Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04749/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA-date-awisrraite-pe rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20612/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Catania ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ascrittole.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delal congruità della pena e della insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 26.10.2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t _i C_ [OSCURATO:PERSONA] iN CANCFLLER1A 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA-date-awisrraite-pe rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 20612/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Catania ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 ascrittole. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' imputato deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delal congruità della pena e della insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.. L'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragioni al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t _i C_ [OSCURATO:PERSONA] iN CANCFLLER1A 1
Sentenza Cassazione n. 04749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris