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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33767/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 del TRIBUNALE di PAOLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Paola, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di pace che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di percosse in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso articolando due motivi.

Considerato in diritto 1.Considerato che il primo motivo, con cui si censura la mancanza di querela, è inammissibile, oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte reso ampia e corretta motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della denuncia presentata dalla persona offesa in termini di querela, in quanto espressamente qualificata come tale dalla stessa persona offesa, oltre che in relazione all'esplicita volontà manifestata dalla medesima di essere, tenuta informata in ordine al successivo evolversi del procedimento.

La sentenza impugnata è allineata al costante insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari in quanto, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non è dirimente l'indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione del contesto fattuale, riservata al giudice di merito (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648).

La volontà di punizione espressa dalla persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono, dunque, la sua esplicita manifestazione e l'interpretazione degli stessi deve essere effettuata alla luce del "favor querelae" (Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Rv. 282816 - 01; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Rv. 277801). 2.Considerato che non sono consentite in questa sede le censure di cui al secondo motivo - con le quali si denuncia, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, l'erronea "selezione nella informazioni rilevanti" - in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. 1proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); 4.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 del TRIBUNALE di PAOLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Paola, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di pace che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di percosse in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso articolando due motivi. Considerato in diritto 1.Considerato che il primo motivo, con cui si censura la mancanza di querela, è inammissibile, oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte reso ampia e corretta motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della denuncia presentata dalla persona offesa in termini di querela, in quanto espressamente qualificata come tale dalla stessa persona offesa, oltre che in relazione all'esplicita volontà manifestata dalla medesima di essere, tenuta informata in ordine al successivo evolversi del procedimento. La sentenza impugnata è allineata al costante insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari in quanto, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non è dirimente l'indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione del contesto fattuale, riservata al giudice di merito (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648). La volontà di punizione espressa dalla persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono, dunque, la sua esplicita manifestazione e l'interpretazione degli stessi deve essere effettuata alla luce del "favor querelae" (Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Rv. 282816 - 01; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Rv. 277801). 2.Considerato che non sono consentite in questa sede le censure di cui al secondo motivo - con le quali si denuncia, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, l'erronea "selezione nella informazioni rilevanti" - in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. 1proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); 4.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P P.Q.M