CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 35622/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.840/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende controricorrenti avverso la sentenza n. 2284/2022 della Comm.ne trib. Reg. Lazio depositata il 24 maggio 2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 16/