CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 34371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE del RIESAME di CATANZARO, con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha annullato il decreto di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo con il quale il GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha disposto il sequestro preventivo dell'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] HB-SX telaio ZFA3500006M19247, targa [OSCURATO:TARGA], intestato a [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato che non è sottoposto a indagini nel procedimento iscritto in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen., e per l'effetto ha disposto la restituzione del bene all'avente diritto. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del periculum in mora. Nell'unico articolato motivo l'organo dell'accusa rileva che la conclusione del Tribunale sarebbe errata. Pure a fronte della riconosciuta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] ai fatti oggetto di reato e anche in assenza di contatti con gli indagati, infatti, la disponibilità del bene da parte dello stesso non escluderebbe il pericolo che l'autovettura sia alienata, così pregiudicando la FCA Bank di rientrare in possesso del bene frutto di appropriazione indebita. In ordine al bene, d'altro canto, il [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe vantare alcun diritto in quanto, considerata la nal:ura dello stesso, la trascrizione nei pubblici registri dell'atto di trasferimento ha natura dichiarativa e non costitutiva. 2. In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 5 aprile sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Torrepadula chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ovvero perché sono dedotti motivi non consentiti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. Or,e,..vede.--ct,e) il ricorso avverso i provvedimenti di sequestro può essere proposto dall'imputato, dal difensore, dall'avente diritto alla restituzione e dal pubblico ministero. Tale indicazione è diversa da quella contenuta nel primo comma dell'art. 311 codice di rito che, in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello sulle misure cautelari personali, riconosce la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sia al pubblico ministero presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata sia al pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8 bis dell'art. 309, di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale). A fronte di tale diversa formulazione la costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata dovendosi applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, ciò anche considerando il fatto che lo stesso art. 325, nel richiamare le regole di procedure dettate nell'art. 311, fa riferimento ai soli commi 3, 4 e 5, e non al comma 1 che, come si è detto, consente il ricorso in cassazione al pubblico ministero che ha chiesto la misura (da ultimo, Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, Arlia, Rv. 272858; Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Cuffaro, Rv. 253869; prima ancora, Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Giacobi, Rv. 248055, Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797). 2. Ragioni queste per le quali deve concludersi che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Coseiza e che pertanto il ricorso -peraltro proposto per motivi non consentiti dalla legge in quanto nello stesso si deduce il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata- deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dich