Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 05006/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ettEr/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Roma si è pronunciato sul riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 14 febbraio 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Roma, con cui veniva applicata nei confronti del suddetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 2), e di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 27).

Ha, quindi, riformato detta ordinanza, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con divieto di contatti con persone diverse dai conviventi.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge nella parte in cui ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati contestati ai capi 2) e 27).

La difesa lamenta che i Giudici del riesame si sono limitati a ricalcare pedissequamente il ragionamento del G.i.p., senza confrontarsi con le doglianze difensive circa la mancanza di prova, seppure a livello di fumus, della sussistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico e comunque della partecipazione alla stessa di [OSCURATO:PERSONA].

Rileva il difensore che, pure a voler ritenere il coinvolgimento dell'indagato nel fatto delittuoso contestato, tale fatto, consideratone il carattere episodico e occasionale, non può considerarsi sintomatico di un effettivo e concreto contributo da parte del ricorrente alla presunta associazione.

Osserva il difensore, inoltre, che la preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] circa l'assistenza legale a [OSCURATO:PERSONA] all'atto del suo arresto, quale emergente dalle conversazioni ritenute indizianti, non è indicativa della partecipazione associativa di quest'ultimo, ma dipende dal rapporto di amicizia tra i due.

Rileva, infine, il difensore con riguardo all'aggravante contestata al capo 2) che nel caso che ci occupa non viene fornita alcuna prova dell'agevolazione mafiosa e soprattutto della consapevolezza da parte dell'indagato della finalità di agevolazione dei concorrenti.

Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.

Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv. 247206).

L'ordinanza impugnata, con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, si sofferma sulla gravità indiziaria dell'associazione finalizzata al narcotraffico, fondandola sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e sui riscontri offerti dalle conversazioni intercettate.

Sottolinea come la sussistenza di detta associazione poggi su numerose evidenze, quali l'organizzazione verticistica della medesima (con [OSCURATO:PERSONA] in qualità di capo e coordinatore, cui si rivolgevano di volta in volta i vari sodali per risolvere questioni relative all'operatività dell'organizzazione, come ad esempio la gestione del "caso Dionisi"), la suddivisione di compiti tra gli associati ([OSCURATO:PERSONA] con il compito sopra indicato; Spanò, Schinzari e Kowalsky con il compito di dirigere ed organizzare le operazioni di approvvigionamento anche in territorio estero, curare i rapporti con i fornitori ed acquirenti e gestire la cassa del gruppo; Dionisi e Mezini con il compito di custodire e trasportare lo stupefacente dell'organizzazione; Alessandrini con il compito di collaborare alla riscossione dei proventi dell'attività e di prestare assistenza ai detenuti; [OSCURATO:PERSONA], Scognamiglio, [OSCURATO:PERSONA] e Kotov, con il compito di distribuire lo stupefacente dell'associazione), e le modalità operative indicative dell'esistenza di un'organizzazione in grado di finanziare acquisti di stupefacenti per milioni di euro.

L'ordinanza in esame rileva che dalle intercettazioni emerge che [OSCURATO:PERSONA] operava in sinergia con gli altri associati con lo specifico compito di venditore, compito riconosciuto a più riprese e che ne fa evidentemente uno dei soggetti di cui il sodalizio si avvaleva stabilmente per smerciare lo stupefacente di cui aveva la disponibilità.

Evidenzia detta ordinanza che dalle intercettazioni relative al capo 27) risulta che alla fine del 2018 [OSCURATO:PERSONA] acquistava da [OSCURATO:PERSONA], detto Mimmo, attualmente deceduto, già gestore del ristorante "L'Ulivo" di [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina (in particolare Mimmo, conversando con Spanò, affermava di avere dato a Pasquale - [OSCURATO:PERSONA] - dello stupefacente prima di Natale e dopo Natale, di avere già ricevuto 2300 euro e di essere rimasto creditore di 1500 euro per la fornitura, denaro che non aveva potuto riscuotere in quanto [OSCURATO:PERSONA] il 22 febbraio 2019 veniva tratto in arresto perché trovato in possesso di 80 grammi di cocaina, e, appunto, dei 1500 euro destinati al saldo della precedente fornitura).

Sottolinea come l'affiliazione del suddetto si tragga anzitutto dai commenti degli associati inerenti al suo arresto (il 22 febbraio 2019, quando veniva arrestato, il cognato Buccola avvertiva [OSCURATO:PERSONA], che esprimeva la sua preoccupazione per l'accaduto e assicurava il suo interessamento, contattando subito dopo il proprio legale di fiducia e comunicando al cognato di [OSCURATO:PERSONA] il relativo numero di telefono; nella stessa giornata era Spanò a commentare con Madaffari l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed entrambi esprimevano preoccupazione, temendo che la traduzione del medesimo presso la propria abitazione fosse dovuta ad un rapporto collaborativo con gli inquirenti; il 25 febbraio 2019 Madaffari, Buccola e Spanò tornavano sull'argomento e il primo chiariva che la droga caduta in sequestro non era la sua; il successivo 28 febbraio la compagna dell'arrestato telefonava a Madaffari per chiedergli di partecipare all'incontro con l'avvocato del marito; il 3 marzo 2019 Spanò tornava ad esternare la preoccupazione che [OSCURATO:PERSONA] avesse "cantato" con le forze dell'ordine; Spanò, conversando il 18 marzo 2019 con Madaffari dell'importazione da Bogotà di cocaina nascosta nel terriccio, esprimeva il proprio rammarico per l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], in quanto altrimenti avrebbero potuto incaricarlo di rivestire il ruolo di simulato acquirente del materiale trasportato; il 21 marzo 2019 lo Spanò si recava da [OSCURATO:PERSONA] agli arresti domiciliari con l'evidente fine di acquisire ulteriori particolari in ordine al suo arresto).

Rilevano, quindi, i Giudici del riesame che dall'insieme delle conversazioni emerge come [OSCURATO:PERSONA] ricoprisse un ruolo funzionale a garantire la stabilità dell'organizzazione e la sua operatività in vista della realizzazione dello scopo sociale, non spiegandosi altrimenti l'interessamento dei sodali con compiti apicali, tradottosi concretamente nell'assicurare all'arrestato tutela legale, e la loro preoccupazione espressa a più riprese.

Aggiungono che tra [OSCURATO:PERSONA] e Madaffari non è documentato alcun rapporto di parentela né di risalente e stretta amicizia e che l'iniziativa del legale per [OSCURATO:PERSONA] era presa da Madaffari che ne sceglieva uno di sua fiducia, a riprova che l'assistenza legale era fornita non solo nell'interesse dell'affiliato ma di tutta l'organizzazione.

L'ordinanza, infine, motiva anche sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sottolineando come non vi sia dubbio che Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affiliati al locale di 'ndrangheta di Anzio/Nettuno abbiano agito al fine di rafforzare l'associazione mafiosa di appartenenza garantendole il costante flusso di denaro proveniente dal narcotraffico e che gli altri associati all'organizzazione finalizzata allo spaccio, tra cui il ricorrente, abbiano agito in seno alla stessa ben consapevoli, in ragione del radicamento sul medesimo territorio e degli stretti rapporti di lavoro e anche di risalente conoscenza con i suddetti, dell'appartenenza dei sodali al locale di 'ndrangheta operante nell'area e delle finalità di agevolazione da costoro coltivate.

Conclude, quindi, nel senso che detta aggravante non possa ritenersi congetturale, essendo l'esistenza del locale certamente nota a chi, come [OSCURATO:PERSONA], viveva ed esercitava attività criminali nell'area di Anzio/Nettuno presidiata dal locale e aveva certamente costanti, ravvicinati e fiduciari rapporti, sempre per motivi illeciti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltretutto suoi compaesani, essendo tutti di [OSCURATO:PERSONA] d'Aspromonte.

Di contro, il ricorso si limita a contestare genericamente tali argomentazioni, a reiterare rilievi difensivi già svolti, con cui l'ordinanza di riesame si è confrontata nei termini appena evidenziati, e a sollecitare una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti.

Con particolare riferimento ai risultati delle operazioni di intercettazione deve, inoltre, ricordarsi che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ettEr/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di Roma si è pronunciato sul riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 14 febbraio 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Roma, con cui veniva applicata nei confronti del suddetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 2), e di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 27). Ha, quindi, riformato detta ordinanza, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con divieto di contatti con persone diverse dai conviventi. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo violazione di legge nella parte in cui ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati contestati ai capi 2) e 27). La difesa lamenta che i Giudici del riesame si sono limitati a ricalcare pedissequamente il ragionamento del G.i.p., senza confrontarsi con le doglianze difensive circa la mancanza di prova, seppure a livello di fumus, della sussistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico e comunque della partecipazione alla stessa di [OSCURATO:PERSONA]. Rileva il difensore che, pure a voler ritenere il coinvolgimento dell'indagato nel fatto delittuoso contestato, tale fatto, consideratone il carattere episodico e occasionale, non può considerarsi sintomatico di un effettivo e concreto contributo da parte del ricorrente alla presunta associazione. Osserva il difensore, inoltre, che la preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] circa l'assistenza legale a [OSCURATO:PERSONA] all'atto del suo arresto, quale emergente dalle conversazioni ritenute indizianti, non è indicativa della partecipazione associativa di quest'ultimo, ma dipende dal rapporto di amicizia tra i due. Rileva, infine, il difensore con riguardo all'aggravante contestata al capo 2) che nel caso che ci occupa non viene fornita alcuna prova dell'agevolazione mafiosa e soprattutto della consapevolezza da parte dell'indagato della finalità di agevolazione dei concorrenti. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che è intesa invece all'acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell'imputato (Sez.1, n.1951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Iannicelli, Rv. 247206). L'ordinanza impugnata, con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, si sofferma sulla gravità indiziaria dell'associazione finalizzata al narcotraffico, fondandola sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e sui riscontri offerti dalle conversazioni intercettate. Sottolinea come la sussistenza di detta associazione poggi su numerose evidenze, quali l'organizzazione verticistica della medesima (con [OSCURATO:PERSONA] in qualità di capo e coordinatore, cui si rivolgevano di volta in volta i vari sodali per risolvere questioni relative all'operatività dell'organizzazione, come ad esempio la gestione del "caso Dionisi"), la suddivisione di compiti tra gli associati ([OSCURATO:PERSONA] con il compito sopra indicato; Spanò, Schinzari e Kowalsky con il compito di dirigere ed organizzare le operazioni di approvvigionamento anche in territorio estero, curare i rapporti con i fornitori ed acquirenti e gestire la cassa del gruppo; Dionisi e Mezini con il compito di custodire e trasportare lo stupefacente dell'organizzazione; Alessandrini con il compito di collaborare alla riscossione dei proventi dell'attività e di prestare assistenza ai detenuti; [OSCURATO:PERSONA], Scognamiglio, [OSCURATO:PERSONA] e Kotov, con il compito di distribuire lo stupefacente dell'associazione), e le modalità operative indicative dell'esistenza di un'organizzazione in grado di finanziare acquisti di stupefacenti per milioni di euro. L'ordinanza in esame rileva che dalle intercettazioni emerge che [OSCURATO:PERSONA] operava in sinergia con gli altri associati con lo specifico compito di venditore, compito riconosciuto a più riprese e che ne fa evidentemente uno dei soggetti di cui il sodalizio si avvaleva stabilmente per smerciare lo stupefacente di cui aveva la disponibilità. Evidenzia detta ordinanza che dalle intercettazioni relative al capo 27) risulta che alla fine del 2018 [OSCURATO:PERSONA] acquistava da [OSCURATO:PERSONA], detto Mimmo, attualmente deceduto, già gestore del ristorante "L'Ulivo" di [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina (in particolare Mimmo, conversando con Spanò, affermava di avere dato a Pasquale - [OSCURATO:PERSONA] - dello stupefacente prima di Natale e dopo Natale, di avere già ricevuto 2300 euro e di essere rimasto creditore di 1500 euro per la fornitura, denaro che non aveva potuto riscuotere in quanto [OSCURATO:PERSONA] il 22 febbraio 2019 veniva tratto in arresto perché trovato in possesso di 80 grammi di cocaina, e, appunto, dei 1500 euro destinati al saldo della precedente fornitura). Sottolinea come l'affiliazione del suddetto si tragga anzitutto dai commenti degli associati inerenti al suo arresto (il 22 febbraio 2019, quando veniva arrestato, il cognato Buccola avvertiva [OSCURATO:PERSONA], che esprimeva la sua preoccupazione per l'accaduto e assicurava il suo interessamento, contattando subito dopo il proprio legale di fiducia e comunicando al cognato di [OSCURATO:PERSONA] il relativo numero di telefono; nella stessa giornata era Spanò a commentare con Madaffari l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ed entrambi esprimevano preoccupazione, temendo che la traduzione del medesimo presso la propria abitazione fosse dovuta ad un rapporto collaborativo con gli inquirenti; il 25 febbraio 2019 Madaffari, Buccola e Spanò tornavano sull'argomento e il primo chiariva che la droga caduta in sequestro non era la sua; il successivo 28 febbraio la compagna dell'arrestato telefonava a Madaffari per chiedergli di partecipare all'incontro con l'avvocato del marito; il 3 marzo 2019 Spanò tornava ad esternare la preoccupazione che [OSCURATO:PERSONA] avesse "cantato" con le forze dell'ordine; Spanò, conversando il 18 marzo 2019 con Madaffari dell'importazione da Bogotà di cocaina nascosta nel terriccio, esprimeva il proprio rammarico per l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], in quanto altrimenti avrebbero potuto incaricarlo di rivestire il ruolo di simulato acquirente del materiale trasportato; il 21 marzo 2019 lo Spanò si recava da [OSCURATO:PERSONA] agli arresti domiciliari con l'evidente fine di acquisire ulteriori particolari in ordine al suo arresto). Rilevano, quindi, i Giudici del riesame che dall'insieme delle conversazioni emerge come [OSCURATO:PERSONA] ricoprisse un ruolo funzionale a garantire la stabilità dell'organizzazione e la sua operatività in vista della realizzazione dello scopo sociale, non spiegandosi altrimenti l'interessamento dei sodali con compiti apicali, tradottosi concretamente nell'assicurare all'arrestato tutela legale, e la loro preoccupazione espressa a più riprese. Aggiungono che tra [OSCURATO:PERSONA] e Madaffari non è documentato alcun rapporto di parentela né di risalente e stretta amicizia e che l'iniziativa del legale per [OSCURATO:PERSONA] era presa da Madaffari che ne sceglieva uno di sua fiducia, a riprova che l'assistenza legale era fornita non solo nell'interesse dell'affiliato ma di tutta l'organizzazione. L'ordinanza, infine, motiva anche sull'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sottolineando come non vi sia dubbio che Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affiliati al locale di 'ndrangheta di Anzio/Nettuno abbiano agito al fine di rafforzare l'associazione mafiosa di appartenenza garantendole il costante flusso di denaro proveniente dal narcotraffico e che gli altri associati all'organizzazione finalizzata allo spaccio, tra cui il ricorrente, abbiano agito in seno alla stessa ben consapevoli, in ragione del radicamento sul medesimo territorio e degli stretti rapporti di lavoro e anche di risalente conoscenza con i suddetti, dell'appartenenza dei sodali al locale di 'ndrangheta operante nell'area e delle finalità di agevolazione da costoro coltivate. Conclude, quindi, nel senso che detta aggravante non possa ritenersi congetturale, essendo l'esistenza del locale certamente nota a chi, come [OSCURATO:PERSONA], viveva ed esercitava attività criminali nell'area di Anzio/Nettuno presidiata dal locale e aveva certamente costanti, ravvicinati e fiduciari rapporti, sempre per motivi illeciti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltretutto suoi compaesani, essendo tutti di [OSCURATO:PERSONA] d'Aspromonte. Di contro, il ricorso si limita a contestare genericamente tali argomentazioni, a reiterare rilievi difensivi già svolti, con cui l'ordinanza di riesame si è confrontata nei termini appena evidenziati, e a sollecitare una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti. Con particolare riferimento ai risultati delle operazioni di intercettazione deve, inoltre, ricordarsi che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa