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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 20151/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza, emessa in data 19 novembre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. promosso da [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del GIP di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, previa convalida dell'arresto in flagranza eseguito in data 26.10.2021 dalla Guardia di Finanza della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA], aveva applicato alla stessa la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione di Kg. 5,652 di cocaina occultata all'interno di un doppio fondo con chiusura magnetica posto dietro il vano autoradio della sua auto e della somma di Euro 5.200,00 nonché di diversi telefoni cellulari e di un biglietto della Caronte & Tourist che facevano ipotizzare il suo ruolo di corriere di una rilevante quantità di stupefacente dalla Calabria alla vicina Messina.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose analoghe a quella contestata, desumibile dalle peculiari circostanze del caso e dall'atteggiamento tenuto dall'indagata che tratteggiavano non già un episodio delittuoso isolato bensì l'attùazione di un consolidato piano criminoso.

Aveva del pari ritenuto che l'unica misura idonea a tutelare le ravvisate esigenze cautelari fosse quella della custodia cautelare in carcere non offrendo l'indagata, in assenza di qualsiasi resipiscenza per le condotte assunte, alcuna garanzia di volontario rispetto ed adempimento di una misura auto custodiale eventualmente applicatale.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo lamenta ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'artt. 274 lett. c) cod. proc. pen. e l'omissione e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla valutazione operata dai giudici del riesame sull'applicazione della misura cautelare di massimo rigore.

A riguardo la ricorrente deduce che il Tribunale non ha verificato l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione.

Inoltre non ha valutato il dato della incensuratezza della stessa al fine di considerare la possibilità di una condotta estemporanea nonché le modalità della condotta e la personalità dell'indagata in relazione al giudizio prognostico di ricaduta in attività illecite.Con il secondo lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'artt. 275 cod. proc. pen. per omissione e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla valutazione operata dai giudici del riesame con riferimento al mantenimento della misura cautelare di massimo rigore.

La ricorrente deduce che il Tribunale non ha valutato il criterio di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e la possibilità di applicare all'indagata la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. 3.

Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il primo motivo è infondato.

L'ordinanza impugnata, ritenuto il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato, desumibile dalle emergenze investigative che delineano il ruolo della Cuscunà quale corriere di rilevanti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ha altresì ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari connesse al rischio di reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede.

Il concreto ed attuale pericolo che la prevenuta prosegua l'attività di trasporto è stato, infatti, desunto da un insieme di elementi convergenti, ovvero le peculiari modalità del fatto ed in particolare il dispositivo approntato per occultare il carico di droga all'interno dell'auto di proprietà della prevenuta, la non esigua somma di denaro ed i diversi cellulari rinvenuti in suo possesso, che fanno ipotizzare non già un episodio isolato di detenzione a fini di spaccio bensì un segmento rilevante che si inserisce in una più ampia attività organizzata finalizzata al traffico di stupefacenti.

L'ipotesi accusatoria è invero quella che la Cuscunà agisse stabilmente come tramite tra fornitori ed acquirenti al dettaglio, per un'associazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti veicolando lo stupefacente dalla Calabria alla Sicilia, con l'ulteriore possibilità che la stessa potesse utilizzare la somma di denaro rinvenuta in suo possesso per l'acquisto di altre sostanze da portare poi in Calabria.

A corroborare tale ricostruzione l'ordinanza impugnata evidenzia la predisposizione di mezzi per il trasporto nonché il comportamento tenuto dalla medesima all'atto della perquisizione da parte delle forze dell'ordine.

2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Ed, invero, il Tribunale, con motivazione congrua ed esaustiva, ha ritenuto l'adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere ad inibire la reiterazione di condotte analoghe a quella per cui procede, considerata la "manifestata mancanza di freni inibitori alla reiterazione di condotte delittuose nonché l'evidente facilità con la quale la prevenuta si è inserita in contesti criminosi gestiti da soggetti dediti a traffici di sostanze psicotrope".

Ha altresì ulteriormente esplicitato l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche accompagnata dal presidio del braccialetto elettronico, in ragione della mancanza di resipiscenza da parte della Cuscunà per la condotta assunta.

Il Tribunale non ha affatto ignorato la condizione di incensuratezza della ricorrente, ma l'ha considerata, in puntuale applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. recessiva rispetto ad altri elementi fattuali, desunti dal materiale investigativo acquisto, sempre attinenti alla personalità dell'indagata, giustificatamente considerati sintomatici di un elevato livello di pericolosità sociale.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Essendo l'imputata in custodia cautelare in carcere per il reato interessato dal presente ricorso, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condannai ilíricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il 20.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa in data 19 novembre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. promosso da [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del GIP di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, previa convalida dell'arresto in flagranza eseguito in data 26.10.2021 dalla Guardia di Finanza della Compagnia di [OSCURATO:PERSONA], aveva applicato alla stessa la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione di Kg. 5,652 di cocaina occultata all'interno di un doppio fondo con chiusura magnetica posto dietro il vano autoradio della sua auto e della somma di Euro 5.200,00 nonché di diversi telefoni cellulari e di un biglietto della Caronte & Tourist che facevano ipotizzare il suo ruolo di corriere di una rilevante quantità di stupefacente dalla Calabria alla vicina Messina. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose analoghe a quella contestata, desumibile dalle peculiari circostanze del caso e dall'atteggiamento tenuto dall'indagata che tratteggiavano non già un episodio delittuoso isolato bensì l'attùazione di un consolidato piano criminoso. Aveva del pari ritenuto che l'unica misura idonea a tutelare le ravvisate esigenze cautelari fosse quella della custodia cautelare in carcere non offrendo l'indagata, in assenza di qualsiasi resipiscenza per le condotte assunte, alcuna garanzia di volontario rispetto ed adempimento di una misura auto custodiale eventualmente applicatale. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo lamenta ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'artt. 274 lett. c) cod. proc. pen. e l'omissione e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla valutazione operata dai giudici del riesame sull'applicazione della misura cautelare di massimo rigore. A riguardo la ricorrente deduce che il Tribunale non ha verificato l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. Inoltre non ha valutato il dato della incensuratezza della stessa al fine di considerare la possibilità di una condotta estemporanea nonché le modalità della condotta e la personalità dell'indagata in relazione al giudizio prognostico di ricaduta in attività illecite.Con il secondo lamenta l'inosservanza o erronea applicazione dell'artt. 275 cod. proc. pen. per omissione e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla valutazione operata dai giudici del riesame con riferimento al mantenimento della misura cautelare di massimo rigore. La ricorrente deduce che il Tribunale non ha valutato il criterio di adeguatezza della custodia cautelare in carcere e la possibilità di applicare all'indagata la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata, ritenuto il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato, desumibile dalle emergenze investigative che delineano il ruolo della Cuscunà quale corriere di rilevanti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ha altresì ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari connesse al rischio di reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede. Il concreto ed attuale pericolo che la prevenuta prosegua l'attività di trasporto è stato, infatti, desunto da un insieme di elementi convergenti, ovvero le peculiari modalità del fatto ed in particolare il dispositivo approntato per occultare il carico di droga all'interno dell'auto di proprietà della prevenuta, la non esigua somma di denaro ed i diversi cellulari rinvenuti in suo possesso, che fanno ipotizzare non già un episodio isolato di detenzione a fini di spaccio bensì un segmento rilevante che si inserisce in una più ampia attività organizzata finalizzata al traffico di stupefacenti. L'ipotesi accusatoria è invero quella che la Cuscunà agisse stabilmente come tramite tra fornitori ed acquirenti al dettaglio, per un'associazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti veicolando lo stupefacente dalla Calabria alla Sicilia, con l'ulteriore possibilità che la stessa potesse utilizzare la somma di denaro rinvenuta in suo possesso per l'acquisto di altre sostanze da portare poi in Calabria. A corroborare tale ricostruzione l'ordinanza impugnata evidenzia la predisposizione di mezzi per il trasporto nonché il comportamento tenuto dalla medesima all'atto della perquisizione da parte delle forze dell'ordine. 2.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Ed, invero, il Tribunale, con motivazione congrua ed esaustiva, ha ritenuto l'adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere ad inibire la reiterazione di condotte analoghe a quella per cui procede, considerata la "manifestata mancanza di freni inibitori alla reiterazione di condotte delittuose nonché l'evidente facilità con la quale la prevenuta si è inserita in contesti criminosi gestiti da soggetti dediti a traffici di sostanze psicotrope". Ha altresì ulteriormente esplicitato l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche accompagnata dal presidio del braccialetto elettronico, in ragione della mancanza di resipiscenza da parte della Cuscunà per la condotta assunta. Il Tribunale non ha affatto ignorato la condizione di incensuratezza della ricorrente, ma l'ha considerata, in puntuale applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. recessiva rispetto ad altri elementi fattuali, desunti dal materiale investigativo acquisto, sempre attinenti alla personalità dell'indagata, giustificatamente considerati sintomatici di un elevato livello di pericolosità sociale. In conclusione il ricorso va rigettato. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Essendo l'imputata in custodia cautelare in carcere per il reato interessato dal presente ricorso, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condannai ilíricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 20.4.2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]
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