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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 31970/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 22146del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa in liquidazione, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore avv. [OSCURATO:PERSONA] tore, tale nominato con d.a. dell'[OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 1059 del 22.3.2019, autorizza- to a stare in giudizio giusta determinazione di esso [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore n. 16 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e dife- so in giudizio come da procura in calce al ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 63A19 I754P; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: ot- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga n. 7 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] vani (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61S12 H501N; pec: aureliopadovani@ordineav- vocatiroma.org).

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante Dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67C26 F205O), con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 31, in qualità di assuntore del concordato fallimentare a valere sul Fallimento [OSCURATO:SOCIETA].

Co- struzioni [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], omologato con decreto del Tribunale di Roma n. 4/2015, pubblicato il 15 gen- naio 2015, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 81A25 C096T) – il quale indica per le comunicazioni il numero di [OSCURATO:TELEFONO] e l'indirizzo PEC antoniotesta@ordineavvocatiro- ma.org –ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA]

59. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del le- gale rappresentante pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 31, quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], giusta atto di fusione del 1° agosto 2016 a rogito [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 5360, racc. 2916, in qualità di assuntore del concordato fallimentare a valere sul [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. omologato con decreto del 6 dicembre 2012 dal Tribunale di Roma, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – il quale indica per le comunicazioni il nu- mero di [OSCURATO:TELEFONO] e l'indirizzo PEC antoniotesta@ordineav- vocatiroma.org – ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA]

59. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento Ira costruzioni spa in amministrazio- ne straordinaria, con sede in Catania, via Milano n.85, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dei curatori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Catania, nominati con senten- za dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale di Catania il 12-14 marzo 2016-RGF n. 111/2016 - autorizzata a resistere nel presen- te giudizio con decreto reso dal [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 2020, elettivamente domiciliata in Catania, Corso delle Province n. 38 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 65R64 C35 l F) che la rappresenta e difende, per procura speciale alle liti conferita con separato atto allegato al con- troricorso e che dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 170 c.p.c., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero [OSCURATO:TELEFONO] ed all'indirizzo P.E.C. mariacristina.grassi @pec.ordineavvocaticatania.it.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n° 1030 depo- sitata il 7 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 15 giugno 1996, la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria delle [OSCURATO:SOCIETA]. (già COS.NA), [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]- sortile a r.l.

Darsena di Augusta, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa il committente Consorzio della Provincia di Si- racusa per la zona sud dell'area di sviluppo industriale (ASI) della [OSCURATO:PERSONA] e – premesso di aver ricevuto in appalto da que- st'ultimo, con contratto dell'8 gennaio 1988, i lavori per la costru- zione della darsena a servizio del porto industriale di Augusta – ne chiedeva la condanna al pagamento di complessive lire 9.531.918.798 (pari ad euro 4.922.825,22), oltre ad accessori, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavo- ri nel periodo tra il 6 agosto 1991 ed il 7 novembre 1994 (riserva n° 1) e tra il 25 gennaio 1995 ed il 12 luglio 1995 (riserva n° 2); di interessi da ritardato pagamento dell'anticipazione dei SAL e degli acconti di revisione (riserva n° 3); e di pagamento lavori eseguiti tra il 7 novembre 1994 ed il 24 gennaio 1995 (riserva n° 4). 2.-Nella pendenza del primo giudizio [OSCURATO:SOCIETA] veniva posta in amministrazione straordinaria con decreto ministeriale del 12 giugno 1996 e la procedura interveniva quindi in giudizio.

Successivamente, il Tribunale di Roma con sentenza del 20 gennaio 1998 dichiarava il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., e con sentenza del 28 gennaio 2002 quello della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva parzialmente la domanda e condannava il convenuto a pagare euro 2.165.015,48, oltre ad IVA, rivalutazione monetaria ed interessi moratori: somma che, in ragione dello scio- glimento dell'Ati, veniva variamente ripartita tra gli expartecipanti. 3.- Proponeva appello ASI e si costituivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (assuntore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]), il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (già COS.NA) ed [OSCURATO:SOCIETA]. in am- ministrazione straordinaria, concludendo per il rigetto del gravame.

Nel corso del secondo grado veniva dichiarato anche il fallimento della IRA e, su riassunzione di ASI, si costituivano il fallimento di IRA, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva parzialmente l'appello del committente e con- dannava il Consorzio ASI a corrispondere il minor importo di euro 769.974,86, oltre ad iva.

Per quello che ancora qui rileva, osservava la Corte territoriale che il primo motivo di appello, col quale il Consorzio ASI si doleva del rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda attorea a causa della mancanza di collaudo dell'opera ex art. 96 del r.d. 25 maggio 1895 n° 350, era inammissibile, non avendo il committente interesse a proporla.

Infatti, in ogni caso – e cioè pure nell ' ipotesi fondatezza di quanto dedotto dal Consorzio – la condizione di procedibilità era subentra- ta in corso di causa (meno di un mese dopo la notifica dell'atto di citazione) rendendo così procedibile la domanda avanzata dalla ori- ginaria parte attrice, trattandosi di condizione dell'azione che pote- va sopraggiungere nel corso del processo ed era, dunque, sufficien- te che essa sussistesse nel momento in cui la causa era decisa. 4.-Ricorre per cassazione il Consorzio ASI, affidando l' impugnazio- ne ad un unico motivo.

Resistono i controricorrenti indicati in intestazione che concludono per l'inammissibilità del gravame e comunque per il suo rigetto.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.-Col primo ed unico motivo di ricorso – intitolato « Nullità della sentenza per errata qualificazione del termine di proponibilità della domanda giudiziale attorea (derivante dalla applicazione dell'art. 5, c. 5, L. n. 741 del 1981 e dall'art. 20.3 del capitolato speciale di appalto) quale "condizione dell'azione" (piuttosto che quale "pre- supposto processuale"), ritenuto idoneo come tale a rendere la domanda procedibile ancorché maturato successivamente alla pro- posizione della domanda nel corso del processo: a mente del n. 4 dell'art. 360 c.p.c.» -il Consorzio ASI deduce che, secondo l' art. 5, quinto comma, citato, e l'art. 20.3 del Capitolato speciale, la sta- zione appaltante avrebbe dovuto iniziare il collaudo entro il 4 di- cembre 1996, ossia entro quattro mesi dall'ultimazione dei lavori (avvenuta il 4 agosto 1995), e terminarlo entro il 4 maggio 1996, ossia entro i cinque mesi successivi.

Secondo l'art. 5 della legge n° 741/81, l'approvazione del collaudo sarebbe dovuta intervenire entro due mesi dalla scadenza del ter- mine per la sua conclusione, dunque entro il 4 luglio 1996.

Al contrario, la citazione introduttiva della lite sarebbe stata notifi- cata il 5 giugno 1996, ossia prima della scadenza dei predetti ter- mini dilatori, con la conseguenza della sua improponibilità, trattan- dosi di un presupposto processuale e non, come invece erronea- mente ritenuto dalla Corte d'appello, di una condizione dell'azione che consentiva la pronuncia nel merito anche in caso di sopravve- nienza nel corso del giudizio. 6.-Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibili- tà del mezzo formulate da Fieramosca dieci s.r.l. e da Lanzone due s.r.l.

“per erronea sussunzione del vizio fatto valere nella fattispe- cie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e non in quella di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”.

Nonostante l'intestazione del ricorso menzioni l'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., è, infatti, evidente che il ricorrente lamenti una violazio- ne di norme di diritto: in particolare, dell'art. 5 della legge n° 741/81, laddove prevede la proponibilità della domanda di paga- mento del corrispettivo d'appalto solo dopo la scadenza del termine per l'approvazione del collaudo.

Tale prospettazione deve essere ricondotta più propriamente al di- sposto dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., tenuto conto del tenore complessivo del mezzo in esame.

Tanto premesso, è assorbita l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, sempre formulata dalle predette due controricorrenti, per mancata indicazione del pregiudizio che avrebbe subito il ricor- rente a causa della asserita nullità della sentenza, ricondotta al di- sposto dell'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., sol che si consideri che, volta che il mezzo di impugnazione sia relazionato alla violazione di legge (art. 360 n° 3 del codice di rito), non occorre che il ricorrente alleghi di aver subito un concreto pregiudizio da tale violazione. 7.-Nel merito il mezzo è infondato.

Va premesso che, nonostante le parti non abbiano indicato la data di stipula dell'appalto, il rapporto – tenuto conto di quanto allegato in ricorso e sopra riassunto nella precedente parte narrativa –deve considerarsi regolato dal d.P.R. 16 luglio 1962, n . 1063, con la con- seguenza che viene qui in rilievo l'art. 44 di esso.

Riguardo a tale norma,è stato deciso che la preventiva effettuazio- ne del collaudo costituisce un presupposto processuale che condi- ziona l'esperibilità dell'arbitrato (o dell'azione giudiziale).

Tuttavia, la mancanza di questo elemento non determina in ogni caso ipso iurel'improponibilità della domanda.

Infatti, trattandosi di quel presupposto processuale più propriamen- te definito “eccezione processuale”, che non costituisce condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto processuale, ne deriva che, esclusa la rilevabilità d'ufficio della sua carenza, non solo è ri- messo alla parte interessata di chiedere che non si proceda, ma anche, ad ulteriore differenza di quanto si verifica per i presupposti processuali in senso stretto, ove il collaudo intervenga nel corso del procedimento arbitrale e prima dell'emanazione della decisione, la domanda di arbitrato, intempestivamente proposta prima del col- laudo, diventa proponibile (Cass., Sez.

Un., 4 luglio 1969, n° 2449: giova solo aggiungere che la conclusione cui sono pervenute le Se- zioni Unite vale, ovviamente, non solo per l'arbitrato, ma anche per il giudizio ordinario).

Si è poi aggiunto, con riguardo ai presupposti del procedimento ar- bitrale per le controversie in materia di appalto di opera pubblica (affermazione ovviamente valida anche per le controversie giudizia- rie), che le deroghe al principio della necessità del preventivo col- laudo, previsto dall'art. 44 del capitolato generale di cui al d.P.R. n° 1063 del 1962, non devono considerarsi tassative e la descritta causa di temporanea improcedibilità della domanda non è operativa in presenza di fatti o circostanze che rendano inutile il collaudo o, a maggior ragione, quando il collaudo non possa essere eseguito (Cass., 28 aprile 1995, n° 4726): a maggior ragione, ad analoga conclusione sembra doversi giungere ove l'adempimento sia inter- venuto in corso di causa.

Quanto, poi, alla legge 10 dicembre 1981 n° 741, citata dal ricor- rente a sostegno della sua difesa, questa Corte ha già chiarito (Cass., Sez.

Un., 18 dicembre 2008, n° 29530; più recentemente Cass., Sez.

I, 13 novembre 2024, n° 29262) che l'art. 5 di essa (qui applicabile ratione temporis, con la precisazione che verrà fat- ta al termine del presente paragrafo) era stata introdotta onde evi- tare che, mancando una previsione legislativa del termine per l'e- secuzione del collaudo (che, come noto, determina l'insorgenza del diritto dell'appaltatore al corrispettivo), la stazione appaltante lo ri- tardasse ingiustificatamente ovvero lo omettesse del tutto (come si era già verificato nella prassi), così paralizzando sine die i diritti e le ragioni creditorie dell'appaltatore.

Quest'ultimo, infatti, per vederle soddisfatte, era costretto (secon- do un orientamento anteriore alla legge n° 741/81) a diffidare il committente pubblico e poi a rivolgersi all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine di adempimento del collaudo, scaduto il quale, egli avrebbe finalmente potuto agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo.

Sulla scorta di tale premessa, la giurisprudenza successiva ha rite- nuto che, in caso di inutile decorso del termine per l'esecuzione del collaudo (sei mesi) o per la sua approvazione (due mesi), l'ente committente deve ritenersi inadempiente, con la triplice conse- guenza che da quel momento insorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo (Cass., Sez. 1, 16 maggio 2008, n° 12451); che egli può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'Amministrazione; e che, sempre dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass., Sez. 1, 13 marzo 2019, n° 7194; Cass., Sez. 1, 22 gennaio 2019, n° 2477).

In conclusione, la ratio legis dell ' art. 5 della legge n° 741/81 era quella di tutelare l'appaltatore privato a fronte del ritardo o dell'o- missione della Stazione appaltante e di consentirgli entro termini certi di ottenere la restituzione delle cauzioni e l'estinzione delle garanzie prestate (il cui onere economico ricade sulla PA inadem- piente o tardivamente adempiente), nonché di agire contro il com- mittente.

Pertanto, l'effetto che deriva dalla citata norma (art. 5) è che la PA si considera inadempiente (all'obbligo di esecuzione del collaudo e di sua approvazione) alla scadenza dei termini previsti nel citato ar- ticolo, con la conseguenza che l'appaltatore può agire in giudizio nonostante la mancanza o la tardività del collaudo (evenienza che prima della legge n° 741 precludeva la proponibilità dell'azione).

In altre parole, l'art. 5 ha rimosso una causa di improponibilità alle “controversie nascenti dal contratto di appalto” nelle ipotesi in cui ricorrano tali ultime eventualità (tardivo o mancato collaudo e tar- diva o mancata approvazione).

Dal testo di legge il ricorrente fa invece discendere un effetto che non appare coerente con la ratio or ora ricostruita, ossia che l'azio- ne dell'appaltatore promossa prima della scadenza del termine per il collaudo o per la sua approvazione sia improponibile anche quan- do il collaudo o l'approvazione siano successivamente intervenuti.

In realtà, la norma non vuole affatto precludere tale possibilità, in quanto lo scopo di essa è, come si è detto, di consentire all'appal- tatore (di ottenere la restituzione delle cauzioni e l'estinzione delle garanzie e) di agire contro il Committente pubblico in caso di ritar- do o di omissione del collaudo e della approvazione.

Da ultimo, benché le parti non ne abbiano fatto cenno, va osserva- to, per mera completezza, che la norma applicabile ratione tempo- risnon sarebbe a stretto rigore l'art. 5 della legge n° 741/81, ma l'art. 26 della legge reg.

Sicilia 29 aprile 1985,n° 21 (abrogata dal- la legge reg.

Sicilia 2 agosto 2002, n° 7), alla quale, nondimeno, possono applicarsi i principi giurisprudenziali sopra riassunti, dato che il citato art. 26 detta disposizioni di tenore letterale identico a quelle dell'art. 5 della legge n° 741. 8.- Alla soccombenza del ricorrente segu e la sua condanna alla ri- fusione delle spese del presente giudizio in favore di ciascun resi- stente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 769 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'ar- ticolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repub- blica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unifi- cato a carico del ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai re- sistenti le spese del presente giudizio che liquida, per ciascuno, in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, ol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 22146del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa in liquidazione, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore avv. [OSCURATO:PERSONA] tore, tale nominato con d.a. dell'[OSCURATO:PERSONA] alle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 1059 del 22.3.2019, autorizza- to a stare in giudizio giusta determinazione di esso [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore n. 16 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e dife- so in giudizio come da procura in calce al ricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 63A19 I754P; [OSCURATO:TELEFONO]; pec: ot- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga n. 7 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] vani (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61S12 H501N; pec: aureliopadovani@ordineav- vocatiroma.org). Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante Dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 67C26 F205O), con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 31, in qualità di assuntore del concordato fallimentare a valere sul Fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. Co- struzioni [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], omologato con decreto del Tribunale di Roma n. 4/2015, pubblicato il 15 gen- naio 2015, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 81A25 C096T) – il quale indica per le comunicazioni il numero di [OSCURATO:TELEFONO] e l'indirizzo PEC antoniotesta@ordineavvocatiro- ma.org –ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del le- gale rappresentante pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 31, quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], giusta atto di fusione del 1° agosto 2016 a rogito [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 5360, racc. 2916, in qualità di assuntore del concordato fallimentare a valere sul [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. omologato con decreto del 6 dicembre 2012 dal Tribunale di Roma, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – il quale indica per le comunicazioni il nu- mero di [OSCURATO:TELEFONO] e l'indirizzo PEC antoniotesta@ordineav- vocatiroma.org – ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento Ira costruzioni spa in amministrazio- ne straordinaria, con sede in Catania, via Milano n.85, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dei curatori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Catania, nominati con senten- za dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale di Catania il 12-14 marzo 2016-RGF n. 111/2016 - autorizzata a resistere nel presen- te giudizio con decreto reso dal [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] il 9 marzo 2020, elettivamente domiciliata in Catania, Corso delle Province n. 38 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 65R64 C35 l F) che la rappresenta e difende, per procura speciale alle liti conferita con separato atto allegato al con- troricorso e che dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 170 c.p.c., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero [OSCURATO:TELEFONO] ed all'indirizzo P.E.C. mariacristina.grassi @pec.ordineavvocaticatania.it. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n° 1030 depo- sitata il 7 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con citazione notificata il 15 giugno 1996, la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria delle [OSCURATO:SOCIETA]. (già COS.NA), [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]- sortile a r.l. Darsena di Augusta, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa il committente Consorzio della Provincia di Si- racusa per la zona sud dell'area di sviluppo industriale (ASI) della [OSCURATO:PERSONA] e – premesso di aver ricevuto in appalto da que- st'ultimo, con contratto dell'8 gennaio 1988, i lavori per la costru- zione della darsena a servizio del porto industriale di Augusta – ne chiedeva la condanna al pagamento di complessive lire 9.531.918.798 (pari ad euro 4.922.825,22), oltre ad accessori, a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dei lavo- ri nel periodo tra il 6 agosto 1991 ed il 7 novembre 1994 (riserva n° 1) e tra il 25 gennaio 1995 ed il 12 luglio 1995 (riserva n° 2); di interessi da ritardato pagamento dell'anticipazione dei SAL e degli acconti di revisione (riserva n° 3); e di pagamento lavori eseguiti tra il 7 novembre 1994 ed il 24 gennaio 1995 (riserva n° 4). 2.-Nella pendenza del primo giudizio [OSCURATO:SOCIETA] veniva posta in amministrazione straordinaria con decreto ministeriale del 12 giugno 1996 e la procedura interveniva quindi in giudizio. Successivamente, il Tribunale di Roma con sentenza del 20 gennaio 1998 dichiarava il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., e con sentenza del 28 gennaio 2002 quello della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva parzialmente la domanda e condannava il convenuto a pagare euro 2.165.015,48, oltre ad IVA, rivalutazione monetaria ed interessi moratori: somma che, in ragione dello scio- glimento dell'Ati, veniva variamente ripartita tra gli expartecipanti. 3.- Proponeva appello ASI e si costituivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (assuntore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]), il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (già COS.NA) ed [OSCURATO:SOCIETA]. in am- ministrazione straordinaria, concludendo per il rigetto del gravame. Nel corso del secondo grado veniva dichiarato anche il fallimento della IRA e, su riassunzione di ASI, si costituivano il fallimento di IRA, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva parzialmente l'appello del committente e con- dannava il Consorzio ASI a corrispondere il minor importo di euro 769.974,86, oltre ad iva. Per quello che ancora qui rileva, osservava la Corte territoriale che il primo motivo di appello, col quale il Consorzio ASI si doleva del rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda attorea a causa della mancanza di collaudo dell'opera ex art. 96 del r.d. 25 maggio 1895 n° 350, era inammissibile, non avendo il committente interesse a proporla. Infatti, in ogni caso – e cioè pure nell ' ipotesi fondatezza di quanto dedotto dal Consorzio – la condizione di procedibilità era subentra- ta in corso di causa (meno di un mese dopo la notifica dell'atto di citazione) rendendo così procedibile la domanda avanzata dalla ori- ginaria parte attrice, trattandosi di condizione dell'azione che pote- va sopraggiungere nel corso del processo ed era, dunque, sufficien- te che essa sussistesse nel momento in cui la causa era decisa. 4.-Ricorre per cassazione il Consorzio ASI, affidando l' impugnazio- ne ad un unico motivo. Resistono i controricorrenti indicati in intestazione che concludono per l'inammissibilità del gravame e comunque per il suo rigetto. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.-Col primo ed unico motivo di ricorso – intitolato « Nullità della sentenza per errata qualificazione del termine di proponibilità della domanda giudiziale attorea (derivante dalla applicazione dell'art. 5, c. 5, L. n. 741 del 1981 e dall'art. 20.3 del capitolato speciale di appalto) quale "condizione dell'azione" (piuttosto che quale "pre- supposto processuale"), ritenuto idoneo come tale a rendere la domanda procedibile ancorché maturato successivamente alla pro- posizione della domanda nel corso del processo: a mente del n. 4 dell'art. 360 c.p.c.» -il Consorzio ASI deduce che, secondo l' art. 5, quinto comma, citato, e l'art. 20.3 del Capitolato speciale, la sta- zione appaltante avrebbe dovuto iniziare il collaudo entro il 4 di- cembre 1996, ossia entro quattro mesi dall'ultimazione dei lavori (avvenuta il 4 agosto 1995), e terminarlo entro il 4 maggio 1996, ossia entro i cinque mesi successivi. Secondo l'art. 5 della legge n° 741/81, l'approvazione del collaudo sarebbe dovuta intervenire entro due mesi dalla scadenza del ter- mine per la sua conclusione, dunque entro il 4 luglio 1996. Al contrario, la citazione introduttiva della lite sarebbe stata notifi- cata il 5 giugno 1996, ossia prima della scadenza dei predetti ter- mini dilatori, con la conseguenza della sua improponibilità, trattan- dosi di un presupposto processuale e non, come invece erronea- mente ritenuto dalla Corte d'appello, di una condizione dell'azione che consentiva la pronuncia nel merito anche in caso di sopravve- nienza nel corso del giudizio. 6.-Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibili- tà del mezzo formulate da Fieramosca dieci s.r.l. e da Lanzone due s.r.l. “per erronea sussunzione del vizio fatto valere nella fattispe- cie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e non in quella di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. Nonostante l'intestazione del ricorso menzioni l'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., è, infatti, evidente che il ricorrente lamenti una violazio- ne di norme di diritto: in particolare, dell'art. 5 della legge n° 741/81, laddove prevede la proponibilità della domanda di paga- mento del corrispettivo d'appalto solo dopo la scadenza del termine per l'approvazione del collaudo. Tale prospettazione deve essere ricondotta più propriamente al di- sposto dell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., tenuto conto del tenore complessivo del mezzo in esame. Tanto premesso, è assorbita l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, sempre formulata dalle predette due controricorrenti, per mancata indicazione del pregiudizio che avrebbe subito il ricor- rente a causa della asserita nullità della sentenza, ricondotta al di- sposto dell'art. 360 n° 4 cod. proc. civ., sol che si consideri che, volta che il mezzo di impugnazione sia relazionato alla violazione di legge (art. 360 n° 3 del codice di rito), non occorre che il ricorrente alleghi di aver subito un concreto pregiudizio da tale violazione. 7.-Nel merito il mezzo è infondato. Va premesso che, nonostante le parti non abbiano indicato la data di stipula dell'appalto, il rapporto – tenuto conto di quanto allegato in ricorso e sopra riassunto nella precedente parte narrativa –deve considerarsi regolato dal d.P.R. 16 luglio 1962, n . 1063, con la con- seguenza che viene qui in rilievo l'art. 44 di esso. Riguardo a tale norma,è stato deciso che la preventiva effettuazio- ne del collaudo costituisce un presupposto processuale che condi- ziona l'esperibilità dell'arbitrato (o dell'azione giudiziale). Tuttavia, la mancanza di questo elemento non determina in ogni caso ipso iurel'improponibilità della domanda. Infatti, trattandosi di quel presupposto processuale più propriamen- te definito “eccezione processuale”, che non costituisce condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto processuale, ne deriva che, esclusa la rilevabilità d'ufficio della sua carenza, non solo è ri- messo alla parte interessata di chiedere che non si proceda, ma anche, ad ulteriore differenza di quanto si verifica per i presupposti processuali in senso stretto, ove il collaudo intervenga nel corso del procedimento arbitrale e prima dell'emanazione della decisione, la domanda di arbitrato, intempestivamente proposta prima del col- laudo, diventa proponibile (Cass., Sez. Un., 4 luglio 1969, n° 2449: giova solo aggiungere che la conclusione cui sono pervenute le Se- zioni Unite vale, ovviamente, non solo per l'arbitrato, ma anche per il giudizio ordinario). Si è poi aggiunto, con riguardo ai presupposti del procedimento ar- bitrale per le controversie in materia di appalto di opera pubblica (affermazione ovviamente valida anche per le controversie giudizia- rie), che le deroghe al principio della necessità del preventivo col- laudo, previsto dall'art. 44 del capitolato generale di cui al d.P.R. n° 1063 del 1962, non devono considerarsi tassative e la descritta causa di temporanea improcedibilità della domanda non è operativa in presenza di fatti o circostanze che rendano inutile il collaudo o, a maggior ragione, quando il collaudo non possa essere eseguito (Cass., 28 aprile 1995, n° 4726): a maggior ragione, ad analoga conclusione sembra doversi giungere ove l'adempimento sia inter- venuto in corso di causa. Quanto, poi, alla legge 10 dicembre 1981 n° 741, citata dal ricor- rente a sostegno della sua difesa, questa Corte ha già chiarito (Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2008, n° 29530; più recentemente Cass., Sez. I, 13 novembre 2024, n° 29262) che l'art. 5 di essa (qui applicabile ratione temporis, con la precisazione che verrà fat- ta al termine del presente paragrafo) era stata introdotta onde evi- tare che, mancando una previsione legislativa del termine per l'e- secuzione del collaudo (che, come noto, determina l'insorgenza del diritto dell'appaltatore al corrispettivo), la stazione appaltante lo ri- tardasse ingiustificatamente ovvero lo omettesse del tutto (come si era già verificato nella prassi), così paralizzando sine die i diritti e le ragioni creditorie dell'appaltatore. Quest'ultimo, infatti, per vederle soddisfatte, era costretto (secon- do un orientamento anteriore alla legge n° 741/81) a diffidare il committente pubblico e poi a rivolgersi all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine di adempimento del collaudo, scaduto il quale, egli avrebbe finalmente potuto agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo. Sulla scorta di tale premessa, la giurisprudenza successiva ha rite- nuto che, in caso di inutile decorso del termine per l'esecuzione del collaudo (sei mesi) o per la sua approvazione (due mesi), l'ente committente deve ritenersi inadempiente, con la triplice conse- guenza che da quel momento insorge il diritto dell'appaltatore al pagamento del saldo (Cass., Sez. 1, 16 maggio 2008, n° 12451); che egli può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'Amministrazione; e che, sempre dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito (Cass., Sez. 1, 13 marzo 2019, n° 7194; Cass., Sez. 1, 22 gennaio 2019, n° 2477). In conclusione, la ratio legis dell ' art. 5 della legge n° 741/81 era quella di tutelare l'appaltatore privato a fronte del ritardo o dell'o- missione della Stazione appaltante e di consentirgli entro termini certi di ottenere la restituzione delle cauzioni e l'estinzione delle garanzie prestate (il cui onere economico ricade sulla PA inadem- piente o tardivamente adempiente), nonché di agire contro il com- mittente. Pertanto, l'effetto che deriva dalla citata norma (art. 5) è che la PA si considera inadempiente (all'obbligo di esecuzione del collaudo e di sua approvazione) alla scadenza dei termini previsti nel citato ar- ticolo, con la conseguenza che l'appaltatore può agire in giudizio nonostante la mancanza o la tardività del collaudo (evenienza che prima della legge n° 741 precludeva la proponibilità dell'azione). In altre parole, l'art. 5 ha rimosso una causa di improponibilità alle “controversie nascenti dal contratto di appalto” nelle ipotesi in cui ricorrano tali ultime eventualità (tardivo o mancato collaudo e tar- diva o mancata approvazione). Dal testo di legge il ricorrente fa invece discendere un effetto che non appare coerente con la ratio or ora ricostruita, ossia che l'azio- ne dell'appaltatore promossa prima della scadenza del termine per il collaudo o per la sua approvazione sia improponibile anche quan- do il collaudo o l'approvazione siano successivamente intervenuti. In realtà, la norma non vuole affatto precludere tale possibilità, in quanto lo scopo di essa è, come si è detto, di consentire all'appal- tatore (di ottenere la restituzione delle cauzioni e l'estinzione delle garanzie e) di agire contro il Committente pubblico in caso di ritar- do o di omissione del collaudo e della approvazione. Da ultimo, benché le parti non ne abbiano fatto cenno, va osserva- to, per mera completezza, che la norma applicabile ratione tempo- risnon sarebbe a stretto rigore l'art. 5 della legge n° 741/81, ma l'art. 26 della legge reg. Sicilia 29 aprile 1985,n° 21 (abrogata dal- la legge reg. Sicilia 2 agosto 2002, n° 7), alla quale, nondimeno, possono applicarsi i principi giurisprudenziali sopra riassunti, dato che il citato art. 26 detta disposizioni di tenore letterale identico a quelle dell'art. 5 della legge n° 741. 8.- Alla soccombenza del ricorrente segu e la sua condanna alla ri- fusione delle spese del presente giudizio in favore di ciascun resi- stente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 769 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'ar- ticolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repub- blica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unifi- cato a carico del ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai re- sistenti le spese del presente giudizio che liquida, per ciascuno, in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, ol
Decreto Cassazione n. 31970/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris