CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il tentato furto di generi alimentari, riducendo la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 120 di multa; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta l'eccessività della pena inflitta - è intrinsecamente generico poiché non indica quali elementi in tesi pretermessi avrebbero dovuto condurre ad una ulteriore attenuazione della pena (vizio di aspecificità che già inficiava l'omologo motivo di gravame); detto motivo, inoltre, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favcire della Cassa delle ammende. Così deciso il