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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38067/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avyKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata.

2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avyKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata. 2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0
Sentenza Cassazione n. 38067/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris