Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2012
ECLI:EU:T:2012:527
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 ottobre 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (ZEBEXIR)
(causa T-366/11)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ZEBEXIR – Marchio comunitario denominativo anteriore ZEBINIX – Impedimenti relativi alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1.
Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione
rivolta all’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6) (v. punto 14)
2.
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio
di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009,
art. 8, § 1, b)] (v. punti 17, 38)
3.
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio
di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi ZEBEXIR e ZEBINIX [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8,
§ 1, b)] (v. punti 18, 19, 37, 40)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009-1),
relativa al procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] & Cª, SA e la [OSCURATO:PERSONA], SA.
Dispositivo
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) del 6 aprile 2011 (procedimento R 1212/2009-1) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] & Cª, SA.
3)
[OSCURATO:PERSONA], SA sopporterà le proprie spese.