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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 35223/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 3 giugno 2021, formalmente divenuta irrevocabile, con la quale lo stesso Tribunale lo aveva condannato in relazione al reato di evasione.

Rilevava il Tribunale come l'istanza dovesse essere disattesa in quanto il giudizio di primo grado si era svolto ed era stato definito nell'udienza del 3 giugno 2021 dopo essere stata fissata una prima udienza di trattazione il 2 dicembre 2020, nella quale il difensore di fiducia dell'imputato aveva rinunciato al mandato ed era stato nominato un difensore di ufficio, con rinvio all'udienza del 27 maggio 2021: situazione nella quale doveva considerarsi irrilevante che nell'avviso di rinvio fosse stata indicata, per mero errore materiale, la data del 27 maggio 2020, ed ininfluente il fatto che la nomina del difensore di ufficio non fosse stata notificata all'imputato, non comparso alla prima udienza.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Fazio, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 175, comma 4, 178 e 179 cod. proc. pen., per essere stata adottata la decisione sulla richiesta dal giudice dell'esecuzione e non anche da quello dell'impugnazione, disattendendo così una regola di competenza funzionale prevista a pena di nullità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, essendo fondata la doglianza proposta.

2. Dalla lettura delle disposizioni dettate dall'art. 175, comma 4, e 670, comma 3, cod. proc. pen., si evince con chiarezza che la competenza a decidere su una richiesta della parte di restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza spetta, in generale, al giudice che procede nel momento della presentazione della istanza e, più in particolare, al giudice per le indagini preliminari se il termine risulta scaduto nella fase precedente all'esercizio dell'azione penale; laddove, però, sia stata adottata una sentenza o un decreto penale di condanna, la competenza spetta al giudice competente a decidere sull'impugnazione o sull'opposizione, salvo che la richiesta non sia stata specificamente formulata dalla parte interessata con una richiesta di non esecutività del provvedimento emesso, nel qual caso la competenza a decidere spetta al giudice dell'esecuzione (le cui determinazioni non possono essere rimesse in discussione nell'eventuale giudizio di impugnazione).

Tale ricostruzione del sistema normativo risulta conforme alle soluzioni esegetiche che sono state offerte in materia da questa Corte di cassazione, essendo stato puntualizzato, da un lato, che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la competenza a provvedere spetta al giudice dell'esecuzione solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente 1,k rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione (così, tra le molte, Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Lucattini, Rv. 277017); e, da altro lato, che è affetta da vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (così, Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749).

Alla luce di tali principi di diritto va rilevata la illegittimità della decisione adottata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, su una richiesta di restituzione nel termine per impugnare che la difesa dell'imputato aveva chiaramente formulato unitamente alla presentazione del mezzo di impugnazione, indirizzando quella istanza alla Corte di appello di Roma, come si evince dall'ultimo periodo dell'atto difensivo, formulato immediatamente precedente alle conclusioni finali.

3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi, a mente degli artt. 620 e 621 cod. proc. pen., per competenza alla Corte di appello di Roma (v.

Sez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, Costin, Rv. 283097).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 3 giugno 2021, formalmente divenuta irrevocabile, con la quale lo stesso Tribunale lo aveva condannato in relazione al reato di evasione. Rilevava il Tribunale come l'istanza dovesse essere disattesa in quanto il giudizio di primo grado si era svolto ed era stato definito nell'udienza del 3 giugno 2021 dopo essere stata fissata una prima udienza di trattazione il 2 dicembre 2020, nella quale il difensore di fiducia dell'imputato aveva rinunciato al mandato ed era stato nominato un difensore di ufficio, con rinvio all'udienza del 27 maggio 2021: situazione nella quale doveva considerarsi irrilevante che nell'avviso di rinvio fosse stata indicata, per mero errore materiale, la data del 27 maggio 2020, ed ininfluente il fatto che la nomina del difensore di ufficio non fosse stata notificata all'imputato, non comparso alla prima udienza. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Fazio, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 175, comma 4, 178 e 179 cod. proc. pen., per essere stata adottata la decisione sulla richiesta dal giudice dell'esecuzione e non anche da quello dell'impugnazione, disattendendo così una regola di competenza funzionale prevista a pena di nullità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, essendo fondata la doglianza proposta. 2. Dalla lettura delle disposizioni dettate dall'art. 175, comma 4, e 670, comma 3, cod. proc. pen., si evince con chiarezza che la competenza a decidere su una richiesta della parte di restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza spetta, in generale, al giudice che procede nel momento della presentazione della istanza e, più in particolare, al giudice per le indagini preliminari se il termine risulta scaduto nella fase precedente all'esercizio dell'azione penale; laddove, però, sia stata adottata una sentenza o un decreto penale di condanna, la competenza spetta al giudice competente a decidere sull'impugnazione o sull'opposizione, salvo che la richiesta non sia stata specificamente formulata dalla parte interessata con una richiesta di non esecutività del provvedimento emesso, nel qual caso la competenza a decidere spetta al giudice dell'esecuzione (le cui determinazioni non possono essere rimesse in discussione nell'eventuale giudizio di impugnazione). Tale ricostruzione del sistema normativo risulta conforme alle soluzioni esegetiche che sono state offerte in materia da questa Corte di cassazione, essendo stato puntualizzato, da un lato, che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la competenza a provvedere spetta al giudice dell'esecuzione solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente 1,k rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione (così, tra le molte, Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Lucattini, Rv. 277017); e, da altro lato, che è affetta da vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (così, Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021, Martincigh, Rv. 280749). Alla luce di tali principi di diritto va rilevata la illegittimità della decisione adottata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, su una richiesta di restituzione nel termine per impugnare che la difesa dell'imputato aveva chiaramente formulato unitamente alla presentazione del mezzo di impugnazione, indirizzando quella istanza alla Corte di appello di Roma, come si evince dall'ultimo periodo dell'atto difensivo, formulato immediatamente precedente alle conclusioni finali. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi, a mente degli artt. 620 e 621 cod. proc. pen., per competenza alla Corte di appello di Roma (v. Sez. 5, n. 19537 del 28/02/2022, Costin, Rv. 283097). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello
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