CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Vista l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze di seguito elencate: 1) sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 7.05.2014 per il reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990 commesso in Palermo in data 14.09.2013; 2) sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 27.04.2018 per il reato di cui all'art. 73, commi I e VI, DPR 309/1990, commesso in Bolognetta il 28.06.2014. Ritenuto che l'unico motivo di innpugnazione proposto dal ricorrente, per il tramite del difensore di fiducia, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto propone una rilettura degli elementi presi in considerazione dal giudice dell'esecuzione, concretizzandosi in censure diverse da quelle esperibili con ricorso per cassazione. Invero, il decidente ha correttamente osservato che la distanza temporale che intercorre tra i reati (circa un anno), in assenza di ulteriori indici sintomatici, tenuto conto della non omogeneità delle fattispecie violate, della distanza spaziale tra gli accadimenti e delle differenti modalità operative, appare ostativa alla concessione del beneficio, in quanto non risulta possibile individuare nelle condotte in esame una, seppur generica, programmazione originaria. Di contro, le censure dell'odierno ricorrente sono generiche e rivalutative, poiché sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal giudicante, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]