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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 1978

Cassazione n. 30754/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 9 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pescara il 14 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990; fatto commesso in Penne il 30 agosto 2021.

Osservato che i primi due motivi di ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata) hanno richiamato, in maniera non illogica, gli accertamenti dei Carabinieri di Penne, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a consegnare a [OSCURATO:PERSONA] 3,5 grammi di eroina, in cambio del corrispettivo di 50 euro, risultando a tal fine significativi gli esiti della perquisizione personale e domiciliare eseguita nei confronti dell'imputato nell'immediatezza dell'avvenuta cessione dello stupefacente.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, la non trascurabile quantità di dosi ricavabili dallo stupefacente detenuto (una ventina di dosi di eroina e una novantina di dosi di hashìsh), ostativa a una qualificazione in termini di speciale tenuità del lucro conseguibile.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Romani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 9 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pescara il 14 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990; fatto commesso in Penne il 30 agosto 2021. Osservato che i primi due motivi di ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali (cfr. pag. 3-4 della sentenza impugnata) hanno richiamato, in maniera non illogica, gli accertamenti dei Carabinieri di Penne, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a consegnare a [OSCURATO:PERSONA] 3,5 grammi di eroina, in cambio del corrispettivo di 50 euro, risultando a tal fine significativi gli esiti della perquisizione personale e domiciliare eseguita nei confronti dell'imputato nell'immediatezza dell'avvenuta cessione dello stupefacente. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, la non trascurabile quantità di dosi ricavabili dallo stupefacente detenuto (una ventina di dosi di eroina e una novantina di dosi di hashìsh), ostativa a una qualificazione in termini di speciale tenuità del lucro conseguibile. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Romani
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