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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30519/2026

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della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova il 3 dicembre 2024nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110/1975;Rilevato che con il ricorso, nei primi due motivi, la difesa deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla configurabilità del reato eall’assenza del giustificatomotivoin relazione al porto del coltellino multiuso chel’imputato ha immediatamente dichiarato essere necessario al fine di riparare deivecchi orologi, pure trovati in suo possesso:Rilevato che con il terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanzeRilevato che le doglianze oggetto dei primi due motivi sonomanifestamente infondate in quanto, il giudice di appello, con gli specificiriferimenti alle caratteristiche del coltello, alle modalità di rinvenimento (nellatasca e non nello zaino con gli orologi) e alla ritenuta inverosimiglianza dellaspiegazione fornita (i coltello era assolutamente inidoneo ad aggiustare gliorologi al quarzo da donna rinvenuti nello zaino), ha dato corretto e adeguatoconto degli elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità (Sez.1, n. 34356 del 20/06/2024, T., Rv. 286996 – 01);Rilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamenteinfondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento ai precedenti penali,alla condotta processuale tenuta e, comunque, alla totale assenza di elementipositivi di valutazione sul punto, ha dato adeguato conto del corretto eserciziodel potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nella determinazione dellapena e tale conclusione, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile inquesta sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 -01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sonoconsentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova il 3 dicembre 2024nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 4 l. 110/1975;Rilevato che con il ricorso, nei primi due motivi, la difesa deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla configurabilità del reato eall’assenza del giustificatomotivoin relazione al porto del coltellino multiuso chel’imputato ha immediatamente dichiarato essere necessario al fine di riparare deivecchi orologi, pure trovati in suo possesso:Rilevato che con il terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanzeRilevato che le doglianze oggetto dei primi due motivi sonomanifestamente infondate in quanto, il giudice di appello, con gli specificiriferimenti alle caratteristiche del coltello, alle modalità di rinvenimento (nellatasca e non nello zaino con gli orologi) e alla ritenuta inverosimiglianza dellaspiegazione fornita (i coltello era assolutamente inidoneo ad aggiustare gliorologi al quarzo da donna rinvenuti nello zaino), ha dato corretto e adeguatoconto degli elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità (Sez.1, n. 34356 del 20/06/2024, T., Rv. 286996 – 01);Rilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamenteinfondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento ai precedenti penali,alla condotta processuale tenuta e, comunque, alla totale assenza di elementipositivi di valutazione sul punto, ha dato adeguato conto del corretto eserciziodel potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nella determinazione dellapena e tale conclusione, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile inquesta sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 -01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sonoconsentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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