CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9/' OSSERVA Ritenuto che il ricorso, presentato da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, essendo stato proposto per motivo non consentito; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile 'esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; precisato che questa Corte (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 — 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del Giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo in presenza di un «errore manifesto», ossia un errore che emerga dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento (Sez. 7 n. 39600 del 10.9.2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiamava, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultavano con immediatezza dalla contestazione); rilevato che un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente, che ha censurato in modo generico il difetto di una adeguata motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19