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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 45563/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 24/2/2020 che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Milano, riconosciuto il vincolo della continuazione con il fatto giudicato alla sentenza GIP Tribunale di Milano del 24/7/2015, ha rideterminato la pena inflitta ai ricorrenti rispettivamente in ordine al delitto di ricettazione in concorso (i primi due) e di riciclaggio (l'ultimo) loro ascritto.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

1. Si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen.

La censura attiene alla mancanza di prova della colpevolezza, tanto con riferimento alla corretta identificazione dell'autore del reato nella persona del ricorrente (identificato come presente alle operazioni di riciclaggio sulla scorta di una individuazione a "ritroso" operata dalla P.G. e di una dichiarazione del coimputato che aveva riferito soltanto a sé medesimo la presenza al momento del fatto), quanto con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

1. Si lamenta l'errata applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di riciclaggio.

La censura attiene alla prova delle condotte di tipo dissimulatorio che secondo il capo di imputazione l'imputato avrebbe realizzato (avere smontato e disassemblato nelle rispettive componenti degli automezzi), posto che nessuna di esse era stata confermata in sede di istruttoria dibattimentale, né poteva ricavarsi da quanto genericamente riferito dai testi di P.G., stante l'immediata interruzione da parte degli imputati del compimento delle attività sugli automezzi al momento in cui la polizia giudiziaria fece ingresso nel capannone (il riferimento è all'unico episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, di conseguenza, stante l'assenza di cognizione diretta da parte dei testi di quanto stava accadendo all'interno del capannone, con impossibilità di attribuire esattamente una condotta ad uno piuttosto che ad un altro degli imputati presenti.

Verosimile, invece, doveva ritenersi la tesi difensiva del ricorrente, il quale, come confermato dagli altri imputati, aveva giustificato la sua presenza nel capannone affermando di essere stato contattato da un connazionale (tale Amir) che gli aveva proposto una giornata di lavoro presso quel luogo al fine di caricare alcuni container.

Inoltre, la difesa dell'imputato evidenziava come l'estraneità dello stesso ai fatti integrativi del delitto di riciclaggio fosse avvalorata anche dall'assenza di materiale intercettivo a suo carico. 1.1.

Con successiva memoria difensiva in data 2/11/2021, la difesa dell'imputato ha, altresì, argomentato in ordine all'assenza di prova della colpevolezza, evidenziando come, a tale fine, non fossero sufficienti le dichiarazioni rese dal teste di pg [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur essendo presente all'atto dell'intervento nel capannone del 19/7/2014, non aveva avuto tempo materiale di percepire esattamente cose stessero facendo i presenti.

Inoltre, non poteva escludersi che, nel suo narrato, il teste avesse riportato circostanze riferibili al servizio di osservazione effettuato nei giorni precedenti, in cui l'imputato non era presente.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce:

1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di concorso in ricettazione.

In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non era affatto emerso che il telefono oggetto di intercettazione (e che sarebbe stato in uso all'imputato) fosse al medesimo intestato (questi non ne era neppure il proprietario), essendo stato dato in uso al ricorrente solo momentaneamente.

Di conseguenza non potevano volgersi a suo carico gli elementi di accusa tratti dal compendio intercettivo.

Inoltre, anche per tale imputato, valevano le censure mosse con riferimento alla valenza probatoria dei servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria con riguardo all'esatta percezione dei comportamenti in quei frangenti posti materialmente in essere dai presenti all'interno del capannone.

Inoltre, quale circostanza che deponeva per l'esclusione dell'elemento soggettivo, rilevava anche che il trasporto della merce sequestrata, comprensiva anche dei veicoli Nissan e BMW, che risultava essere stato regolarmente denunciato (sussistendo un effettivo documento di trasporto); il fatto che non si fosse poi individuato il titolare dell'impresa "[OSCURATO:PERSONA]", che aveva commissionato il trasporto, non poteva ridondare a carico del ricorrente, atteso che questi non aveva mai rilasciato, intestato o sottoscritto fatture in nome e per conto di tale società.

Anche il ricorrente, poi, al pari degli altri, era stato contattato da tale Amir per svolgere il lavoro di carico della merce, secondo le indicazioni da costui fornite.

Peraltro, il capannone ove venne accertata l'attività era adibito ad auto officina e vi si trovavano anche veicoli di provenienza lecita.Lo stesso soggetto che aveva noleggiato i muletti, poi, aveva riferito di avere visto l'imputato una sola volta.

Al momento dell'ingresso degli operanti, infine, il ricorrente non si era dato alla fuga.

2. Violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen.

In particolare, si evidenzia come, sotto il profilo dell'oggetto materiale della condotta, il possesso della refurtiva non è di per sé è un elemento idoneo per l'affermazione di qualsiasi responsabilità; esso, infatti, deve relazionarsi in modo imprescindibile con altri elementi o risultanze di prova.

Ciò rileva con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo, non essendovi alcun riscontro probatorio in merito alla decisiva circostanza che il ricorrente avesse l'effettiva consapevolezza della provenienza illecita degli oggetti materiali del contestato reato.

3. Violazione di legge in relazione all'articolo 648 cpv. cod. pen.

La sentenza impugnata, ai fini del diniego dell'attenuante speciale, aveva fatto riferimento al valore delle vetture oggetto del reato.

Tuttavia, l'ipotesi di particolare tenuità del fatto non concerne il solo valore economico dell'oggetto della ricettazione, ma investe anche il profitto che dalla sua ricezione o acquisto si vuole trarre, nonché ogni altro elemento idoneo a valutare il reato.

Nella fattispecie, i beni oggetto del contestato capo di imputazione risultavano essere pezzi di ricambio di autovetture, trattandosi pertanto di singole parti e non di autovetture complete.

4. Vizio di motivazione relativamente al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nella fattispecie, il ricorrente risultava gravato da precedenti penali risalenti nel tempo.

Inoltre, non si era apprezzata la corretta condotta processuale dell'imputato, il quale si era sottoposto all'esame dibattimentale.

Sul punto, la Corte di merito si era limitata a fare riferimento alla sentenza di primo grado, omettendo di palesare le ragioni e il processo logico sottesi alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

5. Vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio.

Sul punto, la Corte di merito si era limitata a fare riferimento alla sentenza di primo grado, omettendo di palesare le ragioni e il processo logico sotteso alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Analoga carenza motivazionale era poi ravvisabile con riguardo al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].1.

Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento alla prova di colpevolezza, la censura - che ridonda nel vizio di motivazione - è manifestamente infondata, in quanto il ragionamento logico che ha portato la Corte territoriale a collocare l'imputato al momento in cui vennero eseguite le operazioni di riciclaggio, non si fonda su una sorta di assertivo automatismo di un riconoscimento "a ritroso" operato dalla p.g., bensì sull'obiettiva e certa constatazione che il soggetto, chiaramente osservato il giorno 16/9/2014 in occasione del compimento delle operazioni illecite (stante la predisposizione di un servizio di osservazione e appostamento), fosse proprio quello poi identificato a distanza di pochissimi giorni (il 19/9/2014) dalla stessa p.g. e sullo stesso luogo.

Il riferimento, poi, alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente), il quale ha ammesso di essersi trovato presente al momento del servizio di osservazione del 16/9/2014, risulta coerente rispetto al tema di prova, in quanto volto ad avvalorare l'attendibilità del riconoscimento effettuato dai testi di p.g., essendosi, infatti, precisato che anche il [OSCURATO:PERSONA] era presente allorché gli imputati vennero osservati nella loro rispettiva condotta illecita il giorno 16/9/2014; con la conseguenza che, essendo tale soggetto stato poi positivamente identificato nelle stesse circostanze di tempo e luogo in cui fu fermato il ricorrente giorni dopo, è logico avere tratto da tale riscontro di carattere confermativo un elemento di attendibilità dell'esito del servizio di osservazione svolto e, dunque, della sua effettiva valenza a carico anche per l'odierno coimputato.

2. Parimenti si sottrae al vizio denunciato (anch'esso ridondante in una censura sulla logicità della motivazione) la censura relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Anche in tale caso, del tutto logica risulta l'argomentazione spesa dalla Corte di merito a conferma del dolo.

Al riguardo, invero, si è fatto riferimento: alle modalità inusuali di confezionamento delle parti di autovetture che il ricorrente aiutava a caricare sul camion; alla massima di esperienza secondo cui in tali operazioni, per il ruolo di particolare fiducia che richiedono, vengono comunemente coinvolte persone affidabili ben conosciute dagli altri correi e non soggetti casualmente individuati che potrebbero poi riferire a terzi dell'attività illecita cui hanno preso parte; alla genericità della tesi difensiva dell'imputato, il quale aveva sostenuto di essere stato chiamato per tale opera da un altro soggetto, tale Amir, indicato del tutto genericamente e la cui presenza ai fatti è stata esclusa anche dal conducente del camion; al comportamento tenuto al successivo accesso della P.G., essendosi il ricorrente dato alla fuga, condotta che logicamente è stata ritenuta lumeggiare l'atteggiamento psicologico dello stesso anche per il giorno immediatamente precedente, in cui venne osservato apportare un contributo causale di carattere agevolativo alle condotte di riciclaggio.

La scelta effettuata dai giudici di merito si pone, pertanto, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale, in tema di ricettazione, il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa accettata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2 n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515; S.U. n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324).

Il ricorrente finisce, dunque, per propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali, alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

In tema di giudizio di cassazione, infatti, è precluso alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso e quelli dedotti nella successiva memoria sono manifestamente infondati.

Difatti a sostegno delle censure viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello.

In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie, costituite dalle dichiarazioni del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe modo di percepire il preciso svolgersi delle condotte poste in essere da ciascun imputato all'atto dell'intervento nel capannone utilizzato per compiere le operazioni di riciclaggio, tra le quali proprio quella del ricorrente, indicato come intento a smantellare uno dei veicoli di provenienza delittuosa ed in possesso di arnesi atti allo smontaggio di mezzi meccanici (vedi sul punto sentenza di primo grado).

Peraltro, ai fini della tenuta della motivazione di colpevolezza, va anche evidenziato che, sebbene la sentenza impugnata abbia trattato le posizioni degli imputati ricorrenti separatamente in relazione ai rispettivi motivi di appello, sia la Corte di merito che il primo giudice hanno declinato plurimi elementi indizianti, che necessariamente involgono la posizione di tutti, essendosi precisato come l'attività di polizia giudiziaria espletata e gli accertamenti svolti avessero individuato il deposito ove vennero osservati e/o sorpresi gli imputati come una vera e propria base logistica per smontare veicoli rubati, destinati ad essere successivamente esportati verso la Libia e l'Egitto.

In tale contesto, pertanto, non è affatto manifestamente illogico, ritenere come la presenza di tutti gli imputati e l'attività in quel luogo compiuta a diverso titolo da parte di questi ultimi fosse funzionale alla realizzazione del più ampio disegno illecito perseguito dall'Abdelhamid, rispetto al quale ciascuno ha fornito il proprio contributo, con conseguente consapevolezza della provenienza delittuosa dei veicoli e delle operazioni di riciclaggio sugli stessi compiute.

E ciò in ragione dei plurimi e convergenti elementi declinati dal giudice del merito, ricavati: dal contenuto delle intercettazioni telefoniche (da cui risulta come l'Abdelhamid si occupava di coordinare l'intera attività in quanto si teneva in contatto con gli autori dei furti); dall'esito degli accertamenti svolti (all'interno di un container risultavano già stoccate parti di mezzi di provenienza delittuosa; i pezzi del veicolo al cui assemblamento il ricorrente si prestava non erano riconducibili separatamente al veicolo di provenienza); dal comportamento tenuto da altro coimputato che, all'atto dell'intervento dei carabinieri, si dava alla fuga; dalla genericità della versione difensiva.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi di ricorso svolti sono inammissibili, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (vedi pagg. 5-6), la quale ha fatto riferimento all'esito degli accertamenti svolti ed alle molteplici prove a carico aventi carattere individualizzante raccolte contro l'imputato, al ruolo di primo piano da costui esplicato nell'organizzazione delle attività illecite, alla particolare gravità del fatto, espressione di una complessa organizzazione finalizzata ad inviare in Libia ed in Egitto auto rubate di rilevante valore, ed alla spiccata capacità a delinquere del ricorrente, come comprovato dai numerosi precedenti penali anche specifici.

Il ricorrente, nel riprodurre le censure già svolte con l'atto di appello, omette di confrontarsi specificamente con tali molteplici elementi e con le argomentazioni spese dalla Corte di merito in ordine al rigetto dei motivi di impugnazione ed a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

In tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584).

In tal caso, i motivi finiscono per essere aspecifici, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano del 24/2/2020 che, in parziale riforma di quella del Tribunale di Milano, riconosciuto il vincolo della continuazione con il fatto giudicato alla sentenza GIP Tribunale di Milano del 24/7/2015, ha rideterminato la pena inflitta ai ricorrenti rispettivamente in ordine al delitto di ricettazione in concorso (i primi due) e di riciclaggio (l'ultimo) loro ascritto. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. pen. La censura attiene alla mancanza di prova della colpevolezza, tanto con riferimento alla corretta identificazione dell'autore del reato nella persona del ricorrente (identificato come presente alle operazioni di riciclaggio sulla scorta di una individuazione a "ritroso" operata dalla P.G. e di una dichiarazione del coimputato che aveva riferito soltanto a sé medesimo la presenza al momento del fatto), quanto con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. Si lamenta l'errata applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di riciclaggio. La censura attiene alla prova delle condotte di tipo dissimulatorio che secondo il capo di imputazione l'imputato avrebbe realizzato (avere smontato e disassemblato nelle rispettive componenti degli automezzi), posto che nessuna di esse era stata confermata in sede di istruttoria dibattimentale, né poteva ricavarsi da quanto genericamente riferito dai testi di P.G., stante l'immediata interruzione da parte degli imputati del compimento delle attività sugli automezzi al momento in cui la polizia giudiziaria fece ingresso nel capannone (il riferimento è all'unico episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, di conseguenza, stante l'assenza di cognizione diretta da parte dei testi di quanto stava accadendo all'interno del capannone, con impossibilità di attribuire esattamente una condotta ad uno piuttosto che ad un altro degli imputati presenti. Verosimile, invece, doveva ritenersi la tesi difensiva del ricorrente, il quale, come confermato dagli altri imputati, aveva giustificato la sua presenza nel capannone affermando di essere stato contattato da un connazionale (tale Amir) che gli aveva proposto una giornata di lavoro presso quel luogo al fine di caricare alcuni container. Inoltre, la difesa dell'imputato evidenziava come l'estraneità dello stesso ai fatti integrativi del delitto di riciclaggio fosse avvalorata anche dall'assenza di materiale intercettivo a suo carico. 1.1. Con successiva memoria difensiva in data 2/11/2021, la difesa dell'imputato ha, altresì, argomentato in ordine all'assenza di prova della colpevolezza, evidenziando come, a tale fine, non fossero sufficienti le dichiarazioni rese dal teste di pg [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur essendo presente all'atto dell'intervento nel capannone del 19/7/2014, non aveva avuto tempo materiale di percepire esattamente cose stessero facendo i presenti. Inoltre, non poteva escludersi che, nel suo narrato, il teste avesse riportato circostanze riferibili al servizio di osservazione effettuato nei giorni precedenti, in cui l'imputato non era presente. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce: 1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di concorso in ricettazione. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non era affatto emerso che il telefono oggetto di intercettazione (e che sarebbe stato in uso all'imputato) fosse al medesimo intestato (questi non ne era neppure il proprietario), essendo stato dato in uso al ricorrente solo momentaneamente. Di conseguenza non potevano volgersi a suo carico gli elementi di accusa tratti dal compendio intercettivo. Inoltre, anche per tale imputato, valevano le censure mosse con riferimento alla valenza probatoria dei servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria con riguardo all'esatta percezione dei comportamenti in quei frangenti posti materialmente in essere dai presenti all'interno del capannone. Inoltre, quale circostanza che deponeva per l'esclusione dell'elemento soggettivo, rilevava anche che il trasporto della merce sequestrata, comprensiva anche dei veicoli Nissan e BMW, che risultava essere stato regolarmente denunciato (sussistendo un effettivo documento di trasporto); il fatto che non si fosse poi individuato il titolare dell'impresa "[OSCURATO:PERSONA]", che aveva commissionato il trasporto, non poteva ridondare a carico del ricorrente, atteso che questi non aveva mai rilasciato, intestato o sottoscritto fatture in nome e per conto di tale società. Anche il ricorrente, poi, al pari degli altri, era stato contattato da tale Amir per svolgere il lavoro di carico della merce, secondo le indicazioni da costui fornite. Peraltro, il capannone ove venne accertata l'attività era adibito ad auto officina e vi si trovavano anche veicoli di provenienza lecita.Lo stesso soggetto che aveva noleggiato i muletti, poi, aveva riferito di avere visto l'imputato una sola volta. Al momento dell'ingresso degli operanti, infine, il ricorrente non si era dato alla fuga. 2. Violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. In particolare, si evidenzia come, sotto il profilo dell'oggetto materiale della condotta, il possesso della refurtiva non è di per sé è un elemento idoneo per l'affermazione di qualsiasi responsabilità; esso, infatti, deve relazionarsi in modo imprescindibile con altri elementi o risultanze di prova. Ciò rileva con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo, non essendovi alcun riscontro probatorio in merito alla decisiva circostanza che il ricorrente avesse l'effettiva consapevolezza della provenienza illecita degli oggetti materiali del contestato reato. 3. Violazione di legge in relazione all'articolo 648 cpv. cod. pen. La sentenza impugnata, ai fini del diniego dell'attenuante speciale, aveva fatto riferimento al valore delle vetture oggetto del reato. Tuttavia, l'ipotesi di particolare tenuità del fatto non concerne il solo valore economico dell'oggetto della ricettazione, ma investe anche il profitto che dalla sua ricezione o acquisto si vuole trarre, nonché ogni altro elemento idoneo a valutare il reato. Nella fattispecie, i beni oggetto del contestato capo di imputazione risultavano essere pezzi di ricambio di autovetture, trattandosi pertanto di singole parti e non di autovetture complete. 4. Vizio di motivazione relativamente al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nella fattispecie, il ricorrente risultava gravato da precedenti penali risalenti nel tempo. Inoltre, non si era apprezzata la corretta condotta processuale dell'imputato, il quale si era sottoposto all'esame dibattimentale. Sul punto, la Corte di merito si era limitata a fare riferimento alla sentenza di primo grado, omettendo di palesare le ragioni e il processo logico sottesi alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 5. Vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Sul punto, la Corte di merito si era limitata a fare riferimento alla sentenza di primo grado, omettendo di palesare le ragioni e il processo logico sotteso alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Analoga carenza motivazionale era poi ravvisabile con riguardo al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento alla prova di colpevolezza, la censura - che ridonda nel vizio di motivazione - è manifestamente infondata, in quanto il ragionamento logico che ha portato la Corte territoriale a collocare l'imputato al momento in cui vennero eseguite le operazioni di riciclaggio, non si fonda su una sorta di assertivo automatismo di un riconoscimento "a ritroso" operato dalla p.g., bensì sull'obiettiva e certa constatazione che il soggetto, chiaramente osservato il giorno 16/9/2014 in occasione del compimento delle operazioni illecite (stante la predisposizione di un servizio di osservazione e appostamento), fosse proprio quello poi identificato a distanza di pochissimi giorni (il 19/9/2014) dalla stessa p.g. e sullo stesso luogo. Il riferimento, poi, alle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (nei cui confronti si è proceduto separatamente), il quale ha ammesso di essersi trovato presente al momento del servizio di osservazione del 16/9/2014, risulta coerente rispetto al tema di prova, in quanto volto ad avvalorare l'attendibilità del riconoscimento effettuato dai testi di p.g., essendosi, infatti, precisato che anche il [OSCURATO:PERSONA] era presente allorché gli imputati vennero osservati nella loro rispettiva condotta illecita il giorno 16/9/2014; con la conseguenza che, essendo tale soggetto stato poi positivamente identificato nelle stesse circostanze di tempo e luogo in cui fu fermato il ricorrente giorni dopo, è logico avere tratto da tale riscontro di carattere confermativo un elemento di attendibilità dell'esito del servizio di osservazione svolto e, dunque, della sua effettiva valenza a carico anche per l'odierno coimputato. 2. Parimenti si sottrae al vizio denunciato (anch'esso ridondante in una censura sulla logicità della motivazione) la censura relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Anche in tale caso, del tutto logica risulta l'argomentazione spesa dalla Corte di merito a conferma del dolo. Al riguardo, invero, si è fatto riferimento: alle modalità inusuali di confezionamento delle parti di autovetture che il ricorrente aiutava a caricare sul camion; alla massima di esperienza secondo cui in tali operazioni, per il ruolo di particolare fiducia che richiedono, vengono comunemente coinvolte persone affidabili ben conosciute dagli altri correi e non soggetti casualmente individuati che potrebbero poi riferire a terzi dell'attività illecita cui hanno preso parte; alla genericità della tesi difensiva dell'imputato, il quale aveva sostenuto di essere stato chiamato per tale opera da un altro soggetto, tale Amir, indicato del tutto genericamente e la cui presenza ai fatti è stata esclusa anche dal conducente del camion; al comportamento tenuto al successivo accesso della P.G., essendosi il ricorrente dato alla fuga, condotta che logicamente è stata ritenuta lumeggiare l'atteggiamento psicologico dello stesso anche per il giorno immediatamente precedente, in cui venne osservato apportare un contributo causale di carattere agevolativo alle condotte di riciclaggio. La scelta effettuata dai giudici di merito si pone, pertanto, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, in base alla quale, in tema di ricettazione, il dolo può ricorrere anche nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa accettata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2 n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515; S.U. n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324). Il ricorrente finisce, dunque, per propone una rinnovata ponderazione delle emergenze processuali, alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. In tema di giudizio di cassazione, infatti, è precluso alla Corte di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso e quelli dedotti nella successiva memoria sono manifestamente infondati. Difatti a sostegno delle censure viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie, costituite dalle dichiarazioni del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe modo di percepire il preciso svolgersi delle condotte poste in essere da ciascun imputato all'atto dell'intervento nel capannone utilizzato per compiere le operazioni di riciclaggio, tra le quali proprio quella del ricorrente, indicato come intento a smantellare uno dei veicoli di provenienza delittuosa ed in possesso di arnesi atti allo smontaggio di mezzi meccanici (vedi sul punto sentenza di primo grado). Peraltro, ai fini della tenuta della motivazione di colpevolezza, va anche evidenziato che, sebbene la sentenza impugnata abbia trattato le posizioni degli imputati ricorrenti separatamente in relazione ai rispettivi motivi di appello, sia la Corte di merito che il primo giudice hanno declinato plurimi elementi indizianti, che necessariamente involgono la posizione di tutti, essendosi precisato come l'attività di polizia giudiziaria espletata e gli accertamenti svolti avessero individuato il deposito ove vennero osservati e/o sorpresi gli imputati come una vera e propria base logistica per smontare veicoli rubati, destinati ad essere successivamente esportati verso la Libia e l'Egitto. In tale contesto, pertanto, non è affatto manifestamente illogico, ritenere come la presenza di tutti gli imputati e l'attività in quel luogo compiuta a diverso titolo da parte di questi ultimi fosse funzionale alla realizzazione del più ampio disegno illecito perseguito dall'Abdelhamid, rispetto al quale ciascuno ha fornito il proprio contributo, con conseguente consapevolezza della provenienza delittuosa dei veicoli e delle operazioni di riciclaggio sugli stessi compiute. E ciò in ragione dei plurimi e convergenti elementi declinati dal giudice del merito, ricavati: dal contenuto delle intercettazioni telefoniche (da cui risulta come l'Abdelhamid si occupava di coordinare l'intera attività in quanto si teneva in contatto con gli autori dei furti); dall'esito degli accertamenti svolti (all'interno di un container risultavano già stoccate parti di mezzi di provenienza delittuosa; i pezzi del veicolo al cui assemblamento il ricorrente si prestava non erano riconducibili separatamente al veicolo di provenienza); dal comportamento tenuto da altro coimputato che, all'atto dell'intervento dei carabinieri, si dava alla fuga; dalla genericità della versione difensiva. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi di ricorso svolti sono inammissibili, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (vedi pagg. 5-6), la quale ha fatto riferimento all'esito degli accertamenti svolti ed alle molteplici prove a carico aventi carattere individualizzante raccolte contro l'imputato, al ruolo di primo piano da costui esplicato nell'organizzazione delle attività illecite, alla particolare gravità del fatto, espressione di una complessa organizzazione finalizzata ad inviare in Libia ed in Egitto auto rubate di rilevante valore, ed alla spiccata capacità a delinquere del ricorrente, come comprovato dai numerosi precedenti penali anche specifici. Il ricorrente, nel riprodurre le censure già svolte con l'atto di appello, omette di confrontarsi specificamente con tali molteplici elementi e con le argomentazioni spese dalla Corte di merito in ordine al rigetto dei motivi di impugnazione ed a sostegno dell'affermazione di responsabilità. In tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584). In tal caso, i motivi finiscono per essere aspecifici, poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e con