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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 05983/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta altresì la memoria depositata nell'interesse dell'imputato; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la omessa declaratoria di prescrizione maturata prima del giudizio di secondo grado è fondato; che invero non può tenersi conto della sospensione della prescrizione in ragione del rinvio disposto in data 20 maggio 2020 avuto riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 83 comma 9 D.L. 18 del 2020 pronunciata con la sentenza n. 140/2021 della Corte costituzionale; che con detta pronuncia, infatti, la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020; che in particolare la pronuncia del giudice delle leggi affermava come la norma censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, «rinvia a una regola processuale, recante la sospensione del processo, il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario, così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione»; che il rinvio dell'udienza del 20 maggio adottato dal tribunale monocratico di Firenze richiamava proprio i provvedimenti organizzativi emessi dal Presidente del Tribunale di Firenze che fissavano limiti e criteri per la trattazione dei procedimenti pendenti in quella fase; che pertanto non può tenersi conto del periodo di sospensione di prescrizione calcolato nella sentenza di appello ed in quella di primo grado né di altro periodo non essendosi tenuta alcuna udienza tra il 9 marzo ed il 12 maggio 2020 durante la fase della c.d. sospensione COVID per complessivi giorni 64; \ che pertanto il reato si è prescritto in data 30 giugno 2024 prima della sentenza di secondo grado avente data 1 luglio 2024 sicchè deve dichiararsi l'annullamento senza rinvio per prescrizione; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il onsiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta altresì la memoria depositata nell'interesse dell'imputato; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la omessa declaratoria di prescrizione maturata prima del giudizio di secondo grado è fondato; che invero non può tenersi conto della sospensione della prescrizione in ragione del rinvio disposto in data 20 maggio 2020 avuto riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 83 comma 9 D.L. 18 del 2020 pronunciata con la sentenza n. 140/2021 della Corte costituzionale; che con detta pronuncia, infatti, la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020; che in particolare la pronuncia del giudice delle leggi affermava come la norma censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, «rinvia a una regola processuale, recante la sospensione del processo, il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell'ufficio giudiziario, così esibendo un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione»; che il rinvio dell'udienza del 20 maggio adottato dal tribunale monocratico di Firenze richiamava proprio i provvedimenti organizzativi emessi dal Presidente del Tribunale di Firenze che fissavano limiti e criteri per la trattazione dei procedimenti pendenti in quella fase; che pertanto non può tenersi conto del periodo di sospensione di prescrizione calcolato nella sentenza di appello ed in quella di primo grado né di altro periodo non essendosi tenuta alcuna udienza tra il 9 marzo ed il 12 maggio 2020 durante la fase della c.d. sospensione COVID per complessivi giorni 64; \ che pertanto il reato si è prescritto in data 30 giugno 2024 prima della sentenza di secondo grado avente data 1 luglio 2024 sicchè deve dichiararsi l'annullamento senza rinvio per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 Il onsiglie
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