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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24283/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria l'inammissibilità del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma in data 07/10/2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di riciclaggio continuato e simulazione di reato.La corte di appello - in conformità alla ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado - riteneva configurabile il reato in riciclaggio in quanto vi era la prova che l'imputata, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva posto in essere una serie di operazioni finalizzate ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita dei flussi finanziari rinvenienti dalle condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso la movimentazione del conto corrente bancario personale n. 1407 intestato all' imputata acceso presso il [OSCURATO:PERSONA] Agenzia 53 filiale di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva consentito l' accredito di parte dei proventi delle frodi tributarie poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivi euro 656.400,00 che successivamente aveva trasferito mediante assegni a soggetti terzi ponendo in essere condotte anomale consistenti in movimentazioni plurime su diversi rapporti bancari con l' utilizzo di causali fittizie e riteneva, altresì, comprovata la condotta contestata ex art. 367 c.p. posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva denunziato che taluno, sostituitosi alla sua persona, aveva aperto a sua insaputa il menzionato conto.

2. Contro detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo, articolato in più censure, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle condotte illecite contestate.

Assume che i giudici territoriali erano pervenuti all' affermazione della penale responsabilità dell'imputata richiamando le considerazioni del giudice di primo grado e senza esaminare adeguatamente le censure formulate.

Osserva che la corte di appello, nel ritenere a riprova della effettiva conoscenza dell' imputata del conto corrente in esame - che la stessa aveva disconosciuto esserle riferibile - che la relativa documentazione bancaria era pervenuta al suo domicilio, non aveva considerato che non essendo stato rinvenuto presso la banca il fascicolo relativo al conto corrente in questione non era stato possibile accertare l' effettiva spedizione e ricezione della relativa corrispondenza, circostanza quest' ultima che avrebbe implicato ben precisi oneri motivazionali da parte della corte di appello la quale si era limitata a richiamare, per relationem, le considerazioni della pronunzia di primo grado.

Assume che totalmente illogiche e contraddittorie erano le argomentazioni della sentenza di appello nella parte in cui era stata disconosciuta ogni valenza alle conclusioni di cui alla consulenza grafologica di parte a firma della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva individuato una serie di elementi attestanti la non riferibilità delle firme in questione all' imputata.

Evidenzia che erroneamente ed in modo apodittico la corte di merito aveva disatteso l' istanza di rinnovazione istruttoria mediante audizione della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], omettendo di motivare le ragioni del rigetto.

Osserva, ancora, che del tutto infondatamente i giudici di appello avevano affermato che l'odierna imputata non avrebbe escluso di avere apposto le firme in esame "sia pure adducendo una asserita inconsapevolezza", laddove era emerso esattamente il contrario in quanto la stessa aveva sempre negato di avere apposto le firme sullo specimen della banca.Deduce, altresì, che la corte di merito aveva omesso di esaminare le specifiche censure riguardanti la inattendibilità delle dichiarazioni dei testi Torinti e Ciccozzi, rispettivamente impiegato e direttore del [OSCURATO:PERSONA] Agenzia 53 filiale di [OSCURATO:PERSONA], le cui affermazioni erano risultate incongrue e inverosimili e che gli ulteriori elementi di riscontro indicati dai giudici di merito erano da ritenere privi di rilievo sulla scorta delle puntuali censure formulate in seno ali' atto di appello e che, infine, la corte di appello non aveva adeguatamente vagliato le specifiche contestazioni formulate dalla ricorrente in ordine alla mancata sottoscrizione dei menzionati assegni recanti una firma che era stata disconosciuta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure formulate.

2. Osserva la Corte che le censure in questione vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva ritenendo integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui ali' art. 648-bis c.p.

Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione.

Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocu/i", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez.

Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794).Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di cd. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056).

Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima.

Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti).

Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud, (dep. 23/02/1993) Rv. 194804).

Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501).

Va, precisato, inoltre, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201).

Non va, poi, dimenticato che l'imputata, qui ricorrente, ha chiesto ed ottenuto di essere giudicata con le forme del rito abbreviato (quindi allo "stato degli atti") ottenendo il corrispondente beneficio sul piano sanzionatorio.

Invero sia il giudice di primo grado che la corte territoriale hanno debitamente spiegato le ragioni per le quali non era (assolutamente) necessario ai fini del decidere procedere all'integrazione probatoria richiesta dalla difesa dell' imputata mediante l' audizione delle teste Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo è sufficiente rilevare che la valutazione di rilevanza (rectius: di decisività) dell'integrazione probatoria richiesta è una valutazione di merito che di certo non compete alla Corte di legittimità e che in ogni caso «nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova dì una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officíosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840) e, ancora, che «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n, 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741).

3. Fatti tali premesse va, invero, rilevato che la corte territoriale con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria ha correttamente ricostruito i profili di responsabilità dell' imputata basandoli sulle acquisizioni documentali, sulle dichiarazioni dei testi escussi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dipendenti della agenzia Credeberg di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno confermato che l' imputata si recava presso l' agenzia per effettuare operazioni per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed era titolare di un conto corrente presso detta banca) nonché sulla assoluta inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] durante l' interrogatorio formale reso in sede di udienza preliminare.

I giudici di merito, con una ricostruzione in fatto non sindacabile in questa sede, hanno, in primo luogo, evidenziato come la tesi dell'imputata della inconsapevolezza circa conto corrente n.1407 a lei intestato era del tutto smentita dalla circostanza che tale conto risultava dalla medesima utilizzato in quanto sullo stesso aveva ricevuto bonifici della sorella, erano stati accreditati i compensi a lei spettanti quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e risultavano le movimentazioni di una carta di credito pregata dalla medesima utilizzata agganciata su detto conto, risultando quindi smentite le conclusioni del consulente di parte circa la asserito carattere apocrifo della firma apposto sullo specimen del conto Credeberg.

Con congrue argomentazioni hanno, ancora, chiarito non sussistevano elementi per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi.

Appare significativo osservare che la ricorrente, senza confrontarsi adeguatamente con l' articolato iter argomentativo delle sentenze di merito basate una attenta disamina del complessivo compendio istruttorio, si limita a reiterare profili già disattesi dai giudici di merito riguardanti la asserita falsità delle firme apposte sugli assegni oggetto del capo di imputazione e sullo specimen del conto corrente, la inattendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi, la effettiva ragione dei bonifici effettuati sul detto conto corrente.

A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotte delittuose in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputata, le contestazioni formulate non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria l'inammissibilità del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma in data 07/10/2019 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di riciclaggio continuato e simulazione di reato.La corte di appello - in conformità alla ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado - riteneva configurabile il reato in riciclaggio in quanto vi era la prova che l'imputata, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva posto in essere una serie di operazioni finalizzate ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita dei flussi finanziari rinvenienti dalle condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attraverso la movimentazione del conto corrente bancario personale n. 1407 intestato all' imputata acceso presso il [OSCURATO:PERSONA] Agenzia 53 filiale di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva consentito l' accredito di parte dei proventi delle frodi tributarie poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivi euro 656.400,00 che successivamente aveva trasferito mediante assegni a soggetti terzi ponendo in essere condotte anomale consistenti in movimentazioni plurime su diversi rapporti bancari con l' utilizzo di causali fittizie e riteneva, altresì, comprovata la condotta contestata ex art. 367 c.p. posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva denunziato che taluno, sostituitosi alla sua persona, aveva aperto a sua insaputa il menzionato conto. 2. Contro detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo, articolato in più censure, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle condotte illecite contestate. Assume che i giudici territoriali erano pervenuti all' affermazione della penale responsabilità dell'imputata richiamando le considerazioni del giudice di primo grado e senza esaminare adeguatamente le censure formulate. Osserva che la corte di appello, nel ritenere a riprova della effettiva conoscenza dell' imputata del conto corrente in esame - che la stessa aveva disconosciuto esserle riferibile - che la relativa documentazione bancaria era pervenuta al suo domicilio, non aveva considerato che non essendo stato rinvenuto presso la banca il fascicolo relativo al conto corrente in questione non era stato possibile accertare l' effettiva spedizione e ricezione della relativa corrispondenza, circostanza quest' ultima che avrebbe implicato ben precisi oneri motivazionali da parte della corte di appello la quale si era limitata a richiamare, per relationem, le considerazioni della pronunzia di primo grado. Assume che totalmente illogiche e contraddittorie erano le argomentazioni della sentenza di appello nella parte in cui era stata disconosciuta ogni valenza alle conclusioni di cui alla consulenza grafologica di parte a firma della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva individuato una serie di elementi attestanti la non riferibilità delle firme in questione all' imputata. Evidenzia che erroneamente ed in modo apodittico la corte di merito aveva disatteso l' istanza di rinnovazione istruttoria mediante audizione della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], omettendo di motivare le ragioni del rigetto. Osserva, ancora, che del tutto infondatamente i giudici di appello avevano affermato che l'odierna imputata non avrebbe escluso di avere apposto le firme in esame "sia pure adducendo una asserita inconsapevolezza", laddove era emerso esattamente il contrario in quanto la stessa aveva sempre negato di avere apposto le firme sullo specimen della banca.Deduce, altresì, che la corte di merito aveva omesso di esaminare le specifiche censure riguardanti la inattendibilità delle dichiarazioni dei testi Torinti e Ciccozzi, rispettivamente impiegato e direttore del [OSCURATO:PERSONA] Agenzia 53 filiale di [OSCURATO:PERSONA], le cui affermazioni erano risultate incongrue e inverosimili e che gli ulteriori elementi di riscontro indicati dai giudici di merito erano da ritenere privi di rilievo sulla scorta delle puntuali censure formulate in seno ali' atto di appello e che, infine, la corte di appello non aveva adeguatamente vagliato le specifiche contestazioni formulate dalla ricorrente in ordine alla mancata sottoscrizione dei menzionati assegni recanti una firma che era stata disconosciuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza di tutte le censure formulate. 2. Osserva la Corte che le censure in questione vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte di merito la quale, con motivazione logica, e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva ritenendo integrati tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di cui ali' art. 648-bis c.p. Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. Secondo le Sezioni Unite "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu ocu/i", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794).Deve, pure, essere rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di cd. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud, (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Occorre rilevare, altresì, che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 26296501). Va, precisato, inoltre, che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Non va, poi, dimenticato che l'imputata, qui ricorrente, ha chiesto ed ottenuto di essere giudicata con le forme del rito abbreviato (quindi allo "stato degli atti") ottenendo il corrispondente beneficio sul piano sanzionatorio. Invero sia il giudice di primo grado che la corte territoriale hanno debitamente spiegato le ragioni per le quali non era (assolutamente) necessario ai fini del decidere procedere all'integrazione probatoria richiesta dalla difesa dell' imputata mediante l' audizione delle teste Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo è sufficiente rilevare che la valutazione di rilevanza (rectius: di decisività) dell'integrazione probatoria richiesta è una valutazione di merito che di certo non compete alla Corte di legittimità e che in ogni caso «nel giudizio abbreviato d'appello, siccome l'unica attività d'integrazione probatoria consentita è quella esercitabile officiosamente, non è configurabile un vero e proprio diritto alla prova dì una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria, con la conseguenza che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri officíosi di integrazione probatoria, non può mai integrare, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840) e, ancora, che «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n, 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). 3. Fatti tali premesse va, invero, rilevato che la corte territoriale con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria ha correttamente ricostruito i profili di responsabilità dell' imputata basandoli sulle acquisizioni documentali, sulle dichiarazioni dei testi escussi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dipendenti della agenzia Credeberg di [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno confermato che l' imputata si recava presso l' agenzia per effettuare operazioni per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed era titolare di un conto corrente presso detta banca) nonché sulla assoluta inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] durante l' interrogatorio formale reso in sede di udienza preliminare. I giudici di merito, con una ricostruzione in fatto non sindacabile in questa sede, hanno, in primo luogo, evidenziato come la tesi dell'imputata della inconsapevolezza circa conto corrente n.1407 a lei intestato era del tutto smentita dalla circostanza che tale conto risultava dalla medesima utilizzato in quanto sullo stesso aveva ricevuto bonifici della sorella, erano stati accreditati i compensi a lei spettanti quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e risultavano le movimentazioni di una carta di credito pregata dalla medesima utilizzata agganciata su detto conto, risultando quindi smentite le conclusioni del consulente di parte circa la asserito carattere apocrifo della firma apposto sullo specimen del conto Credeberg. Con congrue argomentazioni hanno, ancora, chiarito non sussistevano elementi per dubitare dell'attendibilità dei testi escussi. Appare significativo osservare che la ricorrente, senza confrontarsi adeguatamente con l' articolato iter argomentativo delle sentenze di merito basate una attenta disamina del complessivo compendio istruttorio, si limita a reiterare profili già disattesi dai giudici di merito riguardanti la asserita falsità delle firme apposte sugli assegni oggetto del capo di imputazione e sullo specimen del conto corrente, la inattendibilità delle dichiarazioni dei testi escussi, la effettiva ragione dei bonifici effettuati sul detto conto corrente. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotte delittuose in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputata, le contestazioni formulate non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 24283/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris