CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 34675/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18254 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliati, CONTRORICORRENTI avverso la sentenza numero 709/21 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, pubblicata in data 28 gennaio 2021. Udita la relazione svolta da l Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 5482/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con la quale era stato rigettato il ricorso da loro proposto avverso l’invito al pagamento numero 688/2018, avente ad oggetto il contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo davanti al [OSCURATO:PERSONA] per la Campania-Napoli del giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto numero 1778/10 della Corte d’Appello di Napoli, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze era stato condannato al pagamento, in loro favore, quali avvocati anticipatori, dei compensi professionali maturati nell’ambito di una controversia per equa riparazione, instaurata ai sensi della legge numero 89 del 2001. 2. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] resistevano alle avverse argomentazioni e richieste, depositando controricorso. 4. La causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso -che si rivela, diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti (cfr. il controricorso depositato in data 19 settembre 2022, alle pagine 4 e 5), assolutamente ammissibile, avendo il [OSCURATO:PERSONA] per la Campania-Napoli impugnato nel suo complesso il decisum e tutte le argomentazioni che lo sorreggono- è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento. 2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame il [OSCURATO:PERSONA] per la Campania-Napoli denuncia, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione o falsa applicazione degli articoli 10 e 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002 e degli articoli 5 quinquies e 5 sexiesdella legge numero 89 del 2001, per avere la [OSCURATO:PERSONA] della Campania erroneamente affermato che l’esenzione dal pagamento del contributo unificato si applichi anche ai giudizi promossi dai difensori antistatari per ottenere l’ottemperanza della parte soccombente al pagamento delle spese processuali liquidate in materia di equa riparazione. Nell’individuazione dell’oggetto dei suddetti giudizi, infatti, non può essere pretermessa la diversità del soggetto che lo abbia proposto, dovendosi distinguere il processo per equa riparazione, instaurato dal cittadino per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge, da quello instaurato dal suo difensore per ottenere il pagamento delle sue spettanze professionali, in forza di un titolo - la surrogazione nei diritti del creditore derivante dalla distrazione, ingenerante un rapporto del tutto autonomo con la parte soccombente- non sovrapponibile a quello che impone allo Stato di indennizzare il cittadino che abbia dovuto sopportare un’irragionevole durata del processo, il quale, già vessato dalle lungaggini processuali, deve essere esonerato da ulteriori esborsi economici. Il principio di tassatività e completezza delle norme tributarie, inoltre, osta ad un’estensione analogica delle disposizioni che prevedono esenzioni o agevolazioni, né è possibile addivenire a diverse conclusioni in virtù delle previsioni della Carta dei Servizi 2017 del [OSCURATO:PERSONA] della Puglia-Lecce, menzionata nelle loro difese dai controricorrenti, alle cui disposizioni non può attribuirsi il valore di norme giuridiche, né della circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, datata 18 ottobre 2011, citata nella sentenza impugnata, se solo si considera che, con una successiva circolare, datata 2 novembre 2020, è stato evidenziato come l’esenzione dal pagamento del contributo unificato riguardi esclusivamente i ricorsi promossi dalle parti che agiscono per il riconoscimento dell’indennizzo dovuto per l’irragionevole durata del processo e non anche per gli avvocati che agiscono in ottemperanza dei provvedimenti emessi in loro favore quali antistatari. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, non è soggetto al pagamento del contributo unificato -tra gli altri- il giudizio intentato al fine di ottenere un equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo, secondo la disciplina dettata dalla legge numero 89 del 2001. Il principio della durata ragionevole del processo, invero, ha trovato una prima ed autorevole affermazione nell’ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, avvenuta grazie alla legge numero 848 del 1955, e, nel recente passato, è stato oggetto di una esplicita previsione costituzionale, attraverso la legge numero 2 del 1999, e, poi, di una specifica concretizzazionesul piano della legislazione ordinaria, con la legge numero 89 del 2001. Ebbene, fruendo delle facoltà da quest’ultima previste, è possibile agire in giudizio al fine di ottenere un equo indennizzo, che, lungi dall’attenere alla decisione adottata, si riferisce - tutelandolo- all’interesse del cittadino alla durata ragionevole del processo, che deve svolgersi in tempi contenuti, da valutare in relazione all’ordinario e fisiologico svolgimento di esso, che è rappresentato, in sede civile, dall’arco temporale che va dalla proposizione della domanda alla pronuncia della sentenza che definitivamente decide la controversia (cfr. Cass. n. 33459/21, Rv. 662754-01). In questa prospettiva, è necessario distinguere, quindi, l’interesse del cittadino alla tutela del suo diritto a non subire lungaggini processuali, tutelato proprio attraverso le già menzionate disposizioni di legge, da quello dell’avvocato al conseguimento delle sue spettanze professionali, che è incentrato, invece, su un mero diritto di credito. 3.2. Giova rammentare che l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto - il difensore- ad un altro - la parte - nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese di lite e non introduce una nuova domanda nel processo, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass. n. 9062/10, Rv.612482-01, Cass. n. 25247/17, Rv. 646824 - 01, e Cass. n. 15964/22, Rv. 664884 - 01 ). E’ stato chiarito che l’istanza di distrazione delle spese processuali, che non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr.Cass.n. 809/11, Rv. 616326 - 01 ), non presenta i caratteri della domanda giudiziale in senso proprio, posto che può essere avanzata anche oralmente all’udienza di discussione della causa o in sede di precisazione delle conclusioni o anche in comparsa conclusionale, sottraendosi al regime processuale di tipo preclusivo e decadenziale che solitamente connota la proposizione di una domanda giudiziale. Il difensore anticipatario, inoltre, non è gravato dall’onere della prova della sua dichiarazione di anticipazione delle spese, che è da ritenersi comunque vincolante per il giudice, nel senso che quest’ultimo non ha alcun margine di sindacato su di essa. La pronuncia sulla distrazione, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, è considerata, conseguentemente, alla stregua di un autonomo provvedimento formalmente cumulato con essa (cfr. Cass., sez. un., n. 8562/21) ed, in coerenza con tali principi, è stato affermato che, in ipotesi di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese di lite, il difensore può dar luogo non già all’impugnazione della sentenza, secondo le modalità ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione di errore materiale (cfr.Cass., sez. un., n. 16037/10, Rv. 613868 - 01, ed, in termini analoghi, la più recente Cass. n. 22684/23). L’istanza di distrazione, dunque, ha valenza meramente incidentale ed accessoria, identificandosi in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito -ed ai cui tempi- resta condizionata: accessorietà, peraltro, di secondo grado, giacché derivata ed ulteriore rispetto alla natura già accessoria della domanda tendente ad ottenere la liquidazione delle spese di lite (cfr.Cass. n. 16608/12, Rv. 624089 - 01, Cass. n. 17521/22, Rv.664892-01, e Cass. n. 16558/23). 3.3. In virtù della clausola di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa, ai sensi dell’articolo 93 del codice di procedura civile, si instaura, tra il legale e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, tanto è vero che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, il difensore antistatario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari (cfr. Cass. n. 27041/08, Rv.605450-01). E gli stessi principi valgono anche per la legittimazione dell’avvocato ad agire in ottemperanza, in quanto lo scopo di un giudizio di tal fatta è comunque quello di rendere effettivo il comando contenuto nella sentenza in caso di inerzia dell’amministrazione, tenendo sempre a mente che la legittimazione ad agire per l’ottemperanza del capo relativo alle spese di lite non spetta alla parte, ma al suo difensore, destinatario del provvedimento di distrazione (cfr. Cass. n. 18077/24). E’ stato evidenziato, con precipuo riguardo al tema delle spese di lite nel processo tributario, ma in assonanza con i suddetti principi, che, se il pagamento in favore del contribuente o del difensore antistatario non è eseguito spontaneamente dall’amministrazione nel termine previsto, a norma dell’articolo 38 del decreto legislativo numero 546 del 1992, le somme dovute possono essere richieste nell’ambito di un giudizio di ottemperanza, non occorrendo una formale costituzione in mora, né il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento, pur restando nella facoltà dell’amministrazione procedere all’adempimento spontaneo fino a quando il provvedimento attuativo non sia stato emesso (cfr. Cass. n. 11286/22, Rv.664349-01). Del resto, l’articolo 69 del decreto legislativo numero 546 del 1992si riferisce anche all’avvocato anticipatario delle spese di lite, pienamente legittimato ad agire al fine di ottenere le somme liquidate in suo favore, in virtù del provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria abbia disposto la distrazione delle spese processuali, per effetto della quale -come si è già auto modo di accennare- s’instaura, con la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti e che, nei limiti del quantumliquidato dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra il cliente vittorioso ed il suo procuratore (cfr. Cass. n. 7664/24 ed, in maniera collimante, Cass. n. 22303/25, Rv.676210-01). 3.4. Questo principio non è sconfessato -anzi, è avvalorato- dalla possibilità per l’avvocato di esigere comunque il pagamento del dovuto dal cliente, proprio perché i due rapporti sono autonomi e danno entrambi diritto al difensore di agire per ottenere i compensi dei quali sia stato dichiarato antistatario, fermo restando che, in relazione alla controversia originariamente insorta tra i contendenti, è destinato ad assumere la qualità di parte solamente allorché ci sia dibattito sulla distrazione (cfr. Cass. n. 16945/24), mentre, qualora abbia incassato delle somme in dipendenza di una sentenza di condanna della parte soccombente, con distrazione in suo favore, quale difensore di quella vittoriosa, è tenuto personalmente, in caso di riforma di tale sentenza, alla restituzione, proprio perché, per effetto della sua qualità di antistatario, è divenuto titolare di un rapporto che lo vede direttamente contrapposto alla parte originariamente soccombente, che lo identifica quale unico legittimato passivo rispetto all’azione di ripetizione intentata dalla parte successivamente vittoriosa (cfr. Cass. 21972/22). Ed è per questo -e, cioè, per l’autonomia tra il rapporto che si instaura tra le parti originarie e quello che si instaura, invece, tra il difensore di quella vittoriosa e la parte soccombente- che il giudizio di ottemperanza, introdotto dall’avvocato al fine di ottenere la corresponsione delle sue spettanze professionali, non ha natura indennitaria, diversamente da quella che contraddistingue il giudizio intrapreso dalla parte al fine di ottenere l’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo (cfr. Cass. n. 23957/23). 3.5. E, quindi, tenuto conto della natura dei due giudizi (quello instaurato dal cliente per ottenere l’indennizzo per le lungaggini processuali e quello instaurato dal suo difensore per ottenere la corresponsione dei compensi professionali dei quali sia stato dichiarato anticipatario), nonché degli interessi sottesi (per il cliente, quello ad ottenere un ristoro per la violazione del suo diritto a conseguire la tutela giudiziale invocata entro termini ragionevoli e, per l’avvocato, quello ad ottenere il soddisfacimento di un mero diritto di credito), della diversità delle parti (il cliente e l’amministrazione, da una parte, e l’avvocato e l’amministrazione, dall’altra) e delle pretese azionate nei confronti del soggetto tenuto a rispondere (l’indennizzo, nel caso del cliente, ed i compensi professionali, nel caso del legale), non è possibile ritenere che nella nozione di giudizio proposto ai sensi dell’articolo 3 della legge numero 89 del 2001, richiamato dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, nella parte in cui esclude, per il suddetto giudizio, il pagamento del contributo unificato, possa essere ricompreso anche quello di ottemperanza introdotto dal difensore al fine di ottenere il pagamento delle sue spettanze professionali in virtù di una statuizione giudiziale di distrazione emessa in suo favore. E tale approdo ermeneutico è corroborato, invero, anche dal collegamento solamente indiretto che è possibile intravedere - come messo in rilievo pure dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., tra le altre, TAR Lazio n. 2896/96)- tra l’obbligazione della quale l’avvocato dichiaratosi antistatario chieda l’adempimento e l’indennizzo per equa riparazione ottenuto dal suo cliente, essendo relativa ad un credito per attività professionali che ha la sua fonte in un fatto che prescinde, stricto sensu, dall’oggetto del giudizio per il quale esse sono state prestate, scaturendo da un vincolo di mera occasionalità tra il giudizio per equa riparazione e quello instaurato dal difensore che in esso abbia espletato la sua opera e che, in sede di ottemperanza, pretenda, per lo svolgimento di essa, i compensi dovuti. 3.6. Nessuna norma tributaria, d’altro canto, esenta l’avvocato anticipatario, il quale agisca al fine di conseguire i compensi spettantigli per avere patrocinato in un giudizio di equa riparazione, dal pagamento del contributo unificato, vieppiù tenendo a mente che le disposizioni aventi ad oggetto agevolazioni fiscali sono distretta interpretazione, in ossequio al principio generale ed inderogabile che informa la materia fiscale, secondo il quale, in tale campo, le norme che contemplano esenzioni o agevolazioni non possono essere interpretate estensivamente, oltre i casi e le condizioni in esse specificamente indicati, né analogicamente (cfr. Cass. n. 23877/20, Rv.659349-01, Cass. n. 15301/21, Cass. n. 34690/22 e Cass. n. 24479/25). E norme tributarie non possono certamente reputarsi le disposizioni contenute in alcune Carte dei Servizi del [OSCURATO:PERSONA], menzionate nelle difese dei contribuenti, non costituendo una fonte del diritto, ma solo uno strumento avente natura e finalità informative, per gli utenti ed i cittadini, interessati ad ottenere tutela nei confronti della pubblica amministrazione. Parimenti, la circolare del Segretariato della Giustizia Amministrativa del 18 ottobre 2011, anch’essa citata -oltre che nella sentenza impugnata- nelle difese approntate dai controricorrenti, non è idonea a suffragare i loro assunti, in mancanza di una norma giuridica che preveda e disciplini l’esenzione - indebitamente - invocata, senza considerare il tenore della successiva circolare del 2 novembre 2020, menzionata nel ricorso e ad esso allegata, che è di segno contrario rispetto alle tesi da loro sostenute. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere, per le ragioni fin qui esposte, accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384, comma 2, del Codice di procedura civile , con il rigetto dell’appello proposto -davanti alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 5. Le spese di lite, in virtù dell’insussistenza, in subiecta materia, di un orientamento univoco, diffuso e consolidato, possono essere integralmente compensate, sia con riferimento al giudizio di secondo grado (essendo state già compens