CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 22986/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38339/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difese dall'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digi- tale [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- PE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale giuseppe.gison‒ [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] ‒ trisorioliuzzi.it; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 2250/ 2019,depositata il 27/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il giudizio trae origine dall ' opposizione al decreto ingiuntivo n. 2129 del 2009,emesso dal Tribunale di Bari in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].,cessionaria di ramo di azienda da [OSCURATO:SOCIETA]., con decorrenza dal 15.10.2008, per il pagamento di complessive 87 fatture relative al periodo dal 31.3.2006 al 18.9.2008 e al periodo dal 14.11.2008 al 10.4.2009, emesse sia dalla cedente che dalla cessionaria, a titolo di corrispettivo del servizio di pulizia,in base al contratto di appalto con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (F.A.L), stipulato il 13 luglio 1998 per una somma complessiva pari ad euro 462.175,09 oltre agli interessi e spese legali. 2.F.A.L. deduceva , a fondamento dell ' opposizione , in via pregiudi- ziale la nullità delle proroghe e dei rinnovi taciti del contratto d'ap- palto per violazione del divieto di rinnovo e/o di proroga dei con- tratti pubblici d'appalto, imposto dall'art. 12 comma 2, r.d. n. 2440 /1923, dall'art. 6, comma 2, della legge n. 537 / 1993, dell ' art . 23 della legge comunitaria n. 62/2005 e dell'art. 57, comma 7 , del d.lgs. n. 163/2006, per violazione dell ' obbligo della forma scritta ad substantiamnei contratti con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17 del r.d. 2440/1923. Inoltre, l ' opponente contestava la legittimità della cessione del contratto, cui si era opposta , e la con- tinuazione del servizio anche dopo la opposizione. Aggiungeva an- cora che la G.D.S. avrebbe avuto diritto al più ad un'indennità per il servizio svolto. 3. Costituendosi in giudizio , parte opposta contestava la condotta dell'opponente,contraria al principio di buona fede, e, in subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento del dovuto ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. 4. L ' opposizione, istruita con consulenza tecnica d ' ufficio, veniva definita dal Tribunale di Bari con la sentenza n. 1724 del 2015 di rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarato immediatamente esecutivo. 5.La sentenza è stata gravata da F.A.L. e la Corte d'appello, emes- so provvedimento di sospensione della sentenza, ha accolto par- zialmente l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dopo aver statuito che nulla è dovuto a titolo contrattuale per essere i corrispettivi richiesti riferiti a contratto prorogato nullo per difetto di forma, ha accoltola domanda subordinata di ingiustificato arric- chimento proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di F.A.L. e liquidato a titolo di indennizzo la somma di euro 333.352,15, oltre interessi legali dalla domanda,con compensazione delle spese di lite per un quarto ed il resto a carico dell'appellata F.A.L. . 6. La cassazione della sentenza di secondo grado,emessa il 28.10. 2019 e notificata il 27.12.2019 , è chiesta da F.A.L. con ricorso affi- dato a cinque motivi illustrati da memoria, cui resiste G.D.S. con controricorso notificato il 31.1.2020,formulando, a sua volta , ricor- so incidentale, sulla base di un unico motivo pure illustrato da me- moria. [OSCURATO:PERSONA]: 7. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell ' art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione inti- mamente contraddittoria, perplessa e solo apparente e violazione dello art. 132, comma 1, n. 4 e dell ' art. 111 Cost. Dopo aver rite- nuto insufficiente la documentazione prodotta, e incomprensibili i criteri di valutazione adottati dal c.t.u., la Corte territoriale ha con- traddittoriamente accolto la domanda. 7.1.La doglianza è fondata. 7.2. La sentenza impugnata ha effettivamente rilevato che “non è dato capire a quali dei criteri indicati nei quesiti risponda la valuta- zione della seconda relazione (svolta dopo che il c.t.u. aveva rite- nuto insufficiente la documentazione per poi procedere in base a criteri presuntivi, quali gli studi di settore, la determinazione dei costi e dei ricavi, n.d.r.) che non chiarisce come il c.t.u. ricavi i co- stiche ammontano a euro 333.327,15; le fatture sono elencate se- condo il loro importo singolo - talvolta anche duplicate - quindi co- sti più percentuale di ricarico“ (cfr. pag. 16, penultimo cpv.). Anche la conclusione del successivo capoverso, formulata per esclusione ed a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio sul punto da parte di G.D.S. non consente di superare la censura di contraddittoria e carente motivazione. 8.Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione caren- te ovvero solo apparente e comunque incomprensibile in relazione all'acritica adesione alle risultanze della c.t.u.in violazione dell ' art.132, comma 1, n.4 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. 9.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione caren- te ovvero apparente e comunque incomprensibile, della statuizione in ordine alla tardività delle contestazioni dell'odierna ricorrente sull'entità dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto a G.D.S. in violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. 10.Il secondo e terzo motivo risultano assorbiti dall'esame dall'ac- coglimento del primo motivo. 11.Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza in relazione all ' asserita inesistenza della motivazione in ordine alla “tempestività” della domanda di ingiustificato arricchimento proposta in subordine da G.D.S., in violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. 11.1. La doglianza è infondata perché la Corte territoriale ha cor- rettamente motivato sull'ammissibilità della domanda (a pag. 15 della sentenza), rilevando che la domanda era stata introdotta nel giudizio di opposizione come conseguenza dell'ampliamento del tema d'indagine proposto dall'opponente e tale da giustificare l'e- same di una situazione di arricchimento senza causa. Ciò è confor- me alle risultanze degli atti oltre che all'ermeneutica processuale (cfr. Cass. Sez. Un., n. 26727/2024) 12.Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sull'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione at- tiva di F.A.L. rispetto anche all'azione di ingiustificato arricchimen- 12.1. La doglianza è infondata perché la Corte territoriale ha rite- nuto sussistente la legittimazione attiva di G.D.S., proprio pronun- ciandosi sull'eccezione sollevata dal F.A.L. senza alcuna distinzione (cfr. pag. 6 sesto cpv.). 12.2. Peraltro, nella parte riguardante la domanda ex art. 2041 cod. civ., la pronuncia è implicita nell'accoglimento della domanda. 12.3.Va altresì osservato che, essendo la cessione del 15/10/2008 ed essendo statele fatture emesse nel 2006, 2008 e 2009, almeno in parte, la cessione ha dunque ad oggetto crediti per cui potrebbe operare l'obbligo di garanzia del cedente ex art. 1266 cod. civ., mentre per altra parte riguarda prestazioni eseguite dalla cessiona- ria. 13.Per quanto concerne il ricorso incidentale, con l' unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione al d.lgs . n. 112/2015, attuativo della [OSCURATO:PERSONA] n. 2012/34/UE, nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso la natura privatistica della F.A.L. e del contratto di appalto sottoscritto il 13 luglio 1998 e, conse- guentemente, ha negato alla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto a conseguire il pagamento della complessiva somma di euro 462.175,09, quale corrispettivo dovuto dalla F.A.L. per i servizi di pulizia espletati in suo favore. 13.1.Il motivo è infondato. 13.2.La FAL , sottoposta a gestione commissariale governativa fino al 1999, è stata correttamente qualificata come impresa pubblica (non come organismo di diritto pubblico), essendo il suo capitale interamente detenuto dal Ministero dei trasporti, e pertanto, è sog- getto aggiudicatore ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 158 del 1995, che disciplina gli appalti nei settori esclusi, nonché tenuta all'osser- vanza delle procedure di evidenza pubblica, con la conseguente ne- cessità della stipulazione in forma scritta del contratto di appalto sottoscritto il 13 luglio 1998. 13.3.Altrettanto corretta è la statuizione che la proroga era vietata dall'art. 44 della legge n. 724/1994 e dall'art. 6 della legge n. 157/ 1993. 14.In conclusione, il ricorso è fondato in relazione al primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e terzo mezzo, rigettati il quarto ed il quinto nonché il ricorso incidentale.La sentenza impu- gnata va cassata,in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Cor- te d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso princip ale, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, rigettati il quarto ed il quinto,e respinto il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto,e rinvia alla Corte d ' appello di Bari, in diversa com- posizione, anche per le spese di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen‒ to,