CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 04921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice ks dell'esecuzione' la la rict iesta di revoca dell'ordine di demolizione, con sospensione della sua esecutorietà, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Velletri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabio, avente ad oggetto i manufatti di cui alla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, emessa dal predetto Tribunale in relazione ai reati di cui all'art. 44 lett. c), 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 181 del 2004, 13 e 30 I. n. 394 del 1991. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento all'erronea deduzione secondo cui non sarebbe stata comunicata, al momento della richiesta di nulla osta, la sussistenza di vincoli sull'area in cui insistono i manufatti. 2.2. Omessa motivazione con riferimento alla documentazione prodotta in udienza, con particolare riferimento alla richiesta di nulla osta edilizio all'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, osservando che il Tribunale aveva correttamente escluso - attesa la sussistenza del vincolo ambientale sull'area, e la presentazione di una SCIA - la sopravvenienza di un provvedimento amministrativo incompatibile con l'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha invero ampiamente motivato in ordine all'insussistenza delle condizioni per la revoca dell'ordine di demolizione, non solo per la mancata emanazione di provvedimenti amministrativi idonei a regolarizzare la situazione, rendendola incompatibile con il predetto ordine, ma anche per i pareri negativi espressi in sede procedimentale e la sussistenza di un vincolo paesistico- ambientale gravante sulla zona interessata dai manufatti abusivi (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato. È del resto pacifico che la condanna irrevocabile è stata a suo tempo emessa dal Tribunale di Velletri, per i manufatti abusivi relativi ad un allevamento di cavalli, anche per i reati di cui agli artt. 181 d.lgs.n. 42 del 2003 e agli artt. 13 e 30 I. n. 394 del 1991). Si tratta di una decisione pienamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti di in cui essa è consentita ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consentendo la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata» (Sez. 3, n. 190 del 12/11/2020, dep. 2021, Susana, Rv. 281131 - 01). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.2 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]