CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 00270/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) la circostanza che il telefono utilizzato per le trattative e la conclusione del contratto non fosse intestato all'odierna imputata non ha rilevanza in quanto risulta provata la titolarità in capo a quest'ultima del conto postale sul quale era stato riversato il prezzo pattuito; b) pur affermando che l'interlocutore telefonico non fosse l'odierna imputata, tuttavia, non si può ritenere che il malfattore potesse rappresentare, al contrario, un benefattore di quest'ultima, avendo lasciato nella sua disponibilità la somma relativa alla vendita del bene; c) trattandosi di condotta abituale, non può essere applicato l'art. 131 bis cod. pen.; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione a pag. 4 esente da evidenti illogicità; che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, evidenziando una conclamata proclività a delinquere della quale l'episodio in esame costituisce l'ennesima manifestazione concreta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 I