CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 dicembre 1975
Cassazione n. 01083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01X7LGW) nato il 25/12/1975 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sull'acquisizione della relazione tecnica sulla qualità e quantità dello stupefacente (motivi 1 e 2) e sull'assenza di prova che la sostanza fosse destinata allo spaccio alla luce delle dichiarazioni dell'imputato e della situazione di fatto accertata dagli operanti con riferimento a denaro e stupefacente (motivo 3). 2.11 ricorso è inammissibile. Il terzo motivo non è stato proposto con l'appello, se non in relazione alla parte relativa alla quantità di stupefacente sotto soglia (vedi infra), cosicchè non è proponibile per la prima volta in questa sede ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e comunque inammissibili anche perché volti a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie. I primi due motivi sono innanzitutto contraddittori, in quanto da un lato il ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello, con l'impugnazione, di acquisire la relazione tecnica che dava atto che lo stupefacente sequestrato avesse un quantitativo pari a 0,388 g dunque sotto-soglia, dall'altro ha censurato che lo abbia fatto chiedendo di dichiarane l'inutilizzabilità. A ciò si aggiunge che la sentenza impugnata, con argomenti logici e coerenti non sindacabili in questa sede, ha dato atto dell'arresto in flagranza del ricorrente, per avere assistito alla consegna del denaro dall'acquirente e l'imputato nell'atto di cedergli lo stupefacente tanto da rendere non dirimente il risultato della relazione tecnica che il quantitativo di principio attivo fosse inferiore al valore soglia 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2