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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 30804/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01I1HVX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLII dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990.

2. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall' imputato senza ministero del difensore: la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; ne consegue che dalla sua entrata in vigore i ricorsi per cassazione debbano essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il CorSsigliere stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01I1HVX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLII dato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990. 2. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall' imputato senza ministero del difensore: la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; ne consegue che dalla sua entrata in vigore i ricorsi per cassazione debbano essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il CorSsigliere stensore Il
Sentenza Cassazione n. 30804/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris