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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17753/2026

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i dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -controMINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro protempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende– controricorrente –Numero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza n. 88/2022 della CORTE DI APPELLO diPALERMO, depositata in data 20/01/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon ricorso del 22.4.2016 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto opposizioneavverso l’ordinanza – ingiunzione del 29.7.2016, emessa dal [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli era stata comminata la sanzionepecuniaria di € 3.020 per aver trasferito la somma di € 3.000 medianteassegno bancario privo della clausola di non trasferibilità.Con sentenza n. 474/2017 il Tribunale di Agrigento accoglieval’opposizione, compensando le spese del grado.Con la sentenza impugnata, n. 88/2022, la Corte di Appello diPalermo accoglieva il gravame interposto dal Ministero dell’Economia econdannando gli odierni opponenti alle spese del solo grado di appello.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Salvatoreaffidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981 e 139 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe trascurato di considerare che il provvedimento con ilquale era stata contestata la violazione era stato notificato ad unNumero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026soggetto non abilitato a riceverlo, onde i suoi destinatari non avevanoavuto conoscenza del procedimento amministrativo primadell’emissione dell’ordinanza ingiunzione opposta, la cui notificazionedoveva ritenersi tardiva, in quanto intervenuta a distanza di 4 annidalla predetta contestazione dell’illecito amministrativo.La censura è infondata.La Corte di Appello ha evidenziato che la notificazione delprovvedimento di contestazione dell’illecito amministrativo era stataeseguita, nei confronti di ambedue i ricorrenti, presso la sede legaledella società, da persona ivi reperita, che si presume addetta allaricezione degli atti, salvo prova contraria a carico della parteopponente.

Il giudice di merito, con tale statuizione, si è conformatoall’insegnamento di questa Corte (richiamato anche dalla sentenzaimpugnata) secondo cui “Ai fini della regolarità della notifica ex art.145, comma 1, c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi pressola sede della persona giuridica destinataria in modo non occasionalema in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo esserenecessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anchedall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioniper conto della persona giuridica, sicché, ove dalla relata di notificadell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sededella persona giuridica deve presumersi addetto alla ricezione degli attiper la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non avern. 32981 del 20/12/2018, Rv. 652117; conf.

Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 27420 del 20/11/2017, Rv. 646424; Cass. Sez. 5,Sentenza n. 16102 del 20/07/2007, Rv. 599606; Cass. Sez.

L,Sentenza n. 3396 del 07/04/1987, Rv. 452429).Numero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026I ricorrenti contestano la ricostruzione della Corte distrettuale,affermando di aver dimostrato, mediante una autocertificazioneprodotta nelle fasi di merito del giudizio, che colui che ebbe a ritirarela notificazione non era [OSCURATO:PERSONA], unico componente dellostato di famiglia del Falzone abilitato a ricevere gli atti a lui diretti, néera il socio accomandante della società (all’epoca, [OSCURATO:PERSONA] diSalvatore [OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 13 del ricorso).Per quanto attiene alla notificazione eseguita nei confronti dellasocietà, la doglianza non si confronta con la ratio della decisione,poiché, secondo quanto accertato dalla Corte di Appello, la notifica èstata eseguita presso la sede della società, nelle mani di persona ivireperita, che è stata ritualmente presunta idonea a riceverla.

Persuperare detta presunzione i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrareche l’effettivo prenditore della notificazione non era abilitato ariceverla, mentre l’unica prova che essi hanno fornito è quella della noncoincidenza di tale soggetto con i predetti Piazza e Vella; il che nonesclude la presenza, oltre a questi ultimi, di altre persone in grado diricevere le notificazioni degli atti rivolti agli odierni ricorrenti.Per quanto invece attiene alla notificazione eseguita nei confrontidel Falzone in proprio, va data continuità al principio, affermato daquesta Corte, secondo cui “Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, la ritualità nellanotifica del verbale di violazione, in quanto atto del procedimentoamministrativo, forma oggetto dell'accertamento di fatto riservato algiudice di merito, la cui motivazione deve essere immune dai vizi di cuiall'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.14526 del 14/08/2012, Rv. 623547; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n.1092 del 19/01/2005, Rv. 582599; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11318del 28/10/1995, Rv. 494471).

Poiché nella specie la Corte distrettualeNumero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026ha condotto un accertamento di fatto al riguardo, all’esito del quale haritenuto ritualmente eseguita la notificazione nei confronti di ambeduei ricorrenti, non è consentito al ricorrente contestare il predettoaccertamento mediante proposizione di un motivo di ricorso che sisostanzi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione o falsaapplicazione dell’art. 16 della legge n. 689 del 1981, perché la Cortedistrettuale avrebbe omesso di rilevare l’erroneità della sanzioneelevata con l’atto impugnato.

Secondo la tesi dei ricorrenti, se essiavessero ricevuto la notificazione dell’atto di contestazione dell’illecitoavrebbero potuto attivarsi per provvedere, nel termine di 60 giorniprevisto dalla disposizione sopra richiamata, al pagamento dellasanzione in misura ridotta; cosa che non avrebbero potuto fare acagione della mancata ricezione del detto atto di contestazionedell’illecito.La censura è inammissibile, per effetto del rigetto del primo motivo.L’accertamento circa la ritualità della notificazione dell’avviso dicontestazione, infatti, rende inammissibile l’ulteriore censura in esame,poiché il mancato ricorso alla procedura di definizione agevolataprevisto dall’art. 16 della legge n. 689 del 1981 è conseguenza di unascelta della parte interessata, la quale, di conseguenza, non hainteresse, né titolo, di dolersi delle relative conseguenze.Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione deltermine di conclusione del procedimento amministrativo, perché laCorte distrettuale avrebbe dovuto ritenere consumato il poteresanzionatorio allo scadere del termine di 240 giorni previsto dall’art.Numero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026145 del D. Lgs. n. 385 del 1993 (cd.

T.U.

Bancario), applicabile peranalogia alla fattispecie, trattandosi di violazione inerente la disciplinadegli assegni bancari.La censura è inammissibile.La questione del superamento del termine massimo di conclusionedel procedimento amministrativo era stata posta dagli odierniricorrenti, in prime cure, con riferimento alla disciplina di cui alla leggen. 241 del 1990, e non invece con riguardo al diverso termine previstodal T.U.B.

In ogni caso, la Corte di Appello ha esattamente rilevato, inaccoglimento del gravame proposto dal M.E.F. avverso la decisione diprimo grado, che alla fattispecie non si applica la disciplina prevista dalT.U.B., trattandosi di violazione di norma antiriciclaggio.

La statuizioneè condivisibile, posto che le disposizioni contenute nel D. Lgs. 1.9.1993,n. 385, cd. testo unico bancario (T.U.B.) regolano l’attività bancaria,ossia quella degli istituti autorizzati all’erogazione del credito e allaraccolta del risparmio, nella quale non rientra certamente l’emissionedi un assegno di conto corrente, che costituisce atto dispositivo delprivato, titolare del rapporto bancario.Inoltre, alle sanzioni amministrative non si applica la disciplina dicui alla legge n. 241 del 1990, attesa la specialità e le peculiarità delprocedimento previsto dalla legge n. 689 del 1981 e s.m.i.

Lastatuizione è pienamente coerente con l’insegnamento di questa Corte,richiamato anche dalla Corte distrettuale, secondo cui “In tema disanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si puòovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per laconclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito dellamodifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005),Numero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organicoe compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sedeamministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo danon consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di untermine così breve.

È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cuiall'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccialetteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovuteper le violazioni” (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 21706 del 06/09/2018,Rv. 650259; conf.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17526 del 28/07/2009,Rv. 609101).

Peraltro, questa Corte ha anche affermato che “In temadi sanzioni amministrative per violazione delle norme che disciplinanol'attività di intermediazione finanziaria, trova applicazione il terminequinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché lal. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e laregolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si ponein rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimentiamministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriorealla prima, non comporta la caducazione della precedente” (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 10348 del 17/04/2024, Rv. 670744).

Poiché nellaspecie l’ordinanza ingiunzione è stata notificata il 29.7.2016, a frontedi una contestazione elevata il 13.3.2013, a fronte di unacomunicazione pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] in data 7.1.2013(cfr. pag. 1 del ricorso e pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), tutti itermini previsti dalla legge n. 689 del 1981 sono stati rispettati,essendo stato concluso il procedimento sanzionatorio nell’arco delquinquennio dalla contestazione iniziale dell’illecito amministrativo.In definitiva, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento in favore di quella controricorrente delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 1.300 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 05 maggio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti -controMINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro protempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende– controricorrente –Numero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza n. 88/2022 della CORTE DI APPELLO diPALERMO, depositata in data 20/01/2022;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon ricorso del 22.4.2016 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualelegale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto opposizioneavverso l’ordinanza – ingiunzione del 29.7.2016, emessa dal [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli era stata comminata la sanzionepecuniaria di € 3.020 per aver trasferito la somma di € 3.000 medianteassegno bancario privo della clausola di non trasferibilità.Con sentenza n. 474/2017 il Tribunale di Agrigento accoglieval’opposizione, compensando le spese del grado.Con la sentenza impugnata, n. 88/2022, la Corte di Appello diPalermo accoglieva il gravame interposto dal Ministero dell’Economia econdannando gli odierni opponenti alle spese del solo grado di appello.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Salvatoreaffidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981 e 139 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe trascurato di considerare che il provvedimento con ilquale era stata contestata la violazione era stato notificato ad unNumero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026soggetto non abilitato a riceverlo, onde i suoi destinatari non avevanoavuto conoscenza del procedimento amministrativo primadell’emissione dell’ordinanza ingiunzione opposta, la cui notificazionedoveva ritenersi tardiva, in quanto intervenuta a distanza di 4 annidalla predetta contestazione dell’illecito amministrativo.La censura è infondata.La Corte di Appello ha evidenziato che la notificazione delprovvedimento di contestazione dell’illecito amministrativo era stataeseguita, nei confronti di ambedue i ricorrenti, presso la sede legaledella società, da persona ivi reperita, che si presume addetta allaricezione degli atti, salvo prova contraria a carico della parteopponente. Il giudice di merito, con tale statuizione, si è conformatoall’insegnamento di questa Corte (richiamato anche dalla sentenzaimpugnata) secondo cui “Ai fini della regolarità della notifica ex art.145, comma 1, c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi pressola sede della persona giuridica destinataria in modo non occasionalema in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo esserenecessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anchedall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioniper conto della persona giuridica, sicché, ove dalla relata di notificadell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sededella persona giuridica deve presumersi addetto alla ricezione degli attiper la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non avern. 32981 del 20/12/2018, Rv. 652117; conf. Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 27420 del 20/11/2017, Rv. 646424; Cass. Sez. 5,Sentenza n. 16102 del 20/07/2007, Rv. 599606; Cass. Sez. L,Sentenza n. 3396 del 07/04/1987, Rv. 452429).Numero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026I ricorrenti contestano la ricostruzione della Corte distrettuale,affermando di aver dimostrato, mediante una autocertificazioneprodotta nelle fasi di merito del giudizio, che colui che ebbe a ritirarela notificazione non era [OSCURATO:PERSONA], unico componente dellostato di famiglia del Falzone abilitato a ricevere gli atti a lui diretti, néera il socio accomandante della società (all’epoca, [OSCURATO:PERSONA] diSalvatore [OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 13 del ricorso).Per quanto attiene alla notificazione eseguita nei confronti dellasocietà, la doglianza non si confronta con la ratio della decisione,poiché, secondo quanto accertato dalla Corte di Appello, la notifica èstata eseguita presso la sede della società, nelle mani di persona ivireperita, che è stata ritualmente presunta idonea a riceverla. Persuperare detta presunzione i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrareche l’effettivo prenditore della notificazione non era abilitato ariceverla, mentre l’unica prova che essi hanno fornito è quella della noncoincidenza di tale soggetto con i predetti Piazza e Vella; il che nonesclude la presenza, oltre a questi ultimi, di altre persone in grado diricevere le notificazioni degli atti rivolti agli odierni ricorrenti.Per quanto invece attiene alla notificazione eseguita nei confrontidel Falzone in proprio, va data continuità al principio, affermato daquesta Corte, secondo cui “Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, la ritualità nellanotifica del verbale di violazione, in quanto atto del procedimentoamministrativo, forma oggetto dell'accertamento di fatto riservato algiudice di merito, la cui motivazione deve essere immune dai vizi di cuiall'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.14526 del 14/08/2012, Rv. 623547; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.1092 del 19/01/2005, Rv. 582599; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11318del 28/10/1995, Rv. 494471). Poiché nella specie la Corte distrettualeNumero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026ha condotto un accertamento di fatto al riguardo, all’esito del quale haritenuto ritualmente eseguita la notificazione nei confronti di ambeduei ricorrenti, non è consentito al ricorrente contestare il predettoaccertamento mediante proposizione di un motivo di ricorso che sisostanzi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione o falsaapplicazione dell’art. 16 della legge n. 689 del 1981, perché la Cortedistrettuale avrebbe omesso di rilevare l’erroneità della sanzioneelevata con l’atto impugnato. Secondo la tesi dei ricorrenti, se essiavessero ricevuto la notificazione dell’atto di contestazione dell’illecitoavrebbero potuto attivarsi per provvedere, nel termine di 60 giorniprevisto dalla disposizione sopra richiamata, al pagamento dellasanzione in misura ridotta; cosa che non avrebbero potuto fare acagione della mancata ricezione del detto atto di contestazionedell’illecito.La censura è inammissibile, per effetto del rigetto del primo motivo.L’accertamento circa la ritualità della notificazione dell’avviso dicontestazione, infatti, rende inammissibile l’ulteriore censura in esame,poiché il mancato ricorso alla procedura di definizione agevolataprevisto dall’art. 16 della legge n. 689 del 1981 è conseguenza di unascelta della parte interessata, la quale, di conseguenza, non hainteresse, né titolo, di dolersi delle relative conseguenze.Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione deltermine di conclusione del procedimento amministrativo, perché laCorte distrettuale avrebbe dovuto ritenere consumato il poteresanzionatorio allo scadere del termine di 240 giorni previsto dall’art.Numero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026145 del D. Lgs. n. 385 del 1993 (cd. T.U. Bancario), applicabile peranalogia alla fattispecie, trattandosi di violazione inerente la disciplinadegli assegni bancari.La censura è inammissibile.La questione del superamento del termine massimo di conclusionedel procedimento amministrativo era stata posta dagli odierniricorrenti, in prime cure, con riferimento alla disciplina di cui alla leggen. 241 del 1990, e non invece con riguardo al diverso termine previstodal T.U.B. In ogni caso, la Corte di Appello ha esattamente rilevato, inaccoglimento del gravame proposto dal M.E.F. avverso la decisione diprimo grado, che alla fattispecie non si applica la disciplina prevista dalT.U.B., trattandosi di violazione di norma antiriciclaggio. La statuizioneè condivisibile, posto che le disposizioni contenute nel D. Lgs. 1.9.1993,n. 385, cd. testo unico bancario (T.U.B.) regolano l’attività bancaria,ossia quella degli istituti autorizzati all’erogazione del credito e allaraccolta del risparmio, nella quale non rientra certamente l’emissionedi un assegno di conto corrente, che costituisce atto dispositivo delprivato, titolare del rapporto bancario.Inoltre, alle sanzioni amministrative non si applica la disciplina dicui alla legge n. 241 del 1990, attesa la specialità e le peculiarità delprocedimento previsto dalla legge n. 689 del 1981 e s.m.i. Lastatuizione è pienamente coerente con l’insegnamento di questa Corte,richiamato anche dalla Corte distrettuale, secondo cui “In tema disanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione non si puòovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per laconclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito dellamodifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n. 80 del 2005),Numero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organicoe compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sedeamministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo danon consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di untermine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cuiall'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccialetteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovuteper le violazioni” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21706 del 06/09/2018,Rv. 650259; conf. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17526 del 28/07/2009,Rv. 609101). Peraltro, questa Corte ha anche affermato che “In temadi sanzioni amministrative per violazione delle norme che disciplinanol'attività di intermediazione finanziaria, trova applicazione il terminequinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché lal. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e laregolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si ponein rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimentiamministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriorealla prima, non comporta la caducazione della precedente” (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 10348 del 17/04/2024, Rv. 670744). Poiché nellaspecie l’ordinanza ingiunzione è stata notificata il 29.7.2016, a frontedi una contestazione elevata il 13.3.2013, a fronte di unacomunicazione pervenuta alla [OSCURATO:PERSONA] in data 7.1.2013(cfr. pag. 1 del ricorso e pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), tutti itermini previsti dalla legge n. 689 del 1981 sono stati rispettati,essendo stato concluso il procedimento sanzionatorio nell’arco delquinquennio dalla contestazione iniziale dell’illecito amministrativo.In definitiva, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 18176/2022Numero sezionale 1145/2026Numero di raccolta generale 17753/2026Data pubblicazione 03/06/2026Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento in favore di quella controricorrente delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 1.300 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 05 maggio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Tedesco
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