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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:124
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61990J0282 - IT Avis juridique important | 61990J0282 SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 MARZO 1992. - INDUSTRIE- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-282/90. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-01937 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Ricorso per danni - Oggetto - Domanda di risarcimento diretta contro la [OSCURATO:PERSONA] in base all' art. 215, secondo comma, del Trattato - Competenza esclusiva della Corte - Ripetizione di importi indebitamente riscossi da autorità nazionali in base ad una normativa comunitaria dichiarata invalida - Competenza dei giudici nazionali (Trattato CEE, artt. 178 e 215, secondo comma)

2. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - [OSCURATO:PERSONA] normativo - Violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli - Disconoscimento del sistema di ripartizione delle competenze fra le istituzioni comunitarie - Mancanza di responsabilità (Trattato CEE, art. 215, secondo comma)

[OSCURATO:PERSONA]

1. In base al combinato disposto dagli artt. 178 e 215 del Trattato CEE la Corte ha competenza esclusiva a statuire sui ricorsi per il risarcimento di un danno imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], la quale è obbligata, a norma dell' art. 215, secondo comma, a risarcire, conformemente ai principi generali comuni degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, il danno arrecato dalle sue istituzioni o dai suoi dipendenti nell' esercizio delle loro funzioni.

Per contro, i giudici nazionali sono i soli competenti a conoscere di un' azione per la ripetizione di importi indebitamente riscossi da un' amministrazione nazionale in base ad una normativa comunitaria dichiarata in seguito invalida.

2. Il mero accertamento dell' invalidità di un atto normativo della [OSCURATO:PERSONA] di per sé non è sufficiente a comportare, a norma dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per il danno che i singoli avrebbero subito.

Tale responsabilità può infatti sussistere solo in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli.

Ciò non avviene in caso di disconoscimento, a causa dell' atto dichiarato invalido, del sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni della [OSCURATO:PERSONA], poiché questo sistema è inteso a garantire il rispetto dell' equilibrio istituzionale contemplato dal Trattato e non la tutela dei singoli. [OSCURATO:PERSONA] causa C-282/90, [OSCURATO:SOCIETA]- en [OSCURATO:PERSONA] BV, società a responsabilità limitata di diritto olandese, con sede in Voorthuizen ([OSCURATO:PERSONA]), con gli avv.ti E.H. [OSCURATO:PERSONA] e H.J.

Bronkhorst, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv.

J. Loesch, 8, rue Zithe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto un ricorso di risarcimento in forza dell' art. 215, secondo comma, del Trattato CEE,

LA CORTE

composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet e P.J.G.

Kapteyn, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, C.N.

Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Velasco, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: J.A.

Pompe, vicecancelliere vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali delle parti all' udienza 19 novembre 1991, nel corso della quale la società [OSCURATO:PERSONA] è stata rappresentata dagli avv.ti H.J.

Bronkhorst e H.J.M. van Vliet, del foro dell' Aia, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 16 gennaio 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo presentato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1990 la [OSCURATO:SOCIETA]- en [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con sede a Voorthuizen ([OSCURATO:PERSONA]), ha proposto un ricorso in forza degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, volto ad ottenere il risarcimento del danno che detta società avrebbe subito a seguito dell' adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell' art. 13 bis del suo regolamento (CEE) 30 giugno 1976, n. 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall' intervento (GU L 190, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 6 gennaio 1984, n. 45 (GU L 7, pag. 5). 2 L' art. 13 bis è stato inserito nel regime delle cosiddette merci "in reintroduzione" nel territorio doganale della [OSCURATO:PERSONA].

Questo regime, istituito con regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1976, n. 754, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 89, pag. 1), consente la reintroduzione nella [OSCURATO:PERSONA], in esenzione dai dazi all' importazione, di merci precedentemente esportate.

In forza dell' art. 2, n. 1, di quest' ultimo regolamento, non potevano considerarsi merci in reintroduzione in particolare quelle che, a motivo della loro esportazione dal territorio doganale della [OSCURATO:PERSONA], avevano dato luogo all' adempimento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all' esportazione nell' ambito della politica agricola comune. 3 Peraltro, il regolamento n. 1687/76 dispone misure per il controllo dell' utilizzazione e della destinazione dei prodotti provenienti dall' intervento.

In forza dell' art. 13 bis di questo regolamento, come modificato, le merci provenienti dall' intervento, per le quali fosse stata costituita una cauzione, erano equiparate ai prodotti per cui erano state espletate le formalità doganali per la concessione delle restituzioni all' esportazione.

Dette merci erano pertanto escluse dal regime della reintroduzione, ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 754/76. 4 Applicando tali disposizioni l' amministrazione olandese aveva imposto alla [OSCURATO:PERSONA] il versamento del prelievo su una partita di latte in polvere che, proveniente dalle scorte dell' ente di intervento tedesco, era stata dapprima esportata in Giordania, poi rispedita nella Repubblica federale tedesca ed infine nei [OSCURATO:PERSONA].

Detta amministrazione aveva infatti ritenuto che, a norma dell' art. 13 bis del summenzionato regolamento, detta partita potesse essere considerata merce in reintroduzione soltanto se fosse stato versato l' importo pari alla cauzione, svincolata in occasione della precedente esportazione, il che non si era verificato. 5 Con sentenza 29 giugno 1989 [OSCURATO:PERSONA] e a. (causa 22/88, Racc. pag. 2049), la Corte, pronunciandosi su una questione pregiudiziale del College van Beroep voor het Bedrijfsleven (in prosieguo: il "College"), ha dichiarato l' invalidità dell' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76. 6 Il 29 maggio 1990 il presidente di detto College ha ordinato all' amministrazione di rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] l' importo del prelievo all' importazione.

Il 21 dicembre 1990 il College ha annullato i provvedimenti controversi del ministro dell' Agricoltura e della Pesca e lo ha condannato alle spese della causa.

Poiché le ricorrenti nella causa principale, con due lettere 12 giugno 1990, avevano comunicato che detto ministro aveva offerto di versare una somma a titolo di risarcimento dei danni e che esse avevano chiesto soltanto una pronuncia sulle spese, il College non si è pronunciato sulle loro domande di risarcimento danni. 7 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il provvedimento del presidente del College ha ristabilito soltanto parzialmente la sua situazione patrimoniale.

A questo proposito essa fa valere di aver subito un danno supplementare per essere stata indebitamente obbligata a versare detto prelievo.

Questo danno comprenderebbe le spese per la costituzione di una garanzia bancaria e gli interessi relativi, richiesti dall' amministrazione olandese in attesa della definizione del procedimento giudiziario e, pertanto, del versamento del prelievo; esso comprenderebbe inoltre gli interessi che essa avrebbe riscosso se la somma corrispondente al prelievo fosse rimasta a sua disposizione per il periodo che va dal 7 luglio 1988, data in cui ha preferito, tenuto conto del costo della garanzia bancaria, versare il prelievo, al 25 giugno 1990, data in cui questo le è stato restituito.

A questi due elementi costitutivi del danno occorrerebbe aggiungere le spese sostenute in occasione dei negoziati con le autorità doganali tedesche ed olandesi e le spese di viaggio per la difesa dei suoi interessi dinanzi al College e dinanzi alla Corte di giustizia. 8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla ricevibilità 9 [OSCURATO:PERSONA] sostiene l' irricevibilità del ricorso.

Essa rileva anzitutto che un ricorso per danni, in forza degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato può essere proposto solo dopo che il ricorrente abbia esaurito le possibilità consentitegli di chiedere ai giudici nazionali il risarcimento del danno assertivamente subito. [OSCURATO:PERSONA] controreplica la [OSCURATO:PERSONA] solleva una seconda eccezione d' irricevibilità, basata sulla mancanza di prova del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia potuto trasferire l' asserito danno sul suo cliente, sul suo assicuratore o sull' ente di intervento. 10 Per quanto riguarda questa seconda eccezione, occorre ricordare che, a norma dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di nuovi mezzi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta.

Non essendosi verificato ciò nel caso di specie, questa eccezione di irricevibilità deve essere respinta. 11 Per quanto attiene alla prima eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i mezzi giurisdizionali nazionali non le consentono una tutela efficace.

Essa sottolinea che, secondo la giurisprudenza del College, la responsabilità dello Stato olandese non può sussistere quando l' autorità nazionale competente si è limitata ad applicare la normativa comunitaria vigente.

Pertanto qualsiasi domanda di risarcimento dell' asserito danno sarebbe stata destinata all' insuccesso dinanzi ai giudici nazionali. 12 A questo proposito, occorre rilevare che i giudici nazionali sono i soli competenti a conoscere di un' azione per la ripetizione di importi indebitamente riscossi da un' amministrazione nazionale in base ad una normativa comunitaria dichiarata in seguito invalida (v., in questo senso, sentenza 30 maggio 1989, Roquette/[OSCURATO:PERSONA], punto 14 della motivazione, causa 20/88, Racc. pag. 1553).

Orbene, al termine dell' azione da essa esperita dinanzi a detto College, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente ottenuto il rimborso delle somme indebitamente riscosse dall' ente di intervento olandese, maggiorate degli interessi al tasso legale e delle spese della causa. 13 Col presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere risarcita dei danni, soprammenzionati (nel punto 7), che risulterebbero dall' adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76, dichiarato invalido. 14 A questo proposito occorre ricordare che, in forza del combinato disposto degli artt. 178 e 215 del Trattato, la Corte ha competenza esclusiva a statuire sui ricorsi per il risarcimento di un danno imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], la quale è obbligata, in forza dell' art. 215, secondo comma, a risarcire, conformemente ai principi generali comuni degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, il danno arrecato dalle sue istituzioni o dai suoi dipendenti nell' esercizio delle loro funzioni (sentenza 27 settembre 1988, Asteris, punto 14 della motivazione, cause riunite da 106/87 a 120/87, Racc. pag. 5515). 15 Orbene, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] è l' autrice della disposizione la quale, dichiarata invalida, sarebbe, secondo la ricorrente, all' origine del danno asserito.

Di conseguenza, la prima eccezione d' irricevibilità è infondata e si deve quindi dichiarare il ricorso ricevibile.

Nel merito 16 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che nella fattispecie sussistono i presupposti della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, vale a dire l' illegittimità del comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA], la realtà del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra questo comportamento e il danno dedotto. 17 Per quanto riguarda l' illegittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva come nella precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. la Corte abbia dichiarato che l' art. 13 del regolamento n. 1687/76 era invalido in quanto, adottando tale disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ecceduto i limiti della sua competenza.

Di conseguenza, non si applicherebbe nella fattispecie la giurisprudenza costante della Corte (sentenze 2 dicembre 1971, Aktien-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, causa 5/71, Racc. pag. 975, e 25 maggio 1978, Bayerische HNL/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, Racc. pag. 1209), secondo la quale la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] a causa di un atto normativo che implica scelte di politica economica può sussistere solo in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli. 18 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] può sussistere solo in caso di misconoscimento palese e grave dei limiti che si impongono all' esercizio dei suoi poteri.

Ciò non si verificherebbe nel caso di specie poiché nella precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. la Corte ha meramente accertato il superamento di competenza senza qualificarlo grave.

Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] non ha precisato come una norma che ripartisce le competenze fra le istituzioni comunitarie, ignorata dalla [OSCURATO:PERSONA] quando ha adottato l' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76, costituisca una norma giuridica superiore che tutela i singoli.

Di conseguenza, la sua domanda di risarcimento sarebbe infondata. 19 A questo riguardo occorre rilevare che il mero accertamento dell' invalidità di un atto normativo, quale l' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76, di per sé non è sufficiente a comportare, in forza dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per il danno che i singoli avrebbero subito.

Tale responsabilità può infatti sussistere solo in caso di violazione grave di una norma superiore che tutela i singoli (sentenza 25 maggio 1978, Bayerische HNL/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], punto 4 della motivazione). 20 Sotto tale profilo è sufficiente rilevare che il sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni comunitarie mira a garantire il rispetto dell' equilibrio istituzionale contemplato dal Trattato e non la tutela dei singoli. 21 Di conseguenza, l' inosservanza dell' equilibrio istituzionale non può essere sufficiente da sola a comportare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli operatori economici interessati. 22 Ciò non varrebbe qualora una misura comunitaria fosse adottata in spregio non solo della ripartizione delle competenze fra le istituzioni, ma anche, quanto alle sue disposizioni sostanziali, di una norma giuridica superiore che tuteli i singoli. 23 Orbene, nel punto 18 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. la Corte ha rilevato che l' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76 era inteso a prevenire un uso fraudolento, a danno dei fondi comunitari, del regime delle merci in reintroduzione. 24 A questo proposito non è stato asserito che, quanto al suo contenuto sostanziale, siffatta disposizione, adottata nell' interesse generale della [OSCURATO:PERSONA], violi una norma giuridica superiore che tutela i singoli. 25 Alla luce di quanto sopra, e senza che occorra accertare se sussistano le altre condizioni perché sorga la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], il ricorso va respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61990J0282 - IT Avis juridique important | 61990J0282 SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 MARZO 1992. - INDUSTRIE- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-282/90. raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-01937 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Ricorso per danni - Oggetto - Domanda di risarcimento diretta contro la [OSCURATO:PERSONA] in base all' art. 215, secondo comma, del Trattato - Competenza esclusiva della Corte - Ripetizione di importi indebitamente riscossi da autorità nazionali in base ad una normativa comunitaria dichiarata invalida - Competenza dei giudici nazionali (Trattato CEE, artt. 178 e 215, secondo comma) 2. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - [OSCURATO:PERSONA] normativo - Violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli - Disconoscimento del sistema di ripartizione delle competenze fra le istituzioni comunitarie - Mancanza di responsabilità (Trattato CEE, art. 215, secondo comma) [OSCURATO:PERSONA] 1. In base al combinato disposto dagli artt. 178 e 215 del Trattato CEE la Corte ha competenza esclusiva a statuire sui ricorsi per il risarcimento di un danno imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], la quale è obbligata, a norma dell' art. 215, secondo comma, a risarcire, conformemente ai principi generali comuni degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, il danno arrecato dalle sue istituzioni o dai suoi dipendenti nell' esercizio delle loro funzioni. Per contro, i giudici nazionali sono i soli competenti a conoscere di un' azione per la ripetizione di importi indebitamente riscossi da un' amministrazione nazionale in base ad una normativa comunitaria dichiarata in seguito invalida. 2. Il mero accertamento dell' invalidità di un atto normativo della [OSCURATO:PERSONA] di per sé non è sufficiente a comportare, a norma dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per il danno che i singoli avrebbero subito. Tale responsabilità può infatti sussistere solo in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli. Ciò non avviene in caso di disconoscimento, a causa dell' atto dichiarato invalido, del sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni della [OSCURATO:PERSONA], poiché questo sistema è inteso a garantire il rispetto dell' equilibrio istituzionale contemplato dal Trattato e non la tutela dei singoli. [OSCURATO:PERSONA] causa C-282/90, [OSCURATO:SOCIETA]- en [OSCURATO:PERSONA] BV, società a responsabilità limitata di diritto olandese, con sede in Voorthuizen ([OSCURATO:PERSONA]), con gli avv.ti E.H. [OSCURATO:PERSONA] e H.J. Bronkhorst, del foro dell' Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. J. Loesch, 8, rue Zithe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto un ricorso di risarcimento in forza dell' art. 215, secondo comma, del Trattato CEE, LA CORTE composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Velasco, giudici, avvocato generale: M. Darmon cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali delle parti all' udienza 19 novembre 1991, nel corso della quale la società [OSCURATO:PERSONA] è stata rappresentata dagli avv.ti H.J. Bronkhorst e H.J.M. van Vliet, del foro dell' Aia, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 16 gennaio 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo presentato nella cancelleria della Corte il 17 settembre 1990 la [OSCURATO:SOCIETA]- en [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con sede a Voorthuizen ([OSCURATO:PERSONA]), ha proposto un ricorso in forza degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, volto ad ottenere il risarcimento del danno che detta società avrebbe subito a seguito dell' adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell' art. 13 bis del suo regolamento (CEE) 30 giugno 1976, n. 1687, che stabilisce modalità comuni di controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall' intervento (GU L 190, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 6 gennaio 1984, n. 45 (GU L 7, pag. 5). 2 L' art. 13 bis è stato inserito nel regime delle cosiddette merci "in reintroduzione" nel territorio doganale della [OSCURATO:PERSONA]. Questo regime, istituito con regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1976, n. 754, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 89, pag. 1), consente la reintroduzione nella [OSCURATO:PERSONA], in esenzione dai dazi all' importazione, di merci precedentemente esportate. In forza dell' art. 2, n. 1, di quest' ultimo regolamento, non potevano considerarsi merci in reintroduzione in particolare quelle che, a motivo della loro esportazione dal territorio doganale della [OSCURATO:PERSONA], avevano dato luogo all' adempimento delle formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi istituiti all' esportazione nell' ambito della politica agricola comune. 3 Peraltro, il regolamento n. 1687/76 dispone misure per il controllo dell' utilizzazione e della destinazione dei prodotti provenienti dall' intervento. In forza dell' art. 13 bis di questo regolamento, come modificato, le merci provenienti dall' intervento, per le quali fosse stata costituita una cauzione, erano equiparate ai prodotti per cui erano state espletate le formalità doganali per la concessione delle restituzioni all' esportazione. Dette merci erano pertanto escluse dal regime della reintroduzione, ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 754/76. 4 Applicando tali disposizioni l' amministrazione olandese aveva imposto alla [OSCURATO:PERSONA] il versamento del prelievo su una partita di latte in polvere che, proveniente dalle scorte dell' ente di intervento tedesco, era stata dapprima esportata in Giordania, poi rispedita nella Repubblica federale tedesca ed infine nei [OSCURATO:PERSONA]. Detta amministrazione aveva infatti ritenuto che, a norma dell' art. 13 bis del summenzionato regolamento, detta partita potesse essere considerata merce in reintroduzione soltanto se fosse stato versato l' importo pari alla cauzione, svincolata in occasione della precedente esportazione, il che non si era verificato. 5 Con sentenza 29 giugno 1989 [OSCURATO:PERSONA] e a. (causa 22/88, Racc. pag. 2049), la Corte, pronunciandosi su una questione pregiudiziale del College van Beroep voor het Bedrijfsleven (in prosieguo: il "College"), ha dichiarato l' invalidità dell' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76. 6 Il 29 maggio 1990 il presidente di detto College ha ordinato all' amministrazione di rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] l' importo del prelievo all' importazione. Il 21 dicembre 1990 il College ha annullato i provvedimenti controversi del ministro dell' Agricoltura e della Pesca e lo ha condannato alle spese della causa. Poiché le ricorrenti nella causa principale, con due lettere 12 giugno 1990, avevano comunicato che detto ministro aveva offerto di versare una somma a titolo di risarcimento dei danni e che esse avevano chiesto soltanto una pronuncia sulle spese, il College non si è pronunciato sulle loro domande di risarcimento danni. 7 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il provvedimento del presidente del College ha ristabilito soltanto parzialmente la sua situazione patrimoniale. A questo proposito essa fa valere di aver subito un danno supplementare per essere stata indebitamente obbligata a versare detto prelievo. Questo danno comprenderebbe le spese per la costituzione di una garanzia bancaria e gli interessi relativi, richiesti dall' amministrazione olandese in attesa della definizione del procedimento giudiziario e, pertanto, del versamento del prelievo; esso comprenderebbe inoltre gli interessi che essa avrebbe riscosso se la somma corrispondente al prelievo fosse rimasta a sua disposizione per il periodo che va dal 7 luglio 1988, data in cui ha preferito, tenuto conto del costo della garanzia bancaria, versare il prelievo, al 25 giugno 1990, data in cui questo le è stato restituito. A questi due elementi costitutivi del danno occorrerebbe aggiungere le spese sostenute in occasione dei negoziati con le autorità doganali tedesche ed olandesi e le spese di viaggio per la difesa dei suoi interessi dinanzi al College e dinanzi alla Corte di giustizia. 8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sulla ricevibilità 9 [OSCURATO:PERSONA] sostiene l' irricevibilità del ricorso. Essa rileva anzitutto che un ricorso per danni, in forza degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato può essere proposto solo dopo che il ricorrente abbia esaurito le possibilità consentitegli di chiedere ai giudici nazionali il risarcimento del danno assertivamente subito. [OSCURATO:PERSONA] controreplica la [OSCURATO:PERSONA] solleva una seconda eccezione d' irricevibilità, basata sulla mancanza di prova del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia potuto trasferire l' asserito danno sul suo cliente, sul suo assicuratore o sull' ente di intervento. 10 Per quanto riguarda questa seconda eccezione, occorre ricordare che, a norma dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di nuovi mezzi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta. Non essendosi verificato ciò nel caso di specie, questa eccezione di irricevibilità deve essere respinta. 11 Per quanto attiene alla prima eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i mezzi giurisdizionali nazionali non le consentono una tutela efficace. Essa sottolinea che, secondo la giurisprudenza del College, la responsabilità dello Stato olandese non può sussistere quando l' autorità nazionale competente si è limitata ad applicare la normativa comunitaria vigente. Pertanto qualsiasi domanda di risarcimento dell' asserito danno sarebbe stata destinata all' insuccesso dinanzi ai giudici nazionali. 12 A questo proposito, occorre rilevare che i giudici nazionali sono i soli competenti a conoscere di un' azione per la ripetizione di importi indebitamente riscossi da un' amministrazione nazionale in base ad una normativa comunitaria dichiarata in seguito invalida (v., in questo senso, sentenza 30 maggio 1989, Roquette/[OSCURATO:PERSONA], punto 14 della motivazione, causa 20/88, Racc. pag. 1553). Orbene, al termine dell' azione da essa esperita dinanzi a detto College, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente ottenuto il rimborso delle somme indebitamente riscosse dall' ente di intervento olandese, maggiorate degli interessi al tasso legale e delle spese della causa. 13 Col presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] chiede di essere risarcita dei danni, soprammenzionati (nel punto 7), che risulterebbero dall' adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76, dichiarato invalido. 14 A questo proposito occorre ricordare che, in forza del combinato disposto degli artt. 178 e 215 del Trattato, la Corte ha competenza esclusiva a statuire sui ricorsi per il risarcimento di un danno imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], la quale è obbligata, in forza dell' art. 215, secondo comma, a risarcire, conformemente ai principi generali comuni degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, il danno arrecato dalle sue istituzioni o dai suoi dipendenti nell' esercizio delle loro funzioni (sentenza 27 settembre 1988, Asteris, punto 14 della motivazione, cause riunite da 106/87 a 120/87, Racc. pag. 5515). 15 Orbene, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] è l' autrice della disposizione la quale, dichiarata invalida, sarebbe, secondo la ricorrente, all' origine del danno asserito. Di conseguenza, la prima eccezione d' irricevibilità è infondata e si deve quindi dichiarare il ricorso ricevibile. Nel merito 16 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che nella fattispecie sussistono i presupposti della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, vale a dire l' illegittimità del comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA], la realtà del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra questo comportamento e il danno dedotto. 17 Per quanto riguarda l' illegittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva come nella precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. la Corte abbia dichiarato che l' art. 13 del regolamento n. 1687/76 era invalido in quanto, adottando tale disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva ecceduto i limiti della sua competenza. Di conseguenza, non si applicherebbe nella fattispecie la giurisprudenza costante della Corte (sentenze 2 dicembre 1971, Aktien-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, causa 5/71, Racc. pag. 975, e 25 maggio 1978, Bayerische HNL/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, Racc. pag. 1209), secondo la quale la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] a causa di un atto normativo che implica scelte di politica economica può sussistere solo in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli. 18 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] può sussistere solo in caso di misconoscimento palese e grave dei limiti che si impongono all' esercizio dei suoi poteri. Ciò non si verificherebbe nel caso di specie poiché nella precitata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. la Corte ha meramente accertato il superamento di competenza senza qualificarlo grave. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] non ha precisato come una norma che ripartisce le competenze fra le istituzioni comunitarie, ignorata dalla [OSCURATO:PERSONA] quando ha adottato l' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76, costituisca una norma giuridica superiore che tutela i singoli. Di conseguenza, la sua domanda di risarcimento sarebbe infondata. 19 A questo riguardo occorre rilevare che il mero accertamento dell' invalidità di un atto normativo, quale l' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76, di per sé non è sufficiente a comportare, in forza dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] per il danno che i singoli avrebbero subito. Tale responsabilità può infatti sussistere solo in caso di violazione grave di una norma superiore che tutela i singoli (sentenza 25 maggio 1978, Bayerische HNL/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], punto 4 della motivazione). 20 Sotto tale profilo è sufficiente rilevare che il sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni comunitarie mira a garantire il rispetto dell' equilibrio istituzionale contemplato dal Trattato e non la tutela dei singoli. 21 Di conseguenza, l' inosservanza dell' equilibrio istituzionale non può essere sufficiente da sola a comportare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli operatori economici interessati. 22 Ciò non varrebbe qualora una misura comunitaria fosse adottata in spregio non solo della ripartizione delle competenze fra le istituzioni, ma anche, quanto alle sue disposizioni sostanziali, di una norma giuridica superiore che tuteli i singoli. 23 Orbene, nel punto 18 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. la Corte ha rilevato che l' art. 13 bis del regolamento n. 1687/76 era inteso a prevenire un uso fraudolento, a danno dei fondi comunitari, del regime delle merci in reintroduzione. 24 A questo proposito non è stato asserito che, quanto al suo contenuto sostanziale, siffatta disposizione, adottata nell' interesse generale della [OSCURATO:PERSONA], violi una norma giuridica superiore che tutela i singoli. 25 Alla luce di quanto sopra, e senza che occorra accertare se sussistano le altre condizioni perché sorga la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], il ricorso va respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris