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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08631/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23522/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza diCorte d'Appello di Napolin. 216/2019 depositata il18/01/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dal ricorrente in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata, per difetto di prova dell’esposizione qualificata, la domanda proposta dal medesimo nei confronti dell'I.N.P.S., per il riconoscimento dei benefici di cui allalegge n r . 257 del 1992, art. 13, comma 8, per esposizione ultradecennale ad amianto; la Corte, premesso che la prova dell’esposizione all’amianto era a carico del lavoratore , ha osservato come, nel caso di specie, la stessa dife ttasse.

Il lavoratore aveva svolto mansioni di tipo impiegatizio e l’unico dato rilevante allegato riguardava « la mera presenza di luoghi indicati come contaminati»; ha giudicato, inoltre, meramente esplorativa la richiesta di consulenza tecnica: all’esito dell’istruttoria svolta in primo grado e sulla base dei documenti acquisiti, l’indagine tecnica non avrebbe potuto condurre ad alcun risultato utile anche in ragione della modifica dello stato dei luoghi; la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria, cui non ha opposto difese l’Inps.

CONSIDERATOCHE: con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art 13, comma 8 , della legge n r. 257 del 1992, per non avere la Corte adeguatamente valutato le risultanze istruttorie che dimostravano come il ricorrente si occupasse del controllo della quantità del carico delle autocisterne (con ogni operazione che durava 30/40 minuti) oltre che dei prelievi dell'olio esausto per fare i campioni, più volte al giorno,permanendo in luoghi contaminati dall'amianto.

Tali emergenze richiedevano necessariamente, ai fini dell’accertamento de ll’esposizione all’amianto, un giudizio di carattere tecnico scientifico da demandarsi ad un consulentetecnico; con il secondo motivo,ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 421 e 210 cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ. per non ave re la Corte territoriale attribuito significativo rilievo alle testimonianze assunte, sulla base delle quali avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori di cui agli artt. 421 e 210 cod. proc.civ.; con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 244 cod.proc.civ., per essere la Corte di appello caduta nell’equivoco di ritenere che i testi fossero stati indicati al fine di rendere delle valutazioni mentre gli stessi erano stati chiamati per provare le circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo della lite; i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, vanno dichiarati inammissibili; essi, a ben vedere, presuppongono una rilettura dei dati di merito, incoerente con la natura propria del giudizio di legittimità (Cass., sez. un. nr. 24148 del 2013; per una fattispecie analoga, v.

Cass. nr. 6917 del 2021)e, nella fattispecie, anche impedita per cd.

«doppia conforme»,ai sensi e per gli effetti dell’art. 348 ter , ratione temporisapplicabile; in particolare, le censure non consideranol’operata valutaz ione , da parte del giudice di merito, delle mansioni svolte dal lavoratore che questa Corte ha chiarito essere « centrali nel valutare l'esposizione ad amianto del singolo interessato»(Cass. nr. 6917 del 2021, in motivazione) eche, pertanto, giustamente e correttamente sonostate apprezzate e valorizzate dalla pronuncia impugnata; atacer d’altro, irilievi mossi in ordine all’omessa indagine tecnica e al mancato esercizio de i poteri istruttori d’ufficio non tengono presente la peculiarità della fattispecie concreta.

Il giudice del merito, a fondamento del diniego di ulteriori attività di indagine, ha posto, oltre all’intervenuta modifica dello stato dei luoghi , medio tempore, le emergenze della prova testimoniale che non aveva no evidenziato neppure il «rischio di esposizione all’amianto » del lavoratore, di talché non vi erano elementi che giustificassero ulteriori e utili approfondimenti; in definitiva, le censure finiscono per riprodurre l'impostazione della pretesa di merito, senza però che i motivi si collochino in reale rapporto critico-impugnatorio, men che meno su profili di legittimità propri del giudizio di cassazione, rispetto alla ratio decidendi; a fronte di tale impostazione, anche il richiamo all'art. 2697 cod.civ.(peraltro errato in quanto l'onere probatorio - inteso nella sua assolutezza - grava senza dubbio sul lavoratore ) è del tutto svincolato da una effettiva censura di violazione di legge e finisce per esprimere una serie di difese che sono in realtà finalizzate, come detto, ad una nuova valutazione dei fatti di causa; sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, nulla dovendosi provvedere sulle spese di legittimità, in difetto di attività difensiva da parte dell’INPS; sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile ilricorso.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23522/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza diCorte d'Appello di Napolin. 216/2019 depositata il18/01/2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dal ricorrente in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata rigettata, per difetto di prova dell’esposizione qualificata, la domanda proposta dal medesimo nei confronti dell'I.N.P.S., per il riconoscimento dei benefici di cui allalegge n r . 257 del 1992, art. 13, comma 8, per esposizione ultradecennale ad amianto; la Corte, premesso che la prova dell’esposizione all’amianto era a carico del lavoratore , ha osservato come, nel caso di specie, la stessa dife ttasse. Il lavoratore aveva svolto mansioni di tipo impiegatizio e l’unico dato rilevante allegato riguardava « la mera presenza di luoghi indicati come contaminati»; ha giudicato, inoltre, meramente esplorativa la richiesta di consulenza tecnica: all’esito dell’istruttoria svolta in primo grado e sulla base dei documenti acquisiti, l’indagine tecnica non avrebbe potuto condurre ad alcun risultato utile anche in ragione della modifica dello stato dei luoghi; la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, poi illustrati da memoria, cui non ha opposto difese l’Inps. CONSIDERATOCHE: con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art 13, comma 8 , della legge n r. 257 del 1992, per non avere la Corte adeguatamente valutato le risultanze istruttorie che dimostravano come il ricorrente si occupasse del controllo della quantità del carico delle autocisterne (con ogni operazione che durava 30/40 minuti) oltre che dei prelievi dell'olio esausto per fare i campioni, più volte al giorno,permanendo in luoghi contaminati dall'amianto. Tali emergenze richiedevano necessariamente, ai fini dell’accertamento de ll’esposizione all’amianto, un giudizio di carattere tecnico scientifico da demandarsi ad un consulentetecnico; con il secondo motivo,ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 421 e 210 cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ. per non ave re la Corte territoriale attribuito significativo rilievo alle testimonianze assunte, sulla base delle quali avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori di cui agli artt. 421 e 210 cod. proc.civ.; con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 244 cod.proc.civ., per essere la Corte di appello caduta nell’equivoco di ritenere che i testi fossero stati indicati al fine di rendere delle valutazioni mentre gli stessi erano stati chiamati per provare le circostanze di fatto esposte nel ricorso introduttivo della lite; i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, vanno dichiarati inammissibili; essi, a ben vedere, presuppongono una rilettura dei dati di merito, incoerente con la natura propria del giudizio di legittimità (Cass., sez. un. nr. 24148 del 2013; per una fattispecie analoga, v. Cass. nr. 6917 del 2021)e, nella fattispecie, anche impedita per cd. «doppia conforme»,ai sensi e per gli effetti dell’art. 348 ter , ratione temporisapplicabile; in particolare, le censure non consideranol’operata valutaz ione , da parte del giudice di merito, delle mansioni svolte dal lavoratore che questa Corte ha chiarito essere « centrali nel valutare l'esposizione ad amianto del singolo interessato»(Cass. nr. 6917 del 2021, in motivazione) eche, pertanto, giustamente e correttamente sonostate apprezzate e valorizzate dalla pronuncia impugnata; atacer d’altro, irilievi mossi in ordine all’omessa indagine tecnica e al mancato esercizio de i poteri istruttori d’ufficio non tengono presente la peculiarità della fattispecie concreta. Il giudice del merito, a fondamento del diniego di ulteriori attività di indagine, ha posto, oltre all’intervenuta modifica dello stato dei luoghi , medio tempore, le emergenze della prova testimoniale che non aveva no evidenziato neppure il «rischio di esposizione all’amianto » del lavoratore, di talché non vi erano elementi che giustificassero ulteriori e utili approfondimenti; in definitiva, le censure finiscono per riprodurre l'impostazione della pretesa di merito, senza però che i motivi si collochino in reale rapporto critico-impugnatorio, men che meno su profili di legittimità propri del giudizio di cassazione, rispetto alla ratio decidendi; a fronte di tale impostazione, anche il richiamo all'art. 2697 cod.civ.(peraltro errato in quanto l'onere probatorio - inteso nella sua assolutezza - grava senza dubbio sul lavoratore ) è del tutto svincolato da una effettiva censura di violazione di legge e finisce per esprimere una serie di difese che sono in realtà finalizzate, come detto, ad una nuova valutazione dei fatti di causa; sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, nulla dovendosi provvedere sulle spese di legittimità, in difetto di attività difensiva da parte dell’INPS; sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile ilricorso. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
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