CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 00496/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 00415/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato lo studio di quest’ultimo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14; –ricorrente e controricorrente in via incidentale– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente e ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, n. 988/29/15 depositata il 28/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] dichiararsi inammissibile il ricorso principale e accogliersi il ricorso incidentale; preso atto che nessuno è comparso alla pubblica udienza per le parti ricorrente in via principale e controricorrente in via incidentale e che per le stesse valgono le conclusioni di cui al ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura generale dello Stato per la controricorrente in via principale e ricorrente in via incidentale Agenzia delle Entrate. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. l’avviso di accertamento n. T8B021903616/2012 recuperando a tassazione costi indebitamente dedotti e Iva indebitamente detratta in ragione di un p.v.c. notificato in data 30.5.2012. Veniva, altresì, notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. in qualità di socio accomandante l’avviso di accertamento n. T8B031905498/2013 per il reddito da partecipazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio impugnavano l’avviso di accertamento n. T8B021903616/2012 innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. T8B031905498/2013 innanzi alla medesima Commissione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria adita, riuniti i ricorsi, li respingeva con la sentenza n. 969/06/2014 depositata il 28/07/2014. 3. Avverso detta sentenza proponevano appello separatamente la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con [OSCURATO:PERSONA] in proprio e la [OSCURATO:SOCIETA].. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Firenze, con la sentenza 988/29/15 depositata il 28/05/2015 dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e accoglieva parzialmente l’appello della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio solo con riguardo alla deducibilità delle spese pubblicitarie, respingendolo nel resto. 4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio con impugnazione affidata a cinque motivi. 4.1. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a un motivo chiedendo la cassazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto deducibili le spese pubblicitarie della società. La società ricorrente ha depositato controricorso in riferimento al ricorso incidentale. 5. La procura generale ha rassegnato conclusioni chiedendo respingersi il ricorso principale e accogliersi il ricorso incidentale. 6. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 29/11/2024. Considerato che: 1. Nei giudizi di primo e di secondo grado, previa riunione dei ricorsi separatamente proposti, era parte in causa anche la [OSCURATO:SOCIETA]. che impugnava il diverso avviso di accertamento notificato alla stessa società in qualità di socio accomandante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (per il reddito da partecipazione accertato a seguito della rettifica operata nei confronti della società). La sentenza della CTR in questa sede impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. per difetto di specificità. Nel giudizio di legittimità la società ricorrente non ha notificato il ricorso per cassazione alla [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Sussiste, tuttavia, il litisconsorzio necessario ed è necessaria l’integrazione del contraddittorio. 2.1. In tal senso si consideri che: in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo ad IRPEF ed IRAP, dovute dallasocietà di persone e dai soci, riguarda inscindibilmente sia l'una che gli altri anche se proposto dal socio occulto disocietà di persone per contestare tale posizione, atteso il principio dell'unitarietà, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi dellesocietà di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, sicché il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti soci, che sono litisconsorti necessari (Cass. 27/07/2016, n.15566). Ed ancora: in tema di contenzioso tributario, il socio accomandante, quale contribuente e, dunque, soggetto passivo del rapporto tributario, esposto alla definitività dell'atto impositivo, è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento tributario inerente a crediti IVA ed IRAP dellasocietà, i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento di quest'ultima, sussistendo, peraltro, nel relativo giudiziolitisconsorzio necessario con il curatore ed il socioaccomandatario in ragione dell'unitarietà di detto accertamento che è alla base dell'imputazione dei redditi a ciascun socio (Cass. 28/07/2016,n. 15748 ). 3. Per questa ragione occorre assegnarsi termine ai sensi dell’art.331 cod. proc. civ. e il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. assegna il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del