CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06929/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24208/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente presso lo studio dell’avvocatoLINO STEFANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende,con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], questiultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO LECCE, n. 677/2024depositata il 25/07/2024.Numero registro generale 24208/2024Numero sezionale 3809/2025Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delNumero di raccolta generale 6929/202630/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 30/10/2024, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione la sentenza n. 677/2024 della Corted’appello di Lecce, depositata il 25/07/2024 e notificata il31/07/2024. Gli intimati non hanno svolto difese.2. La Corte d’Appello di Lecce, definitivamente pronunciandosull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diCaliandro Antonia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MolaDomenico avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n.1316/2022 depositata in data 26.09.2022, in accoglimentodell’appello per quanto di ragione ha dichiarato l’inefficacia neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] dell’atto per notar Errico del 13 aprile2010, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha donato a [OSCURATO:PERSONA] ibeni in esso atto specificamente indicati, ad eccezione delladonazione dell’immobile di cui al n. 1/a di pag. 2.3. E’ stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso.4. Con atto del 14 maggio 2025 il procuratore della partericorrente ha chiesto la decisione della causa e deducendo diavere prodotto per errore la copia della sentenza privadell’attestazione di avvenuta notifica; all’uopo produceva ildocumento che effettivamente intendeva depositare, corredatodel messaggio di ricevimento via pec comprovante la data dellanotifica.Motivi della decisione6. Va pregiudizialmente osservato che il ricorso è improcedibile.7. Come indicato nella proposta di definizione accelerata delprocedimento per cassazione, il mancato depositodell’attestazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata e2 di 6Numero registro generale 24208/2024Numero sezionale 3809/2025l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla data diNumero di raccolta generale 6929/2026pronuncia della sentenza. Data pubblicazione 23/03/20268. Il ricorrente deduce di essere incorso in un mero erroremateriale del tutto scusabile e che la soluzione più equa ecostituzionalmente orientata gli consentirebbe di sanare lalacuna, emendabile agevolmente e senza danni per alcuno,a correzione dell’estremo formalismo applicato a discapito deldiritto sostanziale e della oggettività fattuale.9. All’uopo richiama le pronunce in tema di sanatoria della notificadegli atti processuali, in tesi assimilabile, per principi e finalità,al caso di specie, peraltro più recente rispetto all’indirizzorichiamato nell’ordinanza emessa di cui a Cass. S. U., n.21349/2022.10. Va ribadito che la dichiarazione contenuta nel ricorso percassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnatain data successiva al deposito della sentenza, attesta un "fattoprocessuale" -la notificazione della sentenza- idoneo a fardecorrere il termine "breve" di impugnazione di sessanta giornidalla notifica della sentenza.11. Quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, taledichiarazione impegna la parte a subire le conseguenze diquanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere didepositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia dellasentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperarealla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva,produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (cfr. Cass.Sez. 3 - ,Ordinanza n. 24199 del 29/08/2025; Cass.Sez. 3 -, Sentenza n.11319 del 29/04/2025; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 24724 del3 di 6Numero registro generale 24208/2024Numero sezionale 3809/202516/09/2024; Cass. Sez. U, n. 21349/2022; Cass. Sez. 6 - ,Numero di raccolta generale 6929/2026Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021). Data pubblicazione 23/03/202612. Conseguentemente, l'omessa produzione dell’attestazione diavvenuta notifica della sentenza impugnata determina laimprocedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., laquale – anche in base a quanto affermato dalla Corte EDU nellasentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia - non sipone in contrasto con l'art. 6 CEDU, e dunque con i principi delgiusto processo racchiusi nell’art. 111 Cost., poiché integra unasanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapidosvolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione,che è preordinato alla verifica della corretta applicazione dellalegge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudiziodeputati alla delibazione nel merito della pretesa, noncostituendo impedimento idoneo a compromettere il diritto diaccesso a un tribunale ( Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 24199 del29/08/2025; Cass.Sez. 3 -, Sentenza n. 11319 del 29/04/2025;Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 24724 del 16/09/2024; Cass. Sez.U, n. 21349/2022).13. Il suddetto principio, infatti, è funzionale all'immediato ediretto riscontro, da parte del giudicante, dell'ordinato svolgersidel giudizio di legittimità, mediante la verifica d'ufficio dellatempestività dell'impugnazione e del conseguente formarsi delgiudicato, non essendo pertanto possibile equiparare gli effettiche derivano da un’ azione avviata tardivamente a quelli,passibili di correzione, correlati al principio del giustocontradittorio tra le parti, che ruota attorno alla differenteproblematica della notifica degli atti processuali alle parti delgiudizio, stante la differente finalità di controllo, d’ufficio e “amonte” del processo, del regolare avvio del giudizio dilegittimità.4 di 6Numero registro generale 24208/2024Numero sezionale 3809/202514. Pertanto, considerato il termine breve (due mesi) perNumero di raccolta generale 6929/2026impugnare di cui agli artt. 325-326 c.p.c., decorrente dDaaltala pu bdbalictaazio ne 23/03/2026di notifica della sentenza, ed atteso il mancato assolvimentodell’onere di produrre la sentenza impugnata con attestazionedell’avvenuta notifica, il ricorso per cassazione va dichiaratoimprocedibile, posto che il termine breve per impugnare, alladata del 30/10/2024 era inesorabilmente già spirato, anche soloconsiderando la data di pubblicazione della sentenza del 25luglio 2024: sicché risulta nella specie esiziale la c.d. prova diresistenza ( v. Cass. n. 17066 del 2013 ).15. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese delgiudizio di cassazione, non avendo gli intimati volto attivitàdifensiva.16. Il ricorrente va ex art. 96, 4° co., c.p.c. condannato alpagamento di somma, liquidata come in dispositivo, in favoredella Cassa delle ammende ( v. Cass., 4/10/2023, n. 27947;Cass., 28/2/2024, n. 5243 ).Numero registro generale 24208/2024Numero sezionale 3809/2025Numero di raccolta generale 6929/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteORDINARIACHIARA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMARILENA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24208/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente presso lo studio dell’avvocatoLINO STEFANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende,con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], questiultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO LECCE, n. 677/2024depositata il 25/07/2024.Numero registro generale 24208/2024Numero sezionale 3809/2025Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delNumero di raccolta generale 6929/202630/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 30/10/2024, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione la sentenza n. 677/2024 della Corted’appello di Lecce, depositata il 25/07/2024 e notificata il31/07/2024. Gli intimati non hanno svolto difese.2. La Corte d’Appello di Lecce, definitivamente pronunciandosull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti diCaliandro Antonia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MolaDomenico avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n.1316/2022 depositata in data 26.09.2022, in accoglimentodell’appello per quanto di ragione ha dichiarato l’inefficacia neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] dell’atto per notar Errico del 13 aprile2010, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha donato a [OSCURATO:PERSONA] ibeni in esso atto specificamente indicati, ad eccezione delladonazione dell’immobile di cui al n. 1/a di pag. 2.3. E’ stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso.4. Con atto del 14 maggio 2025 il procuratore della partericorrente ha chiesto la decisione della causa e deducendo diavere prodotto per errore la copia della sentenza privadell’attestazione di avvenuta notifica; all’uopo produceva ildocumento che effettivamente intendeva depositare, corredatodel messaggio di ricevimento via pec comprovante la data dellanotifica.Motivi della decisione6. Va pregiudizialmente osservato che il ricorso è improcedibile.7. Come indicato nella proposta di definizione accelerata delprocedimento per cassazione, il mancato depositodell’attestazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata e2 di 6Numero registro generale 24208/2024Numero sezionale 3809/2025l’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla data diNumero di raccolta generale 6929/2026pronuncia della sentenza. Data pubblicazione 23/03/20268. Il ricorrente deduce di essere incorso in un mero erroremateriale del tutto scusabile e che la soluzione più equa ecostituzionalmente orientata gli consentirebbe di sanare lalacuna, emendabile agevolmente e senza danni per alcuno,a correzione dell’estremo formalismo applicato a discapito deldiritto sostanziale e della oggettività fattuale.9. All’uopo richiama le pronunce in tema di sanatoria della notificadegli atti processuali, in tesi assimilabile, per principi e finalità,al caso di specie, peraltro più recente rispetto all’indirizzorichiamato nell’ordinanza emessa di cui a Cass. S. U., n.21349/2022.10. Va ribadito che la dichiarazione contenuta nel ricorso percassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnatain data successiva al deposito della sentenza, attesta un "fattoprocessuale" -la notificazione della sentenza- idoneo a fardecorrere il termine "breve" di impugnazione di sessanta giornidalla notifica della sentenza.11. Quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, taledichiarazione impegna la parte a subire le conseguenze diquanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere didepositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia dellasentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copiecartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperarealla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva,produzione ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (cfr. Cass.Sez. 3 - ,Ordinanza n. 24199 del 29/08/2025; Cass.Sez. 3 -, Sentenza n.11319 del 29/04/2025; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 24724 del3 di 6Numero registro generale 24208/2024Numero sezionale 3809/202516/09/2024; Cass. Sez. U, n. 21349/2022; Cass. Sez. 6 - ,Numero di raccolta generale 6929/2026Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021). Data pubblicazione 23/03/202612. Conseguentemente, l'omessa produzione dell’attestazione diavvenuta notifica della sentenza impugnata determina laimprocedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., laquale – anche in base a quanto affermato dalla Corte EDU nellasentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia - non sipone in contrasto con l'art. 6 CEDU, e dunque con i principi delgiusto processo racchiusi nell’art. 111 Cost., poiché integra unasanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapidosvolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione,che è preordinato alla verifica della corretta applicazione dellalegge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudiziodeputati alla delibazione nel merito della pretesa, noncostituendo impedimento idoneo a compromettere il diritto diaccesso a un tribunale ( Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 24199 del29/08/2025; Cass.Sez. 3 -, Sentenza n. 11319 del 29/04/2025;Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 24724 del 16/09/2024; Cass. Sez.U, n. 21349/2022).13. Il suddetto principio, infatti, è funzionale all'immediato ediretto riscontro, da parte del giudicante, dell'ordinato svolgersidel giudizio di legittimità, mediante la verifica d'ufficio dellatempestività dell'impugnazione e del conseguente formarsi delgiudicato, non essendo pertanto possibile equiparare gli effettiche derivano da un’ azione avviata tardivamente a quelli,passibili di correzione, correlati al principio del giustocontradittorio tra le parti, che ruota attorno alla differenteproblematica della notifica degli atti processuali alle parti delgiudizio, stante la differente finalità di controllo, d’ufficio e “amonte” del processo, del regolare avvio del giudizio dilegittimità.4 di 6Numero registro generale 24208/2024Numero sezionale 3809/202514. Pertanto, considerato il termine breve (due mesi) perNumero di raccolta generale 6929/2026impugnare di cui agli artt. 325-326 c.p.c., decorrente dDaaltala pu bdbalictaazio ne 23/03/2026di notifica della sentenza, ed atteso il mancato assolvimentodell’onere di produrre la sentenza impugnata con attestazionedell’avvenuta notifica, il ricorso per cassazione va dichiaratoimprocedibile, posto che il termine breve per impugnare, alladata del 30/10/2024 era inesorabilmente già spirato, anche soloconsiderando la data di pubblicazione della sentenza del 25luglio 2024: sicché risulta nella specie esiziale la c.d. prova diresistenza ( v. Cass. n. 17066 del 2013 ).15. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese delgiudizio di cassazione, non avendo gli intimati volto attivitàdifensiva.16. Il ricorrente va ex art. 96, 4° co., c.p.c. condannato alpagamento di somma, liquidata come in dispositivo, in favoredella Cassa delle ammende ( v. Cass., 4/10/2023, n. 27947;Cass., 28/2/2024, n. 5243 ). P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrenteal pagamento della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 4° co.,c.p.c., in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, il 30/9/2025, nella Camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteSCARANO LUIGI ALESSANDRO5 di 6Numero registro generale 24208/2024Numero sezionale 3809/2025Numero di raccolta generale 6929/2026Data pubblicazione 23/03/20266 di 6PDFinvalido *P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrenteal pagamento della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 4° co.,c.p.c., in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, il 30/9/2025, nella Camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteSCARANO LUIGI ALESSANDRO5 di 6Numero registro generale 24208/2024Numero sezionale 3809/2025Numero di raccolta generale 6929/2026Data pubblicazione 23/03/20266 di 6PDFinvalido *