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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 24358/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 5824-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE PENALE di MILANO, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019 n. 05824 sez.

S2 -ud. 20-04-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto del 4 luglio 2018 con il quale il Tribunale di Milano aveva liquidato il compenso per l‘attività professionale maturata per l’assistenza offerta ad un cittadino extracomunitario in un processo penale, nel quale era stato designato come difensore d’ufficio.

In particolare, lamentava che avendo agito per il pagamento del compenso da parte dello Stato, attesa l‘irreperibilità dell’assistito, il decreto aveva omesso di riconoscere anche le spese sostenute per il recupero del credito professionale, che costituisce però presupposto necessario per la liquidazione.

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 29 gennaio 2019 ha parzialmente accolto l’opposizione, in quanto, pur ritenendo dovute le spese sostenute per il procedimento monitorio esperito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del proprio assistito, ed avendo provveduto alla loro determinazione in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, riteneva però che tali importi dovessero essere ridotti di un terzo ex art. 106 bis del DPR n. 115/2002.

Inoltre, pur reputando applicabile il principio di soccombenza per il giudizio di opposizione, applicava all’importo riconosciuto la riduzione della metà ai sensi dell’art. 130 del DPR n. 115/2002.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] , articolando tre motivi di ricorso.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase.

Ric. 2019 n. 05824 sez.

S2 -ud. 20-04-2023 -3- 3.Rileva il Collegio che il ricorso è stato notificato al Ministero presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e non anche, come invece doveroso, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Trattasi di nullità della notifica che ne impone la rinnovazione (Cass.

S.U. n. 608/2015), il che impone di dover altresì disporre per tale adempimento il rinvio della causa a nuovo ruolo P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 5824-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE PENALE di MILANO, depositata il 29/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019 n. 05824 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto del 4 luglio 2018 con il quale il Tribunale di Milano aveva liquidato il compenso per l‘attività professionale maturata per l’assistenza offerta ad un cittadino extracomunitario in un processo penale, nel quale era stato designato come difensore d’ufficio. In particolare, lamentava che avendo agito per il pagamento del compenso da parte dello Stato, attesa l‘irreperibilità dell’assistito, il decreto aveva omesso di riconoscere anche le spese sostenute per il recupero del credito professionale, che costituisce però presupposto necessario per la liquidazione. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 29 gennaio 2019 ha parzialmente accolto l’opposizione, in quanto, pur ritenendo dovute le spese sostenute per il procedimento monitorio esperito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del proprio assistito, ed avendo provveduto alla loro determinazione in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014, riteneva però che tali importi dovessero essere ridotti di un terzo ex art. 106 bis del DPR n. 115/2002. Inoltre, pur reputando applicabile il principio di soccombenza per il giudizio di opposizione, applicava all’importo riconosciuto la riduzione della metà ai sensi dell’art. 130 del DPR n. 115/2002. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] , articolando tre motivi di ricorso. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Ric. 2019 n. 05824 sez. S2 -ud. 20-04-2023 -3- 3.Rileva il Collegio che il ricorso è stato notificato al Ministero presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e non anche, come invece doveroso, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato. Trattasi di nullità della notifica che ne impone la rinnovazione (Cass. S.U. n. 608/2015), il che impone di dover altresì disporre per tale adempimento il rinvio della causa a nuovo ruolo P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazi
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