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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36299/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma il 12 dicembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tri- bunale di Roma il 14 dicembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha ricono- sciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione illecita di rnarijuana e di ces- sione della stessa sostanza (fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 21 settembre 2016), in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia vizio motivazio- nale, apparendo l'apparato giustificativo lacunoso, inadeguato ed insufficiente.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assai vago e privo di spe- cificità, poiché non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui omette il doveroso confronto.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6L6 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue anc:he quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 10 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma il 12 dicembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tri- bunale di Roma il 14 dicembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha ricono- sciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione illecita di rnarijuana e di ces- sione della stessa sostanza (fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 21 settembre 2016), in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia vizio motivazio- nale, apparendo l'apparato giustificativo lacunoso, inadeguato ed insufficiente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assai vago e privo di spe- cificità, poiché non scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui omette il doveroso confronto. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6L6 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue anc:he quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10 luglio
Sentenza Cassazione n. 36299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris