CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 06038/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27036/2022 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 735/2022 pubblicata il 19/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con INPS. 2. La controversia ha per oggetto il diritto al pagamento della indennità NaSPI a decorrere dal 04/12/2017 a fronte delle dimissioni per giusta causa rassegnate il 05/12/2017 determinate dal mancato pagamento — da parte del datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA] — degli straordinari, della indennità per lavoro festivo e della indennità di trasferta per i periodi dal 09/02/2016 al 21/02/2017 e dal 01/04/2017 al 05/12/2017; 3. Il Tribunale di Bari rigettò la domanda, ritenendo insussistente la giusta causa di dimissioni. 4. La corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di percepire la NASpi e ha condannato l’INPS al pagamento in favore dell'appellante dell'indennità de qua. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre INPS, con ricorso affidato a un unico motivo, illustrato da memoria. Caldara è rimasto intimato. 6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art.3 comma 2 del d.lgs. n. 2/2015, con riferimento agli artt. 1455 e 2119 cod. civ. 2. Deduce che la corte territoriale ha ritenuto «sulla base di una mera petizione di principio che le dimissioni, rassegnate dall'assicurato per il dedotto mero mancato pagamento di alcuni compensi lavorativi (straordinari, indennità per lavoro festivo e indennità di trasferta), possano qualificarsi per "giusta causa'', senza alcuna considerazione dei criteri (oggettivi e soggettivi) per valutare la gravità dell'inadempimento e la conseguente intollerabilità della prosecuzione del rapporto di lavoro». 3. La corte territoriale ha ritenuto che «deve assegnarsi rilievo al fatto che il datore di lavoro non abbia corrisposto al Caldara, assunto in virtù di una molteplicità di contratti a termine, i compensi per il lavoro straordinario e festivo oltre alle indennità per trasferta, cosi inducendolo a rassegnare le dimissioni, atteso che per mancato pagamento della retribuzione - ipotesi solo esemplificativamente enunciata dall'Inps -ben può intendersi anche la situazione di un compenso non adeguato e privo di alcune voci». 4. La corte territoriale ha valorizzato il verbale di conciliazione sindacale sottoscritto il 21/03/2018, con le quali Caldara e l’ex datore di lavoro hanno posto fine alla controversia sul mancato pagamento dei compensi e delle indennità posto a fondamento delle dimissioni. 5. Sulla questione della immediatezza delle dimissioni, nella prospettiva della giusta causa di dimissioni ex art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015, il Collegio intende dare continuità all’orientamento di Cass. 31999/2018 (richiamata anche da Cass. 30310/2024), secondo il quale «il principio dell'immediatezza, che condiziona la validità e tempestività delle dimissioni del lavoratore per giusta causa, deve essere inteso in senso relativo e può essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo (cfr. Cass. 20/05/2008 n. 12375 e già, tra le poche pronunce esistenti,Cass. 15/05/1980 n. 3222). La valutazione in concreto della tardività o meno della reazione è demandata al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione nei limiti di cui all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.». 6. La corte territoriale, con un accertamento di fatto in questa sede non sindacabile, ha sostanzialmente ritenuto che il perdurante inadempimento nel pagamento degli straordinari, della indennità di trasferta e della indennità per il lavoro festivo, nel contesto di una pluralità di rapporti a termine, fosse di per sé incompatibile con la prosecuzione anche solo provvisoria del rapporto. 7. Nell’apprezzare la sussistenza della giusta causa di dimissioni ex art.3 comma 2 del d.lgs. n.22/2015 la corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto di questa Corte, perché ha proceduto ad una valutazione in concreto del recesso del lavoratore, ritenendolo giustificato proprio in considerazione dell’inadempimento protratto e cumulato oltre il limite della normale tollerabilità. 8. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso. Non vi è luogo a statuizioni sulle spese di lite perché la parte privata è rimasta intimata. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma