CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 38436/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcka CASORIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, è stata rigettata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da [OSCURATO:PERSONA], condannata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 22/05/2014 alla pena di anni cinque di reclusione, in quanto riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (pronuncia confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 13/12/2016, passata in giudicato il 06/11/2018). 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo che l'impugnata ordinanza - oltre che ignorare l'adesione, manifestata dal difensore, all'astensione dalle udienze proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA] - aveva anche omesso l'esame di due nuovi attestati di lavoro, riguardanti la condannata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4. Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha rinunciato al ricorso, con atto datato 15/05/2024 e tempestivamente pervenuto a questa Corte, sottoscritto dal suddetto difensore, munito di procura speciale; ha rappresentato l'interessata, infatti, di aver medio tempore ottenuto, in forza di nuova istanza, l'invocata misura alternativa e di non avere pertanto ulteriore interesse al prosieguo del presente procedimento. La suddetta rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; non segue condanna alle spese processuali, né sanzione pecuniaria, stante la carenza di interesse sopravvenuta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2