consegue solo che essa può essere effettuata fino al completo esaurimento della trattazione della causa» (Cass. Sez. 1, 12/06/2006, n. 13563); difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione da- vanti al giudice istruttore, richiesta dall’art. 99 disp. att. cod. proc. civ. per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda alla cui carenza la parte può porre rimedio nel corso ulteriore del giudizio ed anche in sede collegiale.» (Cass. Sez. 1, 27/07/1992, n. 9013, Rv. 478362-01) e, ancora, «La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istrut- tore, richiesta dall’art. 99 disp. att. cod. proc. civ., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comporta- mento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza.» (Cass. Sez. 6, 10/11/2014, n. 23896, Rv. 633775-01); −nella fattispecie in esame, la Corte d ’ appello richiama diverse pro- nunce giurisprudenziali che esprimono i suesposti principî: pur essendo pa- cifico che la Rizzoli non ha confermato la querela di falso alla prima udienza, sarebbe spettato alla ricorrente esporre il fatto processuale in modo taleda chiarire e spiegare che una conferma non è mai intervenuta nel prosieguo del processo in base ad atti o a condotte da cui potersi desumere, quanto- meno per implicito, la volontà di insistere nella domanda (a sostegno di quest’ultima conclusione, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] indica svariate circo- stanze, che, benché insuscettibili di valutazione nel giudizio di legittimità, non sono state illustrate nel ricorso, evidentemente lacunoso sul punto); −col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c., 105, 221 c.p.c.; la Corte d’appello di Bologna, nel ritenere legittima la chiamata in causa dell’operatore postale [OSCURATO:SOCIETA] da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, non si è minimante confrontata con l’orientamento uni- voco di codesta Suprema Corte, secondo cui il giudizio introdotto con la querela di falso non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell’esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, atteso che la sentenza che, accoglie la querela di falso, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, rivesteefficacia erga omnes , e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio»; −il motivo è fondato; −la Corte d ’ appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di non esaminare la «domanda risarcitoria [dell’agente della riscossione] comunque svolta [nei confronti [OSCURATO:SOCIETA]] in primo grado di rimborso delle spese relative all’impugnazione delle cartelle esattoriali (non analizzata dal giudice in quella sede dove poteva essere trattata solo la querela di falso)»; −la Corte territoriale, tuttavia, ha condannato la società ricorrente, in solido con AdER, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Riz- zoli, così individuandola quale legittimata passiva rispetto alla querela di falso (unica conclusione logica, dato che si era ritenuto di non esaminare la domanda di manleva), e -a sostegno della sua legittimazione passiva - ha però richiamato proprio la domanda «non analizzata» e asserito che la chia- mata in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA] è avvenuta per garanzia impropria e,cioè, per la manleva dovuta «in virtù del rapporto contrattuale tra Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA] per il quale quest’ultima risponde», per poi concludere che il coin- volgimento nella causa «ben si giustifica quindi con l’esigenza di rendere pienamente opponibile alla stessa la sentenza sulla querela di falso anche in successivi giudizi risarcitori … in relazione ad ipotetici futuri giudizi risar- citori per rendere compiutamente opponibile la sentenza.»; −la motivazione della decisione impugnata non è certo perspicua: da un lato, si afferma che la domanda di manleva non poteva essere analizzata nella presente causa, riguardante esclusivamente la querela di falso pro- mossa dalla Rizzoli; dall’altro, si sostiene che l’esercizio della garanzia im- propria fondava la legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA] e che l’interesse alla sua chiamata si fondava sull’esigenza di renderle opponibile l’accertamento del falso; infine, si condanna alla rifusione delle spese la [OSCURATO:SOCIETA] e AdER in solido tra loro, così (quantomeno implicitamente) reputando sussistente un loro interesse comune rispetto alle questioni dibattutein causa (presuppo- sto dell’art. 97 c.p.c.); −in primis , occorre ribadire che la querela di falso non può essere pro- posta nei confronti di un soggetto diverso da quello che intende avvalersi del documento che si assume falso, perché solo quest’ultimo ha un interesse a contraddire la domanda attorea; ne consegue che -pur potendosi cumu- lare anche domande eterogenee nei confronti del convenuto (contraria- mente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la giurisprudenza più recente - Cass. Sez. 3, 02/04/2024, n. 8688, Rv. 670698-01 -afferma che «Nel giu- dizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell’art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell’attore di ulteriori do- mande nei confronti dello stesso convenuto») -la richiesta di accertamento della falsità documentale non può essere estesa dal convenuto a soggetti terzi, nemmeno per rendere loro opponibili gli esiti dell’accertamento; −infatti, con riguardo a quest ’ ultima statuizione, si rileva che - per con- solidato indirizzo di legittimità -lo strumento della querela, più gravoso del disconoscimento, ha lo scopo di negare definitivamente la genuinità del do- cumento ed è quindi rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell’atto con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte (Cass. Sez. 1, 10/03/2021, n. 6711, Rv. 660829-02; Cass. Sez. 6, 23/07/2020, n. 15823, Rv. 658501-01; Cass. Sez. U., 04/06/1986, n. 3734, Rv. 446616-01); −così si esprime anche Cass. Sez. 3, 03/08/2017, n. 19337 (che rico- struisce la giurisprudenza di legittimità): «La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o ricono- sciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l’efficacia probatoria. All’esito di siffatto giudizio, l’eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti “erga omnes”, e, quindi, oltre il limite del giudicato[…]» (così Cass. n. 13190/06, che richiama Cass. n. 9013/1992, Cass. n. 13122/1992 e Cass. S.U. n. 3734/1986); «… dai prin- cipi di cui sopra, nonché dalle norme degli artt. 225-226 cod. proc. civ., si trae il corollario per il quale, secondo il prevalente orientamento di questa Corte (da cui non si ha motivo di discostarsi), la sentenza che, accogliendo la querela difalso, accerta la falsità del documento, ha efficacia erga omnes; … la ragione dell’efficacia erga omnes della sentenza che accerta la falsità è da rinvenirsi nel prevalente interesse pubblico a che un documento, ac- certato come falso, venga definitivamente rimosso e privato della sua effi- cacia probatoria privilegiata (cfr. Cass. S.U. n. 3734/86, Cass. n. 24725/08 e n. 12130/11, tra le altre)»; −le argomentazioni addotte dalla Corte bolognese per affermare la le- gittimazione passiva e l’interesse a contraddire della [OSCURATO:SOCIETA]. si rive- lano, dunque, inconsistenti: l’efficacia erga omnes dell’accertamento è di per sé idonea a fondare l’opponibilità della pronuncia a chicchessia, mentre, nella specie, resta soltanto eventuale e, pertanto, non attuale, l’interesse di chi possa avere, in tesi, concorso a determinare l’eventuale falsità a con- trastare la relativa decisione; −si deve accogliere, pertanto, il secondo motivo e, in relazione a questo e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (nonché dei suoi successori), lesentenze di merito vannocassate; −non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. accogliendo l’eccezione di inammissibilità della chiamata in causa sollevata ab initiodalla [OSCURATO:SOCIETA]; −nella regolazione delle spese dei gradi di merito, i costi del giudizio devono essere posti a carico di AdER, che aveva illegittimamente chiamato in causa la [OSCURATO:SOCIETA]. ; di conseguenza, si condanna Agenzia delle En- trate -Riscossione a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese dei gradi di merito, nella misura indicata nel dispositivo; −sono poste a carico di Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese del giudizio di legittimità di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; −in ragione della reciproca soccombenza, si dispone la compensazione delle spese tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA].; condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]., in ogni caso oltre al rimborso forfettario delle