CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 novembre 2023
Cassazione n. 31464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 21654/2020Numero sezionale 4072/2023* A Numero d i ra ccolta generale 31464/2023Data pubblicazione 13/11/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto*SEZIONE LAVOROindividualeComposta dagli * * Magistrati* 21654/2020* * * Presidente** * * Consigliere** * * Consigliere* 04/10/2023* * * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 21654 2020 proposto da* * domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagliavvocati * * * * ricorrentecontro* * * * ** in persona del legale rappresentante pro2023tempore domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso4072LA [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato *** disposto d ufficio Numero registro generale 21654/2020 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4072/2023Numero di raccolta generale 31464/2023avverso la sentenza n. 1695/2020 della CORTE Data pubblicazione 13/11/2023D APPELLO di NAPOLI depositata il 12/06/2020* 98/2020udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere ** *RILEVATO CHE1. Con provvedimento del 24.1.2019 la * ** srl comunicava al dipendente dal 2002 ** inquadrato nel II livello del * *“Area * e raccolta” con mansioni di operaio addettoalle attività di spazzamento e raccolta di rifiuti il licenziamentoper giustificato motivo oggettivo per il giudizio di inidoneitàpermanente alle mansioni espletate a seguito di visita del12.1.2016 il cui giudizio confermato il 3.10.2017 non era statoimpugnato e per l impossibilità ad avvalersi della sua opera inaltro settore aziendale.2. La Corte di appello di Napoli con la sentenza n.1695/2020 confermava la pronuncia di prime cure che avevarespinto l impugnativa di licenziamento proposta dal lavoratore.3. I giudici di seconde cure evidenziavano che a laricollocazione del * nelle mansioni di custode delparcheggio e/o di addetto alle pulizie svolte da altro dipendente tale * * non era possibile perché quest ultimoassunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato parttime non era provvisto delle competenze necessarie persvolgere l attività di operatore ecologico mai esercitata b nonvi era pertanto un posto di lavoro compatibile con la inidoneitàfisica alla mansione del * con l organigramma aziendalee con il lavoro svolto dagli altri dipendenti c l inosservanzadella procedura di cui all art. 44 del * applicato al rapportoin esame che prevedeva in ipotesi di inidoneità alle mansioni di* disposto d ufficio Numero registro generale 21654/2020un lavoratore una verifica attraverso una riunione congiunta Numero sezionale 4072/2023Numero di raccolta generale 31464/2023tra la direzione aziendale il dipendente e un suo rappresentanteData pubblicazione 13/11/2023sindacale onde accertare la possibilità di mantenere illavoratore in servizio con mansioni diverse non rilevava nelcaso in esame sia per la inesistenza di una possibilità diricollocare il * nella compagine aziendale sia perché nonera prevista contrattualmente alcuna sanzione per la omissionedella suddetta verifica.4. Avverso la sentenza di secondo grado ** proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivicui resisteva con controricorso la srl * **5. Il ricorrente depositava memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] si riservava il deposito dell ordinanza neitermini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.CONSIDERATO CHE1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazionee/o falsa applicazione dell art. 44 * * in riferimentoagli artt. 1362 1363 1366 e 1367 cc in relazione all art. 360co. 1 n. 3 cpc per avere erroneamente ritenuto la Corteterritoriale che la suddetta clausola pur non prevedendo alcunasanzione aveva comunque una funzione di protezione dellavoratore sicché l occasione della verifica si riverberava sullicenziamento rendendolo illegittimo per mancanza di unpassaggio fondamentale riguardante il confronto tra aziendalavoratore e sindacato.3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsaapplicazione dell art. 5 legge n. 604/1966 nonché dell art. 44* * in relazione all art. 360 co. 1 n. 3 cpc per esserestato addossato al lavoratore l onere della prova non solo sulpossibile reimpiego ma anche sull indicazione che il possibilereimpiego non alterasse l organizzazione aziendale e ciò peressere stata omessa a procedura ex art. 44 del * *che aveva alterato la posizione processuale delle parti.* disposto d ufficio Numero registro generale 21654/20204. Con il terzo motivo il ricorrente obietta la violazione Numero sezionale 4072/2023Numero di raccolta generale 31464/2023dell art. 2103 cc in relazione all art. 360 co. 1 n. 3 cpc nonchéData pubblicazione 13/11/2023la violazione dell art. 132 co. 2 n. 4 cpc e la motivazioneapparente per avere la Corte territoriale ritenuto inattuabile uninterscambio tra dipendenti inquadrati nel II * e nel I * livello quando invece le relative mansioni eranoequivalenti ed esigibili e sulle quali non poteva incidere latipologia part time o full time dell originario contratto diassunzione.5. Per motivi di pregiudizialità logico giuridica devonoessere esaminati congiuntamente per la loro interferenza in viapreliminare il secondo ed il terzo motivo di ricorso.6. * non sono meritevoli di accoglimento presentandoprofili di infondatezza e di inammissibilità.7. * al secondo motivo con cui vienecensurato che era stato addossato l onere della prova circa ilpossibile reimpiego a carico del lavoratore deve osservarsi chela doglianza va respinta.8. La Corte territoriale non ha onerato il dipendente didimostrare la possibilità del cd. “repechage” ma attraverso unavalutazione di tutte le risultanze istruttorie ha accertato che nonsussisteva nella società alcuna posizione di custode e/oparcheggiatore cui adibire il * se non quella di tale* * la cui condizione lavorativa però non erainterscambiabile con quella del ricorrente e non era possibilealcuna modifica dell assetto organizzativo dell azienda per laricollocazione di quest ultimo.9. Invero oltre agli operatori ecologici spazzamento eraccolta rifiuti e/o autisti nel numero di ventuno l aziendaoccupava un solo impiegato amministrativo un solo addetto allepulizie e un dirigente.10. In relazione poi alla eccezione sull apparenza esulla contraddittorietà della motivazione in relazione allaritenuta non interscambiabilità delle mansioni tra quelleespletate dal * addetto alle pulizie inquadrato nel primolivello del * di categoria ed il * operaio addetto* disposto d ufficio Numero registro generale 21654/2020all attività di spazzamento e/o raccolta di rifiuti ed inquadrato Numero sezionale 4072/2023Numero di raccolta generale 31464/2023nel secondo livello da un lato deve ribadirsi che in tema diData pubblicazione 13/11/2023contenuto della sentenza il vizio di motivazione previstodall art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dall art. 111 * sussistequando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento come accade quando nonvi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcunadisamina logico giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito * n. 3819/2020 ipotesi questenon ravvisabili nel ragionamento della gravata pronunciadall altro va sottolineato che le censure al di là della denunciataviolazione dell art. 2103 cc si sostanziano in una inammissibilenuova valutazione di un accertamento di fatto compiuto daigiudici di merito i quali con argomentazioni chiare ed esaustivehanno ritenuto sul presupposto che si sarebbe trattato di unoscambio di mansioni e non di una nuova assunzione che pertipologia di contratto per il diverso inquadramento e per lamancanza di competenze necessarie a svolgere l attività dioperatore ecologico da parte del * una commutazione deiruoli non era possibile.11. Il primo motivo è invece fondato.12. L art. 44 del * * ex *pacificamente e concordemente applicabile nel caso in esameprevede che “Nei casi previsti dal precedente punto 6 lett. c ed l * verifica la possibilità di mantenere il lavoratore inservizio con mansioni equivalenti a quelle precedentementesvolte ovvero in mancanza con mansioni inferiori. Fermorestando il rispetto di quanto stabilito all art. 42 del D. lgs. n.81/08 come modificato dal D. lgs. n. 106/09 l accertamentorelativo alla possibilità di mantenere o meno il lavoratore inservizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunionecongiunta tra la * * il lavoratore interessato eun rappresentante dell * sindacale cui lo stessoaderisce o conferisce mandato”.* disposto d ufficio Numero registro generale 21654/202013. Il punto 6 lett. c fa riferimento ai lavoratori Numero sezionale 4072/2023Numero di raccolta generale 31464/2023dichiarati inidonei a svolgere le mansioni per le quali sono statiData pubblicazione 13/11/2023assunti ma non anche che siano inidonei a svolgere qualsiasialtra attività lavorativa.14. La Corte distrettuale ha ritenuto non influentel inosservanza della procedura statuita dalla suddettadisposizione sia per l assenza di alcuna sanzione prevista dalleparti sociali per l omissione della fase di confronto sia perchécomunque era risultata impossibile da una verifica ex postsvolta in sede giudiziaria una diversa sistemazione lavorativadel *15. Tale assunto non è condivisibile e non apparecorretto con riguardo alla disciplina normativa dei lavoratoridichiarati inabili al lavoro.16. Le clausole del contratto collettivo devono essereinterpretate in base alle norme codicistiche di ermeneuticanegoziale artt. 1362 cc e ss. che costituiscono un criteriointerpretativo diretto e non più un canone esterno per verificarel esattezza e la congruità della motivazione senza che vi sia piùla necessità a pena di inammissibilità della doglianza di unaspecifica indicazione delle norme asseritamente violate né diindicare come il giudice di merito si sia discostato da canonilegali assunti come violati * 15934/2020 * n.5533/2016 . Inoltre è stato affermato sempre in sede dilegittimità che in tema di interpretazione del contrattocollettivo il senso letterale delle espressioni e la ratio delprecetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali suiquali si deve basare il procedimento ermeneutico non sonoordinati secondo un criterio di priorità ma devono essereugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione delsignificato dell atto negoziale * n. 2996/2023 * n.30141/2022 .17. Orbene ritiene il Collegio che se la norma prevedeuna determinata fase di confronto prima di adottare una misuraestrema espulsiva come il licenziamento per giustificato motivooggettivo determinato dalla impossibilità di ricollocare il* dispostol ad uvffoicrioatore dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni per le qNuuamleir o registro generale 21654/2020Numero sezionale 4072/2023era stato assunto la detta fase non può essere ritenutaNumero di raccolta generale 31464/2023superflua per la assenza di una specifica sanzione ovvero perché Data pubblicazione 13/11/2023la valutazione sui fatti che avrebbe dovuto essere espletatanella riunione congiunta con un accertamento ex post possarisultare vana o irrilevante.18. La disposizione in parola si riferisce come detto aduna particolare platea di lavoratori dichiarati inidonei a svolgerele mansioni per le quali erano stati assunti ma non ancheinidonei a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.19. E opportuno ricordare la peculiare tutelariconosciuta dal diritto dell * Europea ai lavoratori condisabilità atteso che la direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione«comprese le condizioni di licenziamento» protegge all art.1 ilfattore soggettivo dell «handicap» cfr. * 23/5/2017 n.12911 e * 19/3/2018 n. 6798 . La * sui dirittidel disabile delle * unite del 13.12.2006 valorizza laprotezione del soggetto portatore di disabilità e quindi lo rendemeritevole di una protezione rafforzata anche sul pianolavorativo alla luce dell art. 26 della Carta dei dirittifondamentali dell * europea che riconosce il diritto dellepersone con disabilità di beneficiare di misure idonee a garantirel autonomia l inserimento sociale e professionale e lapartecipazione alla vita della comunità in piena coerenza conl art. 15 della Carta sociale europea e del punto n. 26 della Cartacomunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori che necostituiscono a loro volta le fonti come attestato dalle* alla Carta da tenere in debita considerazione exart. 6 * come già ricordato da questa Corte cfr. *6/4/2011 n. 7889/2011 e * 7/6/2012 n.9201 sotto altriprofili concernenti la tutela del lavoratore portatore di handicap vedi in motivazione * 4/2/2016 n.2210 . Da ultimo varimarcato anche il successivo sviluppo della legislazione inmateria di tutele operanti in caso di licenziamenti intimatirispetto a contratti di lavoro stipulati successivamente al 7* dispostom d uaffriczioo 2015 e difformi dal modello legale visto che il d. lgNsu mne.r o registro generale 21654/2020Numero sezionale 4072/202323 del 2015 ha previsto nell ipotesi di difetto di giustificazioneNumero di raccolta generale 31464/2023per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del Data pubblicazione 13/11/2023lavoratore la tutela reintegratoria piena.20. In questo contesto giuridico normativo la fasepreliminare di confronto prevista nel caso de quo dalla normacollettiva contrattuale si pone proprio per la partecipazione deisoggetti interessati lavoratore rappresentante sindacale e* aziendale e per la sua collocazione temporale qualemomento necessario della procedura di licenziamentosvolgendo nel contraddittorio delle parti sia un ruolo diriscontro reale sulla possibilità o meno di mantenere in servizioil dipendente con mansioni diverse sia una funzione propositivaai fini di individuare gli adattamenti organizzativi ragionevoliqualora l inidoneità fisica sopravvenuta derivi da una condizionedi handicap.21. L inosservanza di tale garanzia procedimentalesebbene non sanzionata in modo specifico dalla contrattazionecollettiva comunque deve essere valutata o ai fini dellaregolarità della fattispecie procedimentale che ha condotto allicenziamento determinandone l eventuale inefficacia oppurecon riferimento ad una ipotizzabile condotta antisindacaleincidente sul corretto esercizio del potere del datore di lavoronon potendosi ridurre la rilevanza dell omissione della detta faseunicamente all esito ex post della verifica che avrebbe dovutoessere svolta preliminarmente dai soggetti interessati ecoinvolti.22. * naturalmente deve essere accertato valutandotutte le circostanze del caso concreto attraverso unaricognizione di fatto riguardante l intero comportamento delleparti e le ragioni che hanno portato all omissione di detta fase.23. Dell impugnata sentenza s impone pertanto lacassazione in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corted Appello di Napoli che in diversa composizione procederà anuovo esame facendo applicazione dei su indicati principi e delleprecisazioni sopra svolte.* disposto d ufficio Numero registro generale 21654/202024. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle Numero sezionale 4072/2023Numero di raccolta generale 31464/2023spese del giudizio di cassazione.Data pubblicazione 13/11/2023La Corte accoglie il primo motivo rigettati il secondo ed il terzo.* l impugnata sentenza in relazione al motivo accolto erinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corted Appello di Napoli in diversa composizione.Ai sensi dell art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/2003 in caso didiffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dellavoratore ricorrente e della società datrice di lavoro.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023Il Presidente* * ** *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 21654/2020Numero sezionale 4072/2023* A Numero d i ra ccolta generale 31464/2023Data pubblicazione 13/11/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto*SEZIONE LAVOROindividualeComposta dagli * * Magistrati* 21654/2020* * * Presidente** * * Consigliere** * * Consigliere* 04/10/2023* * * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 21654 2020 proposto da* * domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagliavvocati * * * * ricorrentecontro* * * * ** in persona del legale rappresentante pro2023tempore domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso4072LA [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONErappresentata e difesa dall avvocato *** disposto d ufficio Numero registro generale 21654/2020 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4072/2023Numero di raccolta generale 31464/2023avverso la sentenza n. 1695/2020 della CORTE Data pubblicazione 13/11/2023D APPELLO di NAPOLI depositata il 12/06/2020* 98/2020udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere ** *RILEVATO CHE1. Con provvedimento del 24.1.2019 la * ** srl comunicava al dipendente dal 2002 ** inquadrato nel II livello del * *“Area * e raccolta” con mansioni di operaio addettoalle attività di spazzamento e raccolta di rifiuti il licenziamentoper giustificato motivo oggettivo per il giudizio di inidoneitàpermanente alle mansioni espletate a seguito di visita del12.1.2016 il cui giudizio confermato il 3.10.2017 non era statoimpugnato e per l impossibilità ad avvalersi della sua opera inaltro settore aziendale.2. La Corte di appello di Napoli con la sentenza n.1695/2020 confermava la pronuncia di prime cure che avevarespinto l impugnativa di licenziamento proposta dal lavoratore.3. I giudici di seconde cure evidenziavano che a laricollocazione del * nelle mansioni di custode delparcheggio e/o di addetto alle pulizie svolte da altro dipendente tale * * non era possibile perché quest ultimoassunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato parttime non era provvisto delle competenze necessarie persvolgere l attività di operatore ecologico mai esercitata b nonvi era pertanto un posto di lavoro compatibile con la inidoneitàfisica alla mansione del * con l organigramma aziendalee con il lavoro svolto dagli altri dipendenti c l inosservanzadella procedura di cui all art. 44 del * applicato al rapportoin esame che prevedeva in ipotesi di inidoneità alle mansioni di* disposto d ufficio Numero registro generale 21654/2020un lavoratore una verifica attraverso una riunione congiunta Numero sezionale 4072/2023Numero di raccolta generale 31464/2023tra la direzione aziendale il dipendente e un suo rappresentanteData pubblicazione 13/11/2023sindacale onde accertare la possibilità di mantenere illavoratore in servizio con mansioni diverse non rilevava nelcaso in esame sia per la inesistenza di una possibilità diricollocare il * nella compagine aziendale sia perché nonera prevista contrattualmente alcuna sanzione per la omissionedella suddetta verifica.4. Avverso la sentenza di secondo grado ** proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivicui resisteva con controricorso la srl * **5. Il ricorrente depositava memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] si riservava il deposito dell ordinanza neitermini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.CONSIDERATO CHE1. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazionee/o falsa applicazione dell art. 44 * * in riferimentoagli artt. 1362 1363 1366 e 1367 cc in relazione all art. 360co. 1 n. 3 cpc per avere erroneamente ritenuto la Corteterritoriale che la suddetta clausola pur non prevedendo alcunasanzione aveva comunque una funzione di protezione dellavoratore sicché l occasione della verifica si riverberava sullicenziamento rendendolo illegittimo per mancanza di unpassaggio fondamentale riguardante il confronto tra aziendalavoratore e sindacato.3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsaapplicazione dell art. 5 legge n. 604/1966 nonché dell art. 44* * in relazione all art. 360 co. 1 n. 3 cpc per esserestato addossato al lavoratore l onere della prova non solo sulpossibile reimpiego ma anche sull indicazione che il possibilereimpiego non alterasse l organizzazione aziendale e ciò peressere stata omessa a procedura ex art. 44 del * *che aveva alterato la posizione processuale delle parti.* disposto d ufficio Numero registro generale 21654/20204. Con il terzo motivo il ricorrente obietta la violazione Numero sezionale 4072/2023Numero di raccolta generale 31464/2023dell art. 2103 cc in relazione all art. 360 co. 1 n. 3 cpc nonchéData pubblicazione 13/11/2023la violazione dell art. 132 co. 2 n. 4 cpc e la motivazioneapparente per avere la Corte territoriale ritenuto inattuabile uninterscambio tra dipendenti inquadrati nel II * e nel I * livello quando invece le relative mansioni eranoequivalenti ed esigibili e sulle quali non poteva incidere latipologia part time o full time dell originario contratto diassunzione.5. Per motivi di pregiudizialità logico giuridica devonoessere esaminati congiuntamente per la loro interferenza in viapreliminare il secondo ed il terzo motivo di ricorso.6. * non sono meritevoli di accoglimento presentandoprofili di infondatezza e di inammissibilità.7. * al secondo motivo con cui vienecensurato che era stato addossato l onere della prova circa ilpossibile reimpiego a carico del lavoratore deve osservarsi chela doglianza va respinta.8. La Corte territoriale non ha onerato il dipendente didimostrare la possibilità del cd. “repechage” ma attraverso unavalutazione di tutte le risultanze istruttorie ha accertato che nonsussisteva nella società alcuna posizione di custode e/oparcheggiatore cui adibire il * se non quella di tale* * la cui condizione lavorativa però non erainterscambiabile con quella del ricorrente e non era possibilealcuna modifica dell assetto organizzativo dell azienda per laricollocazione di quest ultimo.9. Invero oltre agli operatori ecologici spazzamento eraccolta rifiuti e/o autisti nel numero di ventuno l aziendaoccupava un solo impiegato amministrativo un solo addetto allepulizie e un dirigente.10. In relazione poi alla eccezione sull apparenza esulla contraddittorietà della motivazione in relazione allaritenuta non interscambiabilità delle mansioni tra quelleespletate dal * addetto alle pulizie inquadrato nel primolivello del * di categoria ed il * operaio addetto* disposto d ufficio Numero registro generale 21654/2020all attività di spazzamento e/o raccolta di rifiuti ed inquadrato Numero sezionale 4072/2023Numero di raccolta generale 31464/2023nel secondo livello da un lato deve ribadirsi che in tema diData pubblicazione 13/11/2023contenuto della sentenza il vizio di motivazione previstodall art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dall art. 111 * sussistequando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nellaindicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento come accade quando nonvi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcunadisamina logico giuridica che lasci trasparire il percorsoargomentativo seguito * n. 3819/2020 ipotesi questenon ravvisabili nel ragionamento della gravata pronunciadall altro va sottolineato che le censure al di là della denunciataviolazione dell art. 2103 cc si sostanziano in una inammissibilenuova valutazione di un accertamento di fatto compiuto daigiudici di merito i quali con argomentazioni chiare ed esaustivehanno ritenuto sul presupposto che si sarebbe trattato di unoscambio di mansioni e non di una nuova assunzione che pertipologia di contratto per il diverso inquadramento e per lamancanza di competenze necessarie a svolgere l attività dioperatore ecologico da parte del * una commutazione deiruoli non era possibile.11. Il primo motivo è invece fondato.12. L art. 44 del * * ex *pacificamente e concordemente applicabile nel caso in esameprevede che “Nei casi previsti dal precedente punto 6 lett. c ed l * verifica la possibilità di mantenere il lavoratore inservizio con mansioni equivalenti a quelle precedentementesvolte ovvero in mancanza con mansioni inferiori. Fermorestando il rispetto di quanto stabilito all art. 42 del D. lgs. n.81/08 come modificato dal D. lgs. n. 106/09 l accertamentorelativo alla possibilità di mantenere o meno il lavoratore inservizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunionecongiunta tra la * * il lavoratore interessato eun rappresentante dell * sindacale cui lo stessoaderisce o conferisce mandato”.* disposto d ufficio Numero registro generale 21654/202013. Il punto 6 lett. c fa riferimento ai lavoratori Numero sezionale 4072/2023Numero di raccolta generale 31464/2023dichiarati inidonei a svolgere le mansioni per le quali sono statiData pubblicazione 13/11/2023assunti ma non anche che siano inidonei a svolgere qualsiasialtra attività lavorativa.14. La Corte distrettuale ha ritenuto non influentel inosservanza della procedura statuita dalla suddettadisposizione sia per l assenza di alcuna sanzione prevista dalleparti sociali per l omissione della fase di confronto sia perchécomunque era risultata impossibile da una verifica ex postsvolta in sede giudiziaria una diversa sistemazione lavorativadel *15. Tale assunto non è condivisibile e non apparecorretto con riguardo alla disciplina normativa dei lavoratoridichiarati inabili al lavoro.16. Le clausole del contratto collettivo devono essereinterpretate in base alle norme codicistiche di ermeneuticanegoziale artt. 1362 cc e ss. che costituiscono un criteriointerpretativo diretto e non più un canone esterno per verificarel esattezza e la congruità della motivazione senza che vi sia piùla necessità a pena di inammissibilità della doglianza di unaspecifica indicazione delle norme asseritamente violate né diindicare come il giudice di merito si sia discostato da canonilegali assunti come violati * 15934/2020 * n.5533/2016 . Inoltre è stato affermato sempre in sede dilegittimità che in tema di interpretazione del contrattocollettivo il senso letterale delle espressioni e la ratio delprecetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali suiquali si deve basare il procedimento ermeneutico non sonoordinati secondo un criterio di priorità ma devono essereugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione delsignificato dell atto negoziale * n. 2996/2023 * n.30141/2022 .17. Orbene ritiene il Collegio che se la norma prevedeuna determinata fase di confronto prima di adottare una misuraestrema espulsiva come il licenziamento per giustificato motivooggettivo determinato dalla impossibilità di ricollocare il* dispostol ad uvffoicrioatore dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni per le qNuuamleir o registro generale 21654/2020Numero sezionale 4072/2023era stato assunto la detta fase non può essere ritenutaNumero di raccolta generale 31464/2023superflua per la assenza di una specifica sanzione ovvero perché Data pubblicazione 13/11/2023la valutazione sui fatti che avrebbe dovuto essere espletatanella riunione congiunta con un accertamento ex post possarisultare vana o irrilevante.18. La disposizione in parola si riferisce come detto aduna particolare platea di lavoratori dichiarati inidonei a svolgerele mansioni per le quali erano stati assunti ma non ancheinidonei a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.19. E opportuno ricordare la peculiare tutelariconosciuta dal diritto dell * Europea ai lavoratori condisabilità atteso che la direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione«comprese le condizioni di licenziamento» protegge all art.1 ilfattore soggettivo dell «handicap» cfr. * 23/5/2017 n.12911 e * 19/3/2018 n. 6798 . La * sui dirittidel disabile delle * unite del 13.12.2006 valorizza laprotezione del soggetto portatore di disabilità e quindi lo rendemeritevole di una protezione rafforzata anche sul pianolavorativo alla luce dell art. 26 della Carta dei dirittifondamentali dell * europea che riconosce il diritto dellepersone con disabilità di beneficiare di misure idonee a garantirel autonomia l inserimento sociale e professionale e lapartecipazione alla vita della comunità in piena coerenza conl art. 15 della Carta sociale europea e del punto n. 26 della Cartacomunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori che necostituiscono a loro volta le fonti come attestato dalle* alla Carta da tenere in debita considerazione exart. 6 * come già ricordato da questa Corte cfr. *6/4/2011 n. 7889/2011 e * 7/6/2012 n.9201 sotto altriprofili concernenti la tutela del lavoratore portatore di handicap vedi in motivazione * 4/2/2016 n.2210 . Da ultimo varimarcato anche il successivo sviluppo della legislazione inmateria di tutele operanti in caso di licenziamenti intimatirispetto a contratti di lavoro stipulati successivamente al 7* dispostom d uaffriczioo 2015 e difformi dal modello legale visto che il d. lgNsu mne.r o registro generale 21654/2020Numero sezionale 4072/202323 del 2015 ha previsto nell ipotesi di difetto di giustificazioneNumero di raccolta generale 31464/2023per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del Data pubblicazione 13/11/2023lavoratore la tutela reintegratoria piena.20. In questo contesto giuridico normativo la fasepreliminare di confronto prevista nel caso de quo dalla normacollettiva contrattuale si pone proprio per la partecipazione deisoggetti interessati lavoratore rappresentante sindacale e* aziendale e per la sua collocazione temporale qualemomento necessario della procedura di licenziamentosvolgendo nel contraddittorio delle parti sia un ruolo diriscontro reale sulla possibilità o meno di mantenere in servizioil dipendente con mansioni diverse sia una funzione propositivaai fini di individuare gli adattamenti organizzativi ragionevoliqualora l inidoneità fisica sopravvenuta derivi da una condizionedi handicap.21. L inosservanza di tale garanzia procedimentalesebbene non sanzionata in modo specifico dalla contrattazionecollettiva comunque deve essere valutata o ai fini dellaregolarità della fattispecie procedimentale che ha condotto allicenziamento determinandone l eventuale inefficacia oppurecon riferimento ad una ipotizzabile condotta antisindacaleincidente sul corretto esercizio del potere del datore di lavoronon potendosi ridurre la rilevanza dell omissione della detta faseunicamente all esito ex post della verifica che avrebbe dovutoessere svolta preliminarmente dai soggetti interessati ecoinvolti.22. * naturalmente deve essere accertato valutandotutte le circostanze del caso concreto attraverso unaricognizione di fatto riguardante l intero comportamento delleparti e le ragioni che hanno portato all omissione di detta fase.23. Dell impugnata sentenza s impone pertanto lacassazione in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corted Appello di Napoli che in diversa composizione procederà anuovo esame facendo applicazione dei su indicati principi e delleprecisazioni sopra svolte.* disposto d ufficio Numero registro generale 21654/202024. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle Numero sezionale 4072/2023Numero di raccolta generale 31464/2023spese del giudizio di cassazione.Data pubblicazione 13/11/2023La Corte accoglie il primo motivo rigettati il secondo ed il terzo.* l impugnata sentenza in relazione al motivo accolto erinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corted Appello di Napoli in diversa composizione.Ai sensi dell art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/2003 in caso didiffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dellavoratore ricorrente e della società datrice di lavoro.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023Il Presidente* * ** *