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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 08841/2024

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 27670-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: 3P S.R.L., rappresentatae difesa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrent e principale - contro H20 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - e relativo al ricorsoproposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- contro H20 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - e nei confronti di 3P S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 8123 del 202 2 , pubblicata il 21settembre 202 2 ; rilevatoche in data 18 ottobre 2023 è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso pr oposto da 3P S.R.L. ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente; rilevatoche in data 19 febbraio 2024 è stata formulata proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., del ricorsosuccessivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ritualmente comunicata alla parte ricorrentein via incidentale; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione delle anzidett e propost e senza che le part i ricorrentiabbiano chiesto la decisione de i propri ricors i ; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., ilricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciat i e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali relative al ricorso principale sostenute dalla controricorrente H20 , che vanno liquidate come in dispositivo; mentre non si deve provvedere sulle spese relative al ricorso incidentale, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna 3P S.R.L., ricorrente principale, al pagamento, in favore di H20 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%e agli ac

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 27670-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: 3P S.R.L., rappresentatae difesa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrent e principale - contro H20 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimata - e relativo al ricorsoproposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- contro H20 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - e nei confronti di 3P S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 8123 del 202 2 , pubblicata il 21settembre 202 2 ; rilevatoche in data 18 ottobre 2023 è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso pr oposto da 3P S.R.L. ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente; rilevatoche in data 19 febbraio 2024 è stata formulata proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., del ricorsosuccessivamente proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ritualmente comunicata alla parte ricorrentein via incidentale; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione delle anzidett e propost e senza che le part i ricorrentiabbiano chiesto la decisione de i propri ricors i ; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ., ilricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciat i e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali relative al ricorso principale sostenute dalla controricorrente H20 , che vanno liquidate come in dispositivo; mentre non si deve provvedere sulle spese relative al ricorso incidentale, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna 3P S.R.L., ricorrente principale, al pagamento, in favore di H20 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%e agli ac
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