CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26437/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/.segtit-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a due sentenze specificamente in essa indicate. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Autiero, deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si duole del mancato riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate nell'istanza, omogenei, in quanto ricettazioni perpetrate con le medesime modalità esecutive, e frutto di un'ideazione criminosa unitaria, considerato che su entrambi gli assegni di provenienza furtiva era indicato come beneficiario Autiero ed entrambi i titoli erano versati sul conto corrente del condannato. Rileva che il periodo di un anno e cinque mesi tra i fatti, valorizzato del Giudice dell'esecuzione, non costituisce un lasso temporale talmente esteso da ostacolare il riconoscimento dell'identità del disegno criminoso. Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Va, invero, premesso che: - il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); - in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451). 1.2. Orbene, l'ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie. Invero, nell'escludere l'unicità del disegno criminoso, evidenzia che la circostanza che le condotte delittuose siano state poste in essere a distanza di un anno e cinque mesi e che siano caratterizzate da simili modalità esecutive non appare sufficiente, in assenza di più puntuali e specifici elementi, al riconoscimento dell'identità del disegno criminoso. Aggiunge che la mera identità tipologica delle due violazioni (anche in ragione della tipologia del reato) non appare dimostrativa di un progetto che le comprendesse tutte, nelle loro essenziali caratteristiche concrete, fin dall'inizio; e che, al contrario, le caratteristiche dei due singoli episodi criminosi, le quali non appaiono sovrapponibili avendo l'Autiero, in un caso, riscosso un assegno dalla titolare e, nell'altro, utilizzato un assegno la cui firma era stata precedentemente falsificata, depongono per una mera reiterazione delittuosa, rivelatrice più che di un disegno criminoso unitario, di una vera e propria abitualità a delinquere del condannato. Conclude l'ordinanza col ritenere che la reiterazione da parte di Autiero di due episodi delittuosi sia più l'estrinsecazione di una condotta di vita genericamente fondata sul delitto e che dal delitto intende trarre sostentamento, che l'espressione di azioni preventivamente progettate nel loro complesso. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all'ultimo profilo evidenziato dall'ordinanza, ex Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa e sottolineano i punti di carenza della prospettazione di sussistenza del medesimo disegno criminoso, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e non si confronta con l'ultimo profilo evidenziato dall'ordinanza, si rivela infondato. 2. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. v Ve endo i pr kandannato, va disposto l'oscuramento come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p